Legge regionale 28 maggio 2019, n. 6 - Testo vigente

Legge regionale 28 maggio 2019, n. 6

Rideterminazione, ai sensi dei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), degli assegni vitalizi di cui alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).

(B.U. dell'11 giugno 2019, n. 26)

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge reca disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nei commi 965, 966 e 967 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), conformandosi all'Intesa rep. n. 56/CSR del 3 aprile 2019 sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Intesa.

2. Sono oggetto della disciplina di cui alla presente legge gli assegni vitalizi diretti, indiretti e di reversibilità in corso di erogazione o non ancora erogati o sospesi ai sensi della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), di seguito denominati assegni vitalizi, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 6 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018).

3. Sono esclusi dalla rideterminazione i trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo ai sensi della legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto per il sistema previdenziale dei consiglieri regionali. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)).

Art. 2

(Rideterminazione)

1. Gli importi degli assegni vitalizi sono rideterminati secondo le modalità previste dal presente articolo e dall'articolo 3.

2. La rideterminazione è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale di cui all'articolo 3 per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella 2 allegata all'Intesa recante coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza, relativa all'età anagrafica del titolare dell'assegno vitalizio alla data della sua decorrenza, assumendo come età anagrafica quella definita nella nota metodologica costituente parte integrante dell'Intesa.

3. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere e il numero dei mesi.

4. L'assegno vitalizio rideterminato non deve essere inferiore all'importo ottenuto applicando all'assegno vitalizio di cui all'articolo 1, comma 2, le aliquote di cui all'allegato A alla presente legge, approvato dalla Conferenza delle Regioni (19/61/SR01/C1 del 3 aprile 2019) e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome (Allegato 1 Ordine del giorno n. 01/2019 del 17 aprile 2019), individuate in ragione della differenza, espressa in termini percentuali, tra l'assegno vitalizio e l'assegno rideterminato ai sensi dei commi precedenti.

5. L'ammontare dell'assegno vitalizio rideterminato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l'assegno in godimento antecedentemente a tale rideterminazione non sia già inferiore a tale soglia.

6. Qualora la spesa complessiva necessaria per il pagamento degli assegni vitalizi, rideterminati ai sensi dei commi precedenti, al momento della prima applicazione della presente legge sia superiore al limite di spesa di cui alla lettera c) del punto 1 dell'Intesa, le aliquote base dell'allegato A sono incrementate per parametri del valore 0,1 sino al raggiungimento del predetto limite di spesa e restano applicabili anche agli assegni vitalizi da erogare successivamente alla prima applicazione della presente legge.

7. Qualora l'assegno vitalizio, rideterminato ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 3, sia più favorevole rispetto all'assegno vitalizio rideterminato ai sensi del comma 4, non trova applicazione l'Allegato A di cui al medesimo comma 4. L'assegno vitalizio a seguito della rideterminazione non può comunque superare l'importo dell'assegno vitalizio spettante, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dall'articolo 6 della l.r. 19/2015.

8. L'assegno indiretto e di reversibilità è calcolato applicando all'assegno vitalizio, come rideterminato ai sensi della presente legge, la percentuale prevista dalla normativa regionale vigente al momento della sua maturazione.

Art. 3

(Montante contributivo)

1. Per il calcolo del montante contributivo si rinvia a quanto previsto dalla nota metodologica parte integrante dell'Intesa.

2. Il montante contributivo è calcolato sulla base dei dati individuali indicati nella nota metodologica per il ricalcolo degli assegni vitalizi allegata all'Intesa ovvero sulla base delle indennità consiliari e delle percentuali di trattenuta sulle stesse stabilite dalla normativa regionale vigente in ciascun periodo di riferimento.

Art. 4

(Rivalutazione)

1. Gli importi degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità, come derivanti dalla rideterminazione, sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall'anno successivo all'applicazione della rideterminazione, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) come pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5

(Disposizione finale)

1. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 26 febbraio 2018, n. 1 (Nuove disposizioni in materia di sistema previdenziale dei consiglieri regionali).

Art. 6

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2015 sono abrogati a far data dal 1° novembre 2019.

Art. 7

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito del bilancio dell'Istituto per il sistema previdenziale dei consiglieri regionali e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale 2019/2021.

Art. 8

(Entrata in vigore e decorrenza di effetti)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La rideterminazione degli assegni vitalizi, come individuati e sulla base della disciplina di cui alla presente legge, decorre nei suoi effetti dal 1° novembre 2019.