Legge regionale 28 luglio 1987, n. 59 - Testo storico

Legge regionale n. 59 del 28 07 1987

Finanziamento per l'avvio della costituzione delle stazioni intermedie di raccolta previste dalla legge regionale 16 agosto 1982, n. 37 ed ulteriore finanziamento per la concessione di contributi ai Comuni della Valle d'Aosta ai fini di cui all'art. 24 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 37.

(B.U. 4 settembre 1987, n. 17, 1° S.S. al n. 16 del 25 agosto 1987)

Art. 1

1. Per l'avvio della costituzione delle stazioni intermedie di raccolta dei rifiuti solidi urbani previste dalla lr 16 agosto 1982, n. 37 e per la concessione ai Comuni dei contributi in conto capitale di cui all'articolo 24 della citata legge 16 agosto 1982, n. 37 è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 3.200.000.000 relativamente all'anno 1987.

Art. 2

1. L'onere di L. 3.200.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge regionale graverà sul capitolo 22850 del bilancio di previsione per l'anno 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 della presente legge si provvederà mediante riduzione di L. 3.200.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) a valere sul seguente intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'esercizio 1987:

- interventi per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla lr 16 agosto 1982, n. 37, che risulta quindi interamente utilizzato.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) "

L. 3.200.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 22850 " Contributi ai Comuni e all'Associazione dei Comuni per acquisto delle attrezzature necessarie alla raccolta, trasporto e costituzione delle stazioni per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ".

LR 16 agosto 1982, n. 37.

L. 3.200.000.000

Art. 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.