Legge regionale 23 giugno 1983, n. 59 - Testo storico

Legge regionale n. 59 del 23 06 1983

Bollettino ufficiale 11 7 1983 n. 18

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, recante nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale valdostano e sullo stato giuridico ed economico del relativo personale.

Art. 1

L’articolo 5 della legge 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

"(Personale del Corpo forestale valdostano)

Il personale del Corpo forestale valdostano comprende:

a) il personale delle qualifiche dirigenziali e vicedirigenziali del servizio tutela dell’ambiente naturale e delle foreste e del servizio sistemazioni idrauliche e difesa del suolo dell’assessorato agricoltura e foreste;

b) il personale della carriera di concetto ed esecutiva di cui all’allegato alla presente legge".

Art. 2

Il primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è modificata come segue:

- ai requisiti previsti dal paragrafo d) è aggiunto il seguente:

"non aver carichi pendenti";

- il paragrafo g) è sostituito dal seguente:

"avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 26, salve le eccezioni di legge".

Art. 3

All’articolo 32 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, sono aggiunti i seguenti commi:

" La continuità del servizio deve essere garantita oltre l’orario di servizio, mediante la permanenza nel proprio domicilio di almeno un dipendente degli uffici centrali del Corpo forestale valdostano e di ogni stazione forestale, sulla base di ordini di servizio dei rispettivi dirigenti o comandanti di stazione.

Il nominativo del dipendente, che assicura la presenza di cui al comma precedente, dovrà essere annotato su apposito registro ".

Art. 4

L’ultimo comma dell’articolo 33 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

" Le norme dell’articolo 129 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche al personale del Corpo forestale valdostano ".

Art. 5

Il primo comma dell’articolo 36 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è sostituito dal seguente:

" Il servizio esterno deve essere eseguito, di norma, da due dipendenti forestali insieme o collegati con ricetrasmittente e deve essere assicurato anche nei giorni festivi ".

Art. 6

Il primo ed il secondo comma dell’articolo 46 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

" Il servizio di competenza del personale del Corpo forestale valdostano svolto nel territorio regionale, tanto all’interno quanto all’esterno della giurisdizione, non comporta il trattamento saltuario di missione, fatta eccezione per il rimborso delle spese per l’uso di mezzi di trasporto pubblici o personali.

In luogo del trattamento saltuario di missione, a tale personale è corrisposta una indennità forfettaria mensile di lire sessantamila lorde ".

L’indennità di cui al comma precedente è ridotta in proporzione alla durata delle assenze dal servizio effettuate per qualsiasi causa.

L’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 66, modificato dalla legge regionale 25 agosto 1980, n. 41, è abrogato.

Art. 7

Dopo l’articolo 46 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è inserito il seguente:

" Articolo 46 bis (Indennità per servizio di istituto).

Al personale del Corpo forestale valdostano è corrisposta l’indennità mensile per servizio di istituto secondo le modalità e nelle misure corrisposte ai pari grado del Corpo forestale dello Stato, a norma della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni ed integrazioni ".

Art. 8

Il secondo e il terzo comma dell’articolo 59 della legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, sono sostituiti dai seguenti:

" Il personale contemplato nel presente articolo potrà transitare nel ruolo ordinario, conservando l’anzianità maturata, qualora superi con esito positivo apposito concorso interno.

Il personale già appartenente al ruolo speciale ad esaurimento, che sia transitato nel ruolo ordinario, sarà ammesso alla qualifica di brigadiere secondo le norme indicate nell’articolo 12 ".

Art. 9

Il secondo comma dell’articolo 177 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 è sostituito dal seguente:

" Sono, inoltre, collocati a riposo di ufficio i dipendenti delle carriere di concetto ed esecutiva del Corpo forestale valdostano ed i cantonieri o capi cantoniere, che abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e abbiano maturato una anzianità di servizio utile a pensione; in caso contrario gli stessi saranno trattenuti in servizio sino al raggiungimento di tale anzianità, e, comunque, non oltre il sessantacinquesimo anno di età ".

Art. 10

La pianta organica dei posti e del personale della carriera di concetto ed esecutiva del Corpo forestale valdostano, allegato A) alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 66, è sostituita dall’allegato alla presente legge.

Art. 11

Il maggior onere derivante a carico della Regione per l’applicazione della presente legge valutato in annue lire 169.500.000 graverà sul capitolo 29070 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

per l’anno 1983 mediante riduzione per lire 169.500.000 dal capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento " sullo stanziamento iscritto all’allegato n. 8 relativo al collegamento stradale Aosta - Courmayeur del bilancio preventivo per l’esercizio stesso;

per gli anni 1984 e 1985 mediante utilizzo per L. 339.000.000 delle risorse disponibili già iscritte al programma " 2.2.1.07 Forestazione e difesa di boschi " del bilancio pluriennale 1983/ 1985.

A decorrere dall’anno 1984 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 12

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento " L. 169.500.000

Variazione in aumento

Cap. 29070 " Spese per il corpo forestale regionale - Stipendi, altri assegni fissi e contributi diversi a carico dell’Ente " L. 169.500.000

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 59.

Pianta organica dei posti e del personale della carriera di concetto ed esecutiva del Corpo forestale valdostano. (Accanto alle qualifiche vengono di seguito rispettivamente indicati il numero dei posti ed il livello funzionale)

ATTO ALLEGATO

Marescialli, posti 20, livello secondo

Brigadieri, posti 20, livello quarto

Guardie, posti 80, livello quarto