Legge regionale 29 marzo 2018, n. 6 - Testo vigente

Legge regionale 29 marzo 2018, n. 6

Interventi regionali a sostegno delle infrastrutture sportive nei complessi funiviari di interesse sovralocale e rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio).

(B.U. del 17 aprile 2018, n. 19)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Beneficiari

CAPO II

TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

Art. 4 - Aiuti agli investimenti

Art. 5 - Limiti agli aiuti e metodi di calcolo

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 6 - Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 7 - Controlli ed erogazione

Art. 8 - Vincoli e divieti

Art. 9 - Revoca

CAPO IV

FONDO DI ROTAZIONE

Art. 10 - Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione

Art. 11 - Convenzione

Art. 12 - Controllo contabile

Art. 13 - Durata del mutuo

Art. 14 - Tasso d'interesse

Art. 15 - Estinzione anticipata e accollo del mutuo

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Rinvio

Art. 17 - Rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8

Art. 18 - Servizio di trasporto pubblico sostitutivo della telecabina Champoluc - Crest

Art. 19 - Disposizioni finanziarie

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. In considerazione della valenza di infrastrutture sportive e della rilevanza pubblica dei comprensori di sci di discesa, ubicati nel territorio regionale, la Regione concede, ai gestori delle piste da sci di discesa e ai soggetti concessionari di linee di impianti a fune a vocazione sportiva rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, aiuti agli investimenti sotto forma di contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato, finalizzati all'ammodernamento e allo sviluppo delle infrastrutture sportive.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato e, in particolare, nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) stazione di sport invernali: destinazione turistica costituita da un complesso di infrastrutture e servizi prevalentemente finalizzati alla pratica degli sport invernali, posta sul mercato con una specifica denominazione, geograficamente individuabile come l'area abitata immediatamente adiacente alla partenza degli impianti di risalita, fatta eccezione per gli impianti effettuanti trasporto pubblico locale, di cui al piano di bacino di traffico della Valle d'Aosta;

b) complesso funiviario: insieme delle infrastrutture sportive per la pratica dello sci, costituite dagli impianti funiviari prevalentemente finalizzati alla pratica degli sport invernali, gestiti in forma unitaria e tra loro collegati, e dalle piste da sci ad essi afferenti;

c) complesso funiviario di interesse sovralocale: il complesso funiviario ubicato in una stazione di sport invernali, aventi caratteristiche tali da superare i limiti indicati nella decisione in merito all'aiuto di Stato n. 676/2002 del 7 maggio 2004, relativo agli impianti funiviari della Valle d'Aosta.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Sono beneficiari degli aiuti di cui alla presente legge i gestori delle piste da sci di discesa e i soggetti concessionari di linee di impianti a fune a vocazione sportiva, situate in complessi funiviari di interesse sovralocale, che non versino in situazione di difficoltà ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

CAPO II

TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

Art. 4

(Aiuti agli investimenti)

1. Per l'effettuazione di investimenti possono essere concessi aiuti, sotto forma di contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

a) mantenimento in efficienza delle strutture e dei sistemi facenti parte del complesso funiviario, da effettuarsi tramite l'ammodernamento di una parte significativa di essi, al fine di mantenere l'offerta sciistica, anche senza modificare apprezzabilmente le potenzialità di trasporto o di sviluppo dell'area sciabile;

b) sviluppo di complessi funiviari sotto il profilo dell'aumento dell'offerta sciistica, in termini di capacità di trasporto o di dimensioni delle aree dedicate allo sci.

2. Con riferimento a ciascun complesso funiviario, gli aiuti di cui al presente articolo possono essere richiesti mediante una o più domande di contributo in conto capitale, di mutuo a tasso agevolato o nella formula mista di contributo in conto capitale e mutuo a tasso agevolato. Ogni domanda può prevedere la realizzazione di uno o più dei seguenti interventi, concernenti lo stesso complesso funiviario:

a) realizzazione, miglioramento qualitativo o rinnovo tecnologico di impianti funiviari;

b) realizzazione, miglioramento qualitativo o rinnovo tecnologico di strutture e di sistemi funzionalmente connessi agli impianti funiviari;

c) rimozione di situazioni di pericolo o incremento dei livelli di sicurezza dei complessi funiviari tramite opere di stabilizzazione o di rimodellamento del terreno o installazione di sistemi antivalanga, di segnaletica, nonché di protezioni da ostacoli;

d) realizzazione, miglioramento qualitativo o rinnovo tecnologico di sistemi di innevamento artificiale a servizio degli impianti funiviari;

e) ammodernamento del parco mezzi battipista.

3. Sono ammesse le domande di aiuto agli investimenti che rispettino i seguenti limiti:

a) aiuto richiesto inferiore a 30 milioni di euro;

b) costo totale inferiore a 100 milioni di euro e superiore a 30.000 euro.

Art. 5

(Limiti agli aiuti e metodi di calcolo)

1. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, gli aiuti prevedono i seguenti limiti e misure massime, rapportati all'entità del costo ammissibile:

a) nel caso di aiuti agli investimenti il cui ammontare sia superiore a 2 milioni di euro, l'importo dell'aiuto non deve superare il valore calcolato secondo il metodo del deficit di finanziamento di cui al comma 4;

b) nel caso di aiuti agli investimenti il cui ammontare sia inferiore o uguale a 2 milioni di euro, l'importo massimo dell'aiuto è fissato all'80 per cento dei costi ammissibili.

2. Nel caso di aiuti agli investimenti erogati mediante mutui a tasso agevolato o nella formula mista contributi in conto capitale e mutui a tasso agevolato, valgono i seguenti criteri:

a) l'importo dell'aiuto, per la parte relativa al mutuo, corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione dell'aiuto;

b) l'ammontare del mutuo concesso può arrivare fino al 100 per cento dei costi ammissibili, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 1.

3. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, gli importi ottenuti si intendono al netto dell'IVA e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

4. Per gli aiuti agli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il metodo del deficit di finanziamento è utilizzato per determinare l'importo massimo dell'aiuto. Tale importo non deve superare la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo dell'investimento, attualizzati alla data della concessione dell'aiuto. L'entità delle entrate e dei costi operativi derivanti dal nuovo investimento sono stimati ex ante, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 6

(Presentazione delle domande e istruttoria)

1. Le domande dirette all'ottenimento degli aiuti di cui all'articolo 4 sono presentate alla struttura competente entro il 30 settembre di ogni anno.

2. La struttura competente verifica l'ammissibilità formale delle domande e le sottopone all'esame di merito della commissione consultiva di cui al comma 3. In particolare, la commissione consultiva:

a) esprime motivato parere sulle soluzioni tecniche proposte, nonché sugli aspetti economici e gestionali dell'iniziativa oggetto della domanda;

b) predispone la graduatoria provvisoria delle domande presentate, sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale.

3. La commissione consultiva, nominata con provvedimento del dirigente della struttura competente, è composta:

a) dal dirigente della struttura competente, o suo delegato;

b) da un rappresentante della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), o suo delegato;

c) da un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune, o suo delegato.

4. La partecipazione alla commissione consultiva è a titolo gratuito e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce preliminarmente, anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili, i criteri per l'ammissibilità tecnico-economica delle domande, per la determinazione dei costi ammissibili e per la formazione delle graduatorie, nonché i criteri di priorità tra le iniziative per le diverse tipologie di investimenti di cui all'articolo 4, comma 2.

6. La concessione degli aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato è, in ogni caso, subordinata alla positiva valutazione economico-finanziaria circa il merito creditizio del beneficiario da parte di FINAOSTA S.p.A..

7. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici esclusivamente se riferiti:

a) a differenti costi ammissibili;

b) agli stessi costi ammissibili, qualora il cumulo non determini il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

8. Non sono ammissibili richieste relative a iniziative il cui avvio dei lavori sia avvenuto prima della presentazione della domanda. Le attività finalizzate alle indagini e progettazioni non costituiscono avvio dei lavori.

9. Gli aiuti di cui alla presente legge sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 7

(Controlli ed erogazione)

1. Al fine di verificare i termini e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di aiuto, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalla presente legge, la struttura competente effettua controlli per verificare la completezza e regolarità della documentazione di spesa. I controlli sono effettuati, anche a campione, con facoltà di accesso alle sedi delle imprese interessate, per verificare l'effettiva esecuzione delle opere o la conformità all'intervento autorizzato.

2. L'erogazione degli aiuti è comunque subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario.

3. L'erogazione degli aiuti non è, in ogni caso, effettuata a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Art. 8

(Vincoli e divieti)

1. Le opere e i beni finanziati non possono essere alienati, ceduti o distolti dalla loro destinazione per i seguenti periodi, decorrenti dalla data di avvio dei lavori o di acquisto del bene:

a) cinque anni per l'acquisto di beni mobili o di veicoli;

b) dieci anni per l'acquisto o per la realizzazione delle opere inerenti a beni immobili o a impianti elettromeccanici.

2. Le iniziative finanziate devono essere ultimate entro il termine previsto dal titolo abilitativo ovvero, qualora non previsto, entro tre anni dalla data di concessione dell'aiuto. Il titolo abilitativo, qualora previsto, deve essere conseguito entro tre anni dalla data di concessione dell'aiuto.

3. La Giunta regionale, su richiesta del beneficiario, può autorizzare, con propria deliberazione, la deroga ai vincoli e ai divieti di cui al presente articolo, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore che impediscano la prosecuzione dell'attività alle condizioni stabilite all'atto della concessione dell'aiuto. In tali casi, i beneficiari non devono restituire gli aiuti a fondo perduto sino a quel momento percepiti o estinguere anticipatamente il capitale residuo dei mutui erogati.

Art. 9

(Revoca)

1. La revoca degli aiuti di cui alla presente legge è disposta, anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, con provvedimento del dirigente della struttura competente, qualora il beneficiario:

a) violi i vincoli e i divieti di cui all'articolo 8;

b) effettui i lavori in modo difforme rispetto alle modalità previste nel progetto iniziale o in eventuali successive varianti, debitamente autorizzate dalla struttura competente;

c) ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;

d) fornisca, al fine dell'ottenimento dell'aiuto, dichiarazioni mendaci o false attestazioni tali da indurre in errore la struttura competente.

2. In caso di revoca dell'aiuto, il beneficiario deve restituire alla Regione o, nei casi di mutui a tasso agevolato, a FINAOSTA S.p.A., entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento o nei diversi termini stabiliti ai sensi del comma 4:

a) l'ammontare dell'aiuto percepito sino alla data della revoca, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo ammontare;

b) il capitale residuo del mutuo o delle somme erogate nel periodo di preammortamento, maggiorati degli interessi contrattuali previsti tra l'ultima rata emessa e la data di revoca e di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo.

3. La determinazione della percentuale di maggiorazione di cui al comma 2 è effettuata, con riferimento alle singole tipologie di violazione, con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione.

4. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione dell'importo da restituire, per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. La mancata restituzione dell'aiuto entro i termini di cui al presente articolo comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione economica a carico del bilancio regionale, fatti salvi i contributi per prestazioni o servizi sociali alla persona, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della complessiva posizione debitoria.

CAPO IV

FONDO DI ROTAZIONE

Art. 10

(Costituzione e alimentazione del fondo di rotazione)

1. Ai fini della concessione di aiuti agli investimenti sotto forma di mutui a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, è istituito un fondo di rotazione costituito presso FINAOSTA S.p.A..

2. Il rischio connesso all'erogazione dei mutui a tasso agevolato è a carico del fondo di rotazione.

3. Il fondo di rotazione è alimentato dalle seguenti risorse:

a) eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale;

b) eventuali trasferimenti annuali dal fondo di dotazione della gestione speciale di FINAOSTA S.p.A., istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

c) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento dei mutui a tasso agevolato stipulati ai sensi della presente legge e della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

d) interessi maturati sulle giacenze del fondo della presente legge e della l.r. 46/1985;

e) recupero delle somme nei casi di revoca dell'aiuto.

4. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

Art. 11

(Convenzione)

1. La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'articolo 10 sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con FINAOSTA S.p.A., anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo.

Art. 12

(Controllo contabile)

1. La struttura regionale competente in materia di finanze, avvalendosi dei dati forniti da FINAOSTA S.p.A., provvede alla verifica in ordine alle giacenze disponibili sul fondo.

Art. 13

(Durata del mutuo)

1. La durata massima del mutuo, stabilita con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16 in funzione della tipologia di investimento finanziato, può essere ripartita in un periodo:

a) di preammortamento, decorrente dalla data della prima erogazione e con termine coincidente con la scadenza del primo semestre successivo al termine di ultimazione degli investimenti, nel corso del quale il beneficiario è tenuto a corrispondere gli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 14;

b) di ammortamento, decorrente dalla data dell'erogazione a saldo del mutuo. In tale periodo, il beneficiario è tenuto a corrispondere rate semestrali posticipate, comprensive di interessi, calcolati secondo le modalità di cui all'articolo 14, e capitale.

Art. 14

(Tasso d'interesse)

1. Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari è fisso per tutta la durata del mutuo. Il tasso minimo è stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 16.

2. La struttura competente verifica che l'equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione del mutuo, non risulti superiore all'intensità massima di aiuto di cui all'articolo 5.

Art. 15

(Estinzione anticipata e accollo del mutuo)

1. I beneficiari possono estinguere anticipatamente i mutui, con le modalità e i criteri stabiliti nella convenzione di cui all'articolo 11.

2. Nel caso di cessione di azienda, i mutui a tasso agevolato sono trasferiti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita FINAOSTA S.p.A..

3. Nel caso in cui il beneficiario, successivamente alla scadenza dei limiti temporali previsti dall'articolo 8, comma 1, e prima della conclusione del periodo di ammortamento, alieni, ceda o modifichi la destinazione d'uso dei beni o delle opere finanziate ai sensi della presente legge, il mutuo ancora in essere deve essere estinto anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto o adempimento, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge, con particolare riferimento:

a) alle voci di costo considerate ammissibili per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2;

b) alla definizione del metodo di calcolo utilizzato per determinare l'importo massimo dell'aiuto ai sensi dell'articolo 5;

c) alla documentazione da allegare alla domanda di aiuto, ai criteri per l'ammissibilità tecnico-economica delle domande e per la formazione delle graduatorie, nonché ai criteri di priorità tra le iniziative;

d) alla documentazione da presentare ai fini dell'erogazione dell'aiuto.

Art. 17

(Rifinanziamento della legge regionale 18 giugno 2004, n. 8)

1. La spesa per le finalità di cui alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio), è autorizzata in euro 2.628.470 per l'anno 2018 e in euro 2.791.204 per il 2019.

Art. 18

(Servizio di trasporto pubblico sostitutivo della telecabina Champoluc - Crest)

1. Limitatamente alla stagione estiva 2018, in mancanza del collegamento funiviario per il rifacimento dell'impianto che realizza la linea Champoluc - Crest e al fine di sostenere la funzione di trasporto pubblico locale (TPL), con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i termini del contratto con la Monterosa S.p.A., concessionaria della linea Frachey - Alpe Ciarcerio destinata a sostituire il collegamento Champoluc - Crest, e con il Comune di Ayas, per il tratto congiungente l'Alpe Ciarcerio al Crest.

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, relativamente agli aiuti sotto forma di contributi, è determinato in euro 222.400 per l'anno 2018, in euro 353.600 per l'anno 2019 e in euro 104.326 per l'anno 2020.

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 17, relativamente al finanziamento della l.r. 8/2004, è determinato in euro 2.628.470 per l'anno 2018 e in euro 2.791.204 per l'anno 2019.

3. L'onere di cui ai commi 1 e 2 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020 nelle seguenti Missioni:

a) Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese di investimento) per euro 2.628.470 nel 2018 e per euro 2.791.204 nel 2019;

b) Missione 06 (Politiche giovanili sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 2 per euro 222.400 nel 2018, euro 353.600 nel 2019 ed euro 104.326 nel 2020.

4. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante l'iscrizione della maggiore entrata, derivante dai riversamenti previsti al comma 5, sul capitolo di nuova istituzione (Riversamento di somme dal fondo di rotazione istituito presso Finaosta S.p.a.) Titolo IV (Entrate in conto capitale) Tipologia 500 (Altre entrate in conto capitale) della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2018/2020, di euro 2.850.870 per l'anno 2018, di euro 3.144.804 per l'anno 2019 e di euro 104.326 per l'anno 2020.

5. FINAOSTA S.p.A. riversa alla Regione nel bilancio regionale la somma di euro 6.100.000, anche in più soluzioni, ad oggi disponibile sul fondo di rotazione regionale istituito presso FINAOSTA S.p.A., ai sensi della l.r. 46/1985, per:

a) euro 2.850.870 a valere sull'anno 2018;

b) euro 3.144.804 a valere sull'anno 2019;

c) euro 104.326 a valere sull'anno 2020.

6. Per gli anni successivi, l'onere annuo può essere rideterminato con la legge di stabilità regionale.

7. L'onere derivante dall'applicazione del capo IV, relativamente agli aiuti sotto forma di mutuo a tasso agevolato, trova copertura nell'ambito dell'apposito fondo di rotazione costituito presso FINAOSTA S.p.A. e al suo finanziamento si provvede nei limiti delle disponibilità derivanti dai rientri a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso FINAOSTA S.p.A., ai sensi della l.r. 46/1985, o con le altre modalità previste dall'articolo 10, comma 3.

8. Dall'applicazione dell'articolo 18 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 10.002 (Trasporto pubblico locale), titolo 1 (spese correnti), in quanto gli oneri previsti per il 2018 in euro 18.000 trovano copertura mediante riduzioni di pari importo nell'ambito della medesima Missione e Programma.

9. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.