Legge regionale 17 aprile 2007, n. 6 - Testo storico

Legge regionale 17 aprile 2007, n. 6

Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

(B.U. 8 maggio 2007, n. 19)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste riconosce la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, attuate secondo i principi di pace, giustizia e solidarietà, quali contributi alla democrazia e al rispetto dei diritti umani e quali strumenti fondamentali per lo sviluppo sociale equo e sostenibile dei popoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1 ed in conformità a quanto stabilito dall'articolo 117, comma nono, della Costituzione, e alla relativa normativa statale di attuazione, la Regione realizza, coordina, promuove e sostiene, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie, interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Le iniziative disciplinate dalla presente legge sono rivolte prioritariamente ai Paesi in via di sviluppo e ai Paesi in via di transizione, come definiti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nonché alle popolazioni che attraversano condizioni sociali ed economiche di particolare bisogno, dovute a conflitti armati, processi di pacificazione, calamità naturali o altri eventi emergenziali.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione opera attuando iniziative proprie, progettate e realizzate anche in collaborazione con altri enti territoriali o con soggetti, nazionali ed internazionali, operanti nelle materie di cui alla presente legge, oppure valorizzando e sostenendo le iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 3, nei seguenti ambiti di intervento:

a) cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione;

b) educazione, formazione e studio;

c) emergenze straordinarie e di carattere umanitario.

3. Le iniziative di cui al comma 2 si indirizzano prioritariamente:

a) alla salvaguardia della vita umana;

b) al soddisfacimento dei bisogni primari;

c) all'autosufficienza alimentare;

d) alla promozione e al consolidamento dei processi democratici, alla difesa dei diritti umani, sociali e politici;

e) alla valorizzazione delle risorse umane, culturali e materiali;

f) al miglioramento della condizione femminile, alla promozione dei diritti dell'infanzia, anche mediante il sostegno all'adozione internazionale, alla lotta contro lo sfruttamento minorile e alla realizzazione di pari opportunità;

g) alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e della biodiversità;

h) all'assistenza e alla ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali o altri eventi emergenziali.

4. La Regione riconosce la finanza etica, il commercio equo e solidale e il turismo responsabile quali strumenti di solidarietà internazionale da attuare e sostenere nell'ambito delle iniziative disciplinate dalla presente legge.

5. La Regione non può in ogni caso sostenere, direttamente o indirettamente, attività aventi carattere militare.

Art. 3

(Soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale)

1. Ai fini della presente legge, sono soggetti della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale:

a) la Regione e gli enti, anche economici, da essa dipendenti;

b) gli enti locali e le loro forme associative;

c) le organizzazioni non governative (ONG), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e le associazioni di promozione sociale che:

1) siano giuridicamente riconosciute in almeno uno degli Stati membri dell'Unione europea;

2) abbiano tra i propri fini statutari quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale;

3) non perseguano finalità di lucro e abbiano l'obbligo di destinare i proventi delle loro attività, compresi quelli derivanti da attività commerciali accessorie ovvero da altre forme di autofinanziamento, alle finalità statutarie;

4) documentino almeno un biennio di esperienza diretta, nell'ambito del territorio regionale, in attività di cooperazione allo sviluppo o di solidarietà internazionale.

2. Sono altresì soggetti della cooperazione allo sviluppo, qualora promuovano o collaborino con i soggetti di cui al comma 1 ad iniziative senza scopo di lucro di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale:

a) l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, le istituzioni scolastiche, gli istituti di formazione accreditati in conformità alla normativa regionale in materia, gli istituti di ricerca e le fondazioni;

b) le imprese, le cooperative, gli enti bilaterali e gli istituti di credito operanti in Valle d'Aosta;

c) la Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales-Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

Art. 4

(Iniziative di cooperazione internazionale)

1. Costituiscono iniziative di cooperazione internazionale:

a) progetti che richiedono un intervento puntuale, definito nel tempo e nelle risorse impiegate:

1) volti al sostegno di azioni di autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie;

2) finalizzati a ricercare la partecipazione attiva e diretta delle popolazioni destinatarie, allo scopo di valorizzarne le risorse umane, culturali e materiali;

3) caratterizzati dal prioritario ricorso a professionalità locali, a tecnologie e metodologie rispettose delle culture e degli usi locali, nonché a beni ed attrezzature disponibili nei paesi destinatari degli interventi;

b) programmi che richiedono un intervento complesso e protratto nel tempo, anche con pluralità di iniziative e di soggetti coinvolti che, oltre a soddisfare le caratteristiche di cui alla lettera a), sono volti:

1) alla realizzazione di azioni di cooperazione o di iniziative di partenariato territoriale tra le comunità destinatarie e la comunità valdostana;

2) all'assistenza alle istituzioni pubbliche locali dei Paesi destinatari, al fine di contribuire allo sviluppo delle capacità amministrative e gestionali locali.

2. Nell'ambito delle iniziative di cui al presente articolo, la Regione sostiene il trasferimento di competenze e di conoscenze, anche favorendo il contributo delle professionalità specifiche del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti da essa dipendenti nella progettazione, attuazione e valutazione delle iniziative, mediante la concessione di un periodo di aspettativa senza assegni, riconosciuto ai fini giuridici ed economici, con oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Art. 5

(Iniziative di educazione, formazione e studio)

1. La Regione favorisce, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione di iniziative culturali, di educazione, di informazione, di formazione e di studio, finalizzate alla diffusione e al radicamento di una cultura di pace e di solidarietà tra i popoli.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, anche in collaborazione con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, con le istituzioni scolastiche e con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), promuove o sostiene:

a) attività volte a sensibilizzare la comunità valdostana sulle tematiche inerenti alla cooperazione allo sviluppo e alla solidarietà internazionale, in particolare in ambito scolastico;

b) attività volte all'approfondimento delle realtà dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi in via di transizione;

c) attività di informazione e di formazione rivolte agli operatori che agiscono nell'ambito delle finalità della presente legge, ai docenti e agli educatori delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 6

(Iniziative straordinarie di carattere umanitario)

1. Costituiscono iniziative straordinarie di emergenza e di carattere umanitario gli interventi finalizzati a fronteggiare situazioni eccezionali causate da calamità naturali, conflitti armati e processi di pacificazione, situazioni di denutrizione o gravi carenze igienico-sanitarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nel rispetto delle direttive emanate dalle competenti autorità statali, può attuare iniziative proprie ai sensi della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), o aderire ad iniziative promosse a livello statale ed internazionale nei seguenti ambiti:

a) protezione civile, messa in sicurezza e ricostruzione dei territori colpiti;

b) soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite.

3. Le iniziative di cui al comma 2 e le relative modalità di attuazione sono stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, al di fuori delle procedure di programmazione di cui all'articolo 7, sentito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale di cui all'articolo 8.

Art. 7

(Programmazione)

1. Il Consiglio regionale adotta, su proposta della Giunta regionale, un documento programmatico, di durata triennale, nel quale sono indicati, in particolare, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e le priorità per l'individuazione delle iniziative da attuare e promuovere direttamente da parte della Regione.

2. La Giunta regionale, per la predisposizione della bozza di documento programmatico di cui al comma 1 e di eventuali ulteriori atti di pianificazione concernenti gli ambiti di intervento di cui alla presente legge, acquisisce preliminarmente il parere del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale di cui all'articolo 8.

3. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del documento programmatico di cui al comma 1.

4. Il documento programmatico di cui al comma 1 deve tener conto e coordinarsi con il documento pluriennale di indirizzo sulle attività di rilievo internazionale ed europeo della Regione di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta).

5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propria deliberazione, sentiti il Comitato di cui all'articolo 8 e la Commissione consiliare competente:

a) le priorità, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi finanziari a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 3;

b) le modalità di presentazione delle iniziative da parte dei soggetti di cui all'articolo 3;

c) le forme di valutazione e di monitoraggio delle iniziative.

Art. 8

(Comitato per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale)

1. E' istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominato Comitato, composto da:

a) il Presidente della Regione, che lo presiede;

b) tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza della minoranza, designati dal Consiglio regionale;

c) due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consiglio permanente degli enti locali;

d) un rappresentante designato dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

e) un rappresentante designato dalla Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales-Camera valdostana delle imprese e delle professioni;

f) quattro rappresentanti designati di intesa dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).

2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura. Il Comitato può essere validamente costituito ed operare qualora, decorsi sessanta giorni dalle richieste di designazione, risultino effettivamente designati almeno sei dei suoi componenti.

3. Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente della Regione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

4. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro di volta in volta delegata.

5. Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. In relazione agli argomenti di volta in volta trattati, possono essere invitati a partecipare alle sedute del Comitato, senza diritto di voto, i componenti della Giunta regionale, i responsabili delle strutture dell'Amministrazione regionale eventualmente interessate ed altri soggetti esterni all'Amministrazione regionale.

7. Il Comitato:

a) esprime parere sul documento programmatico di cui all'articolo 7 e sulle iniziative promosse o attuate direttamente dalla Regione;

b) esprime parere sulla concessione dei contributi finanziari a sostegno delle iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 3;

c) opera per promuovere ed attuare le finalità della presente legge, assicurando il coordinamento, sul territorio regionale, delle iniziative attinenti alla presente legge, anche proponendo la realizzazione di iniziative specifiche.

8. La partecipazione ai lavori del Comitato è gratuita.

Art. 9

(Coordinamento e trasparenza delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

1. Al fine di assicurare il coordinamento e la trasparenza nell'attuazione della presente legge, è istituita, presso la Presidenza della Regione, una banca dati delle iniziative regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, collegata ed integrata con analoghe banche dati eventualmente esistenti a livello statale.

2. La Presidenza della Regione, con il supporto del Comitato, garantisce il reperimento e la diffusione delle normative, della documentazione e di ogni altra informazione inerente alle tematiche della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, anche attraverso l'istituzione di un'apposita sezione nel sito Internet della Regione.

3. La Presidenza della Regione assicura lo scambio di informazioni e di conoscenze sull'attuazione della presente legge con gli organismi operanti sul territorio regionale nell'ambito dell'assistenza sociale, del volontariato e delle problematiche attinenti all'immigrazione.

Art. 10

(Abrogazione e disposizione transitoria)

1. La legge regionale 9 luglio 1990, n. 44 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i paesi in via di sviluppo), è abrogata.

2. La l.r. 44/1990 continua ad applicarsi alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale già approvate ed avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 2.000 per l'anno 2007, in euro 143.000 per l'anno 2008, in euro 229.000 per l'anno 2009 e in annui euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2007 e pluriennale per il triennio 2007/2009, nell'obiettivo programmatico 2.1.6.03. (Partecipazione ad altre iniziative).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importo degli stanziamenti iscritti negli stessi bilanci e nello stesso obiettivo programmatico al capitolo 22560 (Interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.