Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6 - Testo storico

Legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6

Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), già modificata dalla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5.

(B.U. 7 marzo 2000, n. 11)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 5)

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale), come modificato dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 5, è sostituito dal seguente:

"2. Le votazioni di cui al comma 1 hanno luogo per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la giunta si effettua esprimendo un "Sì" o un "No" sulla proposta complessiva formulata dal sindaco.".

2. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"6. Il consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti, approva gli indirizzi generali di governo di cui al comma 5, con votazione per scrutinio palese a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 6)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Il sindaco, il vicesindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario straordinario ai sensi delle leggi vigenti.".

Art. 3

(Modificazione all'articolo 11)

1. Il comma 6 dell'articolo 11 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".

Art. 4

(Modificazione all'articolo 19)

1. All'articolo 19 della l.r. 4/1995, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3bis. Nel caso in cui sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal comma 3 decorre dalla data di notificazione del ricorso.".

Art. 5

(Modificazione all'articolo 24)

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sorteggiati il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente quello della votazione, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con elettori sorteggiati nell'albo di cui al comma 1.".

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 33)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco e di vicesindaco deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 5 e da non più di 8 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti;

b) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 501 a 3.000 abitanti;

c) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori, che non siano candidati, nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti.".

2. Il comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è abrogato.

3. Al comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 le parole ", dai giudici di pace o dai segretari giudiziari" sono soppresse.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 è aggiunto il seguente:

"6bis. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.".

5. Al comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 4/1995 le parole ", dai giudici di pace o dai segretari giudiziari" sono soppresse.

Art. 7

(Modificazioni all'articolo 34)

1. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 le parole ", dai giudici di pace o dai segretari giudiziari" sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 è aggiunto il seguente:

"5bis. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.".

3. Al comma 6 dell'articolo 34 della l.r. 4/1995 le parole ", dai giudici di pace o dai segretari giudiziari" sono soppresse.

Art. 8

(Modificazioni all'articolo 51)

1. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 51 della l.r. 4/1995 le parole "alla Pretura di Aosta" sono sostituite dalle parole "al Tribunale di Aosta.".

2. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 51 della l.r. 4/1995 le parole "alla Pretura di Aosta" sono sostituite dalle parole "al Tribunale di Aosta.".

Art. 9

(Modificazioni all'articolo 53)

1. Il comma 6 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995, come sostituito dall'articolo 12 della l.r. 5/1997, è sostituito dal seguente:

"6. Alla lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti, nel primo o nel secondo turno di votazione, sono attribuiti i due terzi del numero di seggi di consigliere assegnati al comune, così come indicati all'articolo 2, comma 1, lett. a), b) e c), con arrotondamento della cifra decimale all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.".

2. Il comma 7 dell'articolo 53 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora, nei comuni con popolazione sino a 500 abitanti la lista collegata ai candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco che hanno riportato il maggior numero di voti non abbia un numero di candidati sufficienti a ricoprire i seggi ad essa spettanti ai sensi del comma 6, i seggi vacanti sono attribuiti alle altre liste che abbiano ottenuto almeno cinque voti validi.".

Art. 10

(Modificazione all'articolo 73)

1. All'articolo 73, comma 2bis, della l.r. 4/1995, inserito dall'articolo 15 della l.r. 5/1997, le parole "e del personale della Procura della Repubblica presso la Pretura" sono soppresse.

Art. 11

(Modificazioni all'articolo 75)

1. L'articolo 75 della l.r. 4/1995 è sostituito dal seguente:

"Art. 75

(Norme di riferimento)

1. Per l'accesso alla stampa, ai mezzi d'informazione radiotelevisiva e per la propaganda elettorale si applicano le vigenti disposizioni statali in materia.".

Art. 12

(Abrogazione degli articoli 76 e 77)

1. Gli articoli 76 e 77 della l.r. 4/1995 sono abrogati.

Art. 13

(Norma transitoria)

1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali il cui mandato elettorale scade nel secondo semestre dell'anno 2000 si svolgono nella stessa data fissata per le elezioni generali comunali dello stesso anno.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.