Legge regionale 27 maggio 2016, n. 6 - Testo vigente

Legge regionale 27 maggio 2016, n. 6

Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative). Abrogazione della legge regionale 19 agosto 1994, n. 51 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative per lo sviluppo e il potenziamento delle attività artigianali).

(B.U. del 14 giugno 2016, n. 25)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo), le parole: "nell'edificio denominato Pépinière d'entreprises, situato" sono sostituite dalle seguenti: "nell'area ex Ilssa Viola, situata".

2. Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"8. I contributi possono essere erogati per stati di avanzamento del progetto di ricerca. Può inoltre essere concessa un'anticipazione del contributo, nella percentuale massima stabilita nel bando di gara, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 11 della l.r. 84/1993)

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente: "I contributi sono erogati sulla base della verifica tecnico-amministrativa delle spese e del controllo di risultato dell'attività di ricerca, condotti da FINAOSTA S.p.A. o dalla struttura competente.".

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 84/1993)

1. L'articolo 13 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Controlli)

1. Ai fini della valutazione in merito alla corretta utilizzazione dei contributi, i beneficiari provvedono a presentare alla struttura regionale competente in materia di industria, entro i termini stabiliti dal bando di gara, una relazione tecnica che illustri le modalità di attuazione degli interventi, l'avvenuta realizzazione degli stessi e i risultati conseguiti, valutata, secondo le indicazioni contenute nel bando di gara, da FINAOSTA S.p.A. o dalla struttura regionale competente in materia di industria.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 14 della l.r. 84/1993)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 84/1993, dopo le parole: "mancata presentazione" sono inserite le seguenti: "o valutazione negativa".

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 84/1993)

1. L'articolo 15 della l.r. 84/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 15

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni di qualunque fonte pubblica per gli stessi costi ammissibili.".

Art. 6

(Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2)

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 (Tutela e valorizzazione dell'artigianato valdostano di tradizione), è inserita la seguente:

"hbis) lavorazioni in pelle e cuoio;".

Art. 7

(Modificazione all'articolo 8 della l.r. 2/2003)

1. Alla lettera abis) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 2/2003, le parole: "organizzati da Comuni, Comunità montane, associazioni e fondazioni," sono soppresse.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 2/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione incentiva i corsi per l'apprendimento delle tecniche di lavorazione artigianali di tradizione, in particolare quelli relativi a lavorazioni in via di progressivo abbandono, organizzati in Valle d'Aosta da enti pubblici o privati, quali Comuni, Unités des Communes valdôtaines, associazioni, fondazioni e istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 2/2003)

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini della concessione dei contributi, gli enti interessati presentano alla struttura competente, entro il termine stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11, comma 2, apposita istanza corredata del programma delle attività formative che intendono realizzare. Con la medesima deliberazione sono anche stabiliti i termini per la concessione o il diniego dei contributi e per la rendicontazione finale.".

2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 2/2003 è sostituito dal seguente:

"3. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente.".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2011, n. 14 (Interventi regionali in favore delle nuove imprese innovative), le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 5 della l.r. 14/2011)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 14/2011 è sostituito dal seguente:

"2. I contributi sono concessi con provvedimento del dirigente della struttura competente, previo parere della società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.), in merito alla sostenibilità economico-finanziaria del piano di sviluppo. La struttura competente può avvalersi del supporto di un soggetto esperto in merito alla valutazione dell'innovatività, della sostenibilità tecnica e delle prospettive di mercato del piano di sviluppo. In relazione alla complessità della valutazione del piano di sviluppo, la struttura competente può, inoltre, avvalersi del supporto di più soggetti, sino ad un massimo di tre.".

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 14/2011 è sostituito dal seguente:

"3. I contributi sono erogati, se del caso anche in misura parziale rispetto all'importo concesso, sulla base degli esiti della verifica tecnico-amministrativa delle spese, dell'avanzamento del piano di sviluppo, della conformità al piano presentato e del raggiungimento degli obiettivi di crescita dell'impresa, condotta da FINAOSTA S.p.A. o dalla struttura competente.".

3. Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 14/2011, le parole: "nella misura massima del 30 per cento," sono soppresse.

4. Il comma 7 dell'articolo 5 della l.r. 14/2011 è sostituito dal seguente:

"7. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce ulteriori criteri e modalità relativi alla concessione, all'erogazione, al diniego e alla revoca dei contributi. La medesima deliberazione può prevedere, in alternativa al procedimento a sportello, la concessione dei contributi mediante procedimento a bando e definire, ove necessario, i settori da privilegiare nell'attribuzione delle risorse e i relativi massimali di contributo. Nel caso di procedimenti a bando, la Giunta regionale stabilisce, inoltre, i requisiti e i termini per la presentazione delle domande, indicando le risorse disponibili e le modalità di selezione delle iniziative ammissibili.".

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 14/2011)

1. L'articolo 8 della l.r. 14/2011 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

(Divieto di cumulo)

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni di qualunque fonte pubblica per gli stessi costi ammissibili.".

Art. 13

(Disposizione transitoria)

1. Le domande di contributo di cui all'articolo 8 della l.r. 84/1993, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, presentate nell'anno 2014 e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato ancora adottato il provvedimento di concessione, sono istruite, previo aggiornamento del progetto da parte dei richiedenti il contributo, nell'ambito dei procedimenti a bando avviati ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge regionale, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 14

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge regionale 19 agosto 1994, n. 51 (Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative per lo sviluppo e il potenziamento delle attività artigianali);

b) l'articolo 6 della l.r. 14/2011.

Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge è determinato in annui euro 5.000 a decorrere dall'anno 2016.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018 nell'unità previsionale di base 1.3.1.13 (Consulenze, studi e collaborazioni tecniche).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.3.1.11 (Comitati e commissioni).

4. Gli oneri relativi ai pareri tecnici e specialistici di cui all'articolo 11 della presente legge possono essere finanziati anche mediante l'utilizzo delle somme già disponibili presso FINAOSTA S.p.A. autorizzate dall'articolo 9, commi 5 e 6, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 16 (Revisione della disciplina regionale concernente la concessione di agevolazioni. Modificazioni di leggi regionali).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16

(Rifinanziamento della spesa in materia di politiche del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per gli interventi in materia di politiche del lavoro di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), è rideterminata, per il triennio 2016/2018, in complessivi euro 3.820.000, annualmente così suddivisa:

anno 2016 euro 1.460.000;

anno 2017 euro 1.180.000;

anno 2018 euro 1.180.000

(UPB 01.04.02.16 Opere di pubblica utilità - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione - parz.; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

2. Al finanziamento del maggiore onere di cui al comma 1 a carico dell'UPB 01.04.02.16 e quantificato, per l'anno 2016, in euro 280.000, si provvede mediante la riduzione per pari importo degli stanziamenti iscritti per lo stesso anno nell'UPB 01.08.04.10 (Soggetti a rischio di esclusione sociale - Interventi correnti di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione).

3. Per l'applicazione del presente articolo, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.