Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6 - Testo vigente
Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6
Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), gią modificata dalla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.
(B.U. 7 marzo 2000, n. 11).
Artt. 1. - 3 (1)
(Modificazione all'articolo 19). (2)
(Modificazione all'articolo 24). (3)
(Modificazioni all'articolo 33).
1. (4).
2. Il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 č abrogato.
3. Al comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 le parole "dai giudici di pace o dai segretari giudiziari" sono soppresse.
4. (5).
5. Al comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 le parole "dai giudici di pace o dai segretari giudiziari" sono soppresse.
(Modificazioni all'articolo 34).
1. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 le parole "dai giudici di pace o dai segretari giudiziari" sono soppresse.
2. (6).
3. Al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 le parole "dai giudici di pace o dai segretari giudiziari" sono soppresse.
(Modificazioni all'articolo 51). (7)
(Modificazioni all'articolo 53). (8)
(Modificazione all'articolo 73).
1. All'articolo 73, comma 2 bis, della l.r. 4/1995, inserito dall'articolo 15 della l.r. 5/1997, le parole "e del personale della Procura della Repubblica presso la Pretura" sono soppresse.
(Modificazioni all'articolo 75). (9)
(Abrogazione degli articoli 76 e 77).
1. Gli articoli 76 e 77 della l.r. 4/1995 sono abrogati.
(Norma transitoria).
1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali il cui mandato elettorale scade nel secondo semestre dell'anno 2000 si svolgono nella stessa data fissata per le elezioni generali comunali dello stesso anno.
(Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Articoli abrogati dall'art. 88 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8. Modificavano la L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(2) Inserisce il comma 3 bis nell'art. 19 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(3) Sostituisce il comma 2, art. 24 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(4) Sostituisce il comma 1, art. 33 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(5) Inserisce il comma 6 bis all'art. 33 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(6) Inserisce il comma 5 bis all'art. 34 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(7) Modifica le lettere c) e d), comma 1, art. 51 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(8) Sostituisce i commi 6 e 7, art. 53 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.
(9) Sostituisce l'art. 75 della L.R. 9 febbraio 1995, n. 4.