Legge regionale 15 maggio 2017, n. 6 - Testo storico
Legge regionale 15 maggio 2017, n. 6
Disposizioni in materia di enti locali in adeguamento alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
(B.U. del 23 maggio 2017, n. 23)
(Modificazioni all'articolo 2)
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è inserito il seguente:
"4bis. Le funzioni e i servizi di cui al comma 2 sono esercitati in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane).".
2. Al comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 54/1998, le parole: "le Comunità montane" sono sostituite dalle seguenti: "le Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2014".
3. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 54/1998, è aggiunto il seguente:
"7bis. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalla normativa statale e regionale vigente, l'intero territorio della regione è considerato montano.".
(Modificazione all'articolo 5)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 54/1998, è aggiunto il seguente:
"2bis. La Regione assicura il costante raccordo amministrativo con le comunità locali per il tramite della struttura regionale competente in materia di enti locali, la quale svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio periodico per l'acquisizione di elementi informativi utili in merito all'applicazione della normativa regionale in materia di enti locali, anche sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione.".
(Modificazione all'articolo 8)
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 54/1998, le parole: "associati nelle Comunità montane, espressamente riservate alla Regione dalla legge regionale di cui all'art. 7, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "espressamente riservate alla Regione".
(Modificazione all'articolo 19)
1. Il comma 6 dell'articolo 19 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere, anche da parte degli enti dipendenti dal Comune stesso, gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.".
(Modificazione all'articolo 19ter)
1. Il comma 2 dell'articolo 19ter della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.".
(Modificazione all'articolo 19quater)
1. Il comma 4 dell'articolo 19quater della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"4. Ove i Consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.".
(Modificazioni all'articolo 21)
1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente:
"h) bilancio, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento;".
2. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "della gestione".
3. La lettera r) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente:
"r) approvazione di convenzioni;".
4. Dopo la lettera r) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 54/1998, come sostituita dal comma 3, è aggiunta la seguente:
"rbis) partecipazione a società di capitali.".
(Modificazioni all'articolo 21bis)
1. Alla rubrica dell'articolo 21bis della l.r. 54/1998, le parole: "finanze e" sono soppresse.
2. Al comma 1 dell'articolo 21bis della l.r. 54/1998, le parole: "normativa regionale vigente in materia di finanze e contabilità" sono sostituite dalle seguenti: "normativa vigente in materia di contabilità".
(Modificazioni all'articolo 22)
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero fisso di assessori, stabilito dallo statuto comunale, non superiore a due, scelti tra i consiglieri comunali. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero fisso di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito dallo statuto comunale in misura non superiore a:".
2. Al comma 1ter dell'articolo 22 della l.r. 54/1998, dopo le parole: "un numero", è inserita la seguente: "fisso".
(Modificazioni all'articolo 26)
1. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"2. Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti.".
2. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente: "In mancanza, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.".
3. Il comma 8bis dell'articolo 26 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"8bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco e agli assessori funzioni proprie.".
(Modificazione all'articolo 27)
1. Il comma 1bis dell'articolo 27 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"1bis. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione da parte del Consiglio comunale e presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale nella stessa seduta consiliare in cui viene eletto.".
(Modificazione all'articolo 28)
1. Il comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.".
(Modificazioni all'articolo 30bis)
1. Al comma 1 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998, le parole: "e il mandato decorre dalla data delle elezioni" sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 30bis della l.r. 54/1998, è aggiunto il seguente:
"3bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il mandato decorre dalla data delle elezioni.".
(Modificazioni all'articolo 30ter 1)
1. Alla rubrica dell'articolo 30ter 1 della l.r. 54/1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Sostituzione di singoli componenti della Giunta".
2. Al comma 2 dell'articolo 30ter 1 della l.r. 54/1998, le parole: "La Giunta decade" sono sostituite dalle seguenti: "Il Sindaco e la Giunta decadono".
3. Al comma 3 dell'articolo 30ter 1 della l.r. 54/1998, dopo le parole: "dalla elezione", sono aggiunte le seguenti: "del nuovo Sindaco e".
(Modificazione all'articolo 30quater 1)
1. Alla rubrica dell'articolo 30quater 1 della l.r. 54/1998, le parole: ", revoca e sostituzione" sono soppresse.
(Modificazione all'articolo 33)
1. Il comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"3. Lo statuto è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. Lo statuto è, inoltre, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.".
(Inserimento dell'articolo 35bis)
1. Dopo l'articolo 35 della l.r. 54/1998, è inserito il seguente:
"Art. 35bis
(Sanzioni amministrative)
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco si applica l'articolo 7bis del d.lgs. 267/2000.".
(Modificazione all'articolo 36)
1. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 54/1998, le parole: "partecipazione dei cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "partecipazione popolare".
(Modificazione all'articolo 40)
1. Al comma 3 dell'articolo 40 della l.r. 54/1998, dopo le parole: "all'albo pretorio", sono inserite le seguenti: "on-line".
(Inserimento dell'articolo 42bis)
1. Dopo l'articolo 42 della l.r. 54/1998, è inserito il seguente:
"Art. 42bis
(Rinvio)
1. Alle Unités des Communes valdôtaines si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente capo.".
(Sostituzione dell'articolo 48)
1. L'articolo 48 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 48
(Personale con qualifica dirigenziale)
1. Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e nelle Unités des Communes valdôtaines possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale.".
(Sostituzione dell'articolo 49)
1. L'articolo 49 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 49
(Segretari degli enti locali)
1. Ai segretari degli enti locali si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998, alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle comunità montane)), e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta).".
(Modificazione all'articolo 49bis)
1. Il comma 2 dell'articolo 49bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"2. Il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi e il responsabile del servizio finanziario esprimono altresì i pareri, i visti e le attestazioni previsti dalla normativa vigente in materia contabile, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.".
(Sostituzione dell'articolo 52bis)
1. L'articolo 52bis della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 52bis
(Pubblicazione degli atti)
1. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate all'albo pretorio on-line dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti strumentali e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all'albo pretorio on-line dell'ente locale in cui ha sede l'ente o l'organismo. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.".
(Inserimento dell'articolo 54bis)
1. Dopo l'articolo 54 della l.r. 54/1998, è inserito il seguente:
"Art. 54bis
(Rinvio)
1. Alle Unités des Communes valdôtaines si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente titolo.".
(Sostituzione dell'articolo 56)
1. L'articolo 56 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 56
(Rapporti finanziari tra enti locali e loro forme associative)
1. I Comuni trasferiscono alle Unités des Communes valdôtaines le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.
2. I Comuni concorrono, altresì, al finanziamento delle altre forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.
3. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.".
(Modificazioni all'articolo 65)
1. Al comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 54/1998, le parole: "della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "della normativa regionale in materia di enti locali".
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 65 della l.r. 54/1998, è aggiunto il seguente:
"4bis. Entro otto giorni dalla data della loro adozione, gli atti del Consiglio permanente degli enti locali sono pubblicati, per almeno quindici giorni, in un'apposita sezione del sito web istituzionale del medesimo Consiglio.".
(Modificazione all'articolo 66)
1. Al comma 6 dell'articolo 66 della l.r. 54/1998, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale sede riferisce al Consiglio regionale anche sullo stato di attuazione della normativa regionale in materia di enti locali.".
(Modificazione all'articolo 70)
1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente:
"d) quando non siano approvati nei termini il bilancio, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio.".
(Inserimento dell'articolo 70quater)
1. Dopo l'articolo 70ter della l.r. 54/1998, è inserito il seguente:
"Art. 70quater
(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)
1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, qualora l'ente locale ometta o ritardi di compiere atti obbligatori per legge, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.".
(Modificazione all'articolo 104)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 104 della l.r. 54/1998, è inserito il seguente:
"1bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le convenzioni disciplinano i rapporti tra i soggetti individuati dalla l.r. 6/2014 per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.".
(Sostituzione dell'articolo 110)
1. L'articolo 110 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"Art. 110
(Attività del Conseil)
1. Il Conseil formula proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse dello stesso e del coordinamento dei servizi di interesse comune. Il Conseil può, altresì, svolgere ulteriori compiti su richiesta dei suoi membri.".
(Modificazioni all'articolo 114)
1. Il comma 3 dell'articolo 114 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"3. L'azienda speciale conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.".
2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 114 della l.r. 54/1998 è sostituita dalla seguente:
"b) approva i documenti contabili previsti dalla normativa vigente;".
(Modificazione all'articolo 115)
1. Il comma 3 dell'articolo 115 della l.r. 54/1998 è sostituito dal seguente:
"3. L'istituzione conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.".
(Disposizioni finali)
1. Le parole: "Comunità montana" o "Comunità montane", ovunque ricorrano nella l.r. 54/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Unité des Communes valdôtaines" o "Unités des Communes valdôtaines", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.
2. Le parole: "segretario comunale" o "segretari comunali", ovunque ricorrano nella l.r. 54/1998, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "segretario dell'ente locale" o "segretari degli enti locali", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.
3. Nei casi di cui agli articoli 17, comma 2, 19, comma 9, 24, comma 2, 48, come sostituito dall'articolo 20 della presente legge, e 113bis, comma 3, della l.r. 54/1998, il riferimento al numero degli abitanti è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Negli altri casi, ovunque ricorra nella l.r. 54/1998, tale riferimento è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.
4. Gli enti locali devono adeguare i propri statuti, regolamenti e atti organizzativi interni alle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, lettera rbis), 23, comma 4, 26, comma 2, e 52bis della l.r. 54/1998, come modificati dagli articoli 7, comma 4, 10, comma 1, 24 e 38, comma 1, lettera c), della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima. (1)
(Modificazione alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)
1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), le parole: "dagli articoli 23, comma 4, e" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo".
(Interventi urgenti in materia di finanza locale. Contributo straordinario al Comune di Roisan)
1. Per l'anno 2017, nelle more della revisione dei meccanismi di finanziamento degli enti locali di cui alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario al Comune di Roisan per l'importo massimo di euro 140.000, al fine di prevenirne il dissesto finanziario.
2. L'entità effettiva del contributo straordinario è determinata sulla base della verifica tecnica dei documenti contabili, cui provvedono, d'intesa tra di loro, il Consiglio permanente degli enti locali e il Comune di Roisan, con il supporto tecnico della struttura regionale competente in materia di finanza locale, ai quali competono, inoltre, il monitoraggio del rispetto, da parte del predetto Comune, degli equilibri di bilancio. Dell'entità del contributo effettivamente erogato, si tiene conto nella determinazione dei trasferimenti spettanti al Comune di Roisan per gli anni successivi al 2019.
3. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2017/2019 nella Missione 18 (Relazione con le altre autonomie territoriali e locali) Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) e al suo finanziamento si provvede, in deroga a quanto previsto dalla 1.r. 48/1995, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, Missione e Programma per euro 140.000 nel 2017 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), come autorizzato nell'allegato 2 della legge regionale 21 dicembre 2016, n. 24 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019).
4. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 54/1998:
a) i commi 3, 5 e 7 dell'articolo 2;
b) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 21;
c) il comma 4 dell'articolo 23;
d) l'articolo 51;
e) il capo I del titolo I della parte IV;
f) l'articolo 106.
2. Sono, inoltre, abrogati:
a) il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1;
b) il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 agosto 2001, n. 15;
c) gli articoli 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8;
d) l'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 2;
e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 18;
f) il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30.
(1) Comma corretto a seguito dell'errata corrige pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 26 del 6 giugno 2017.