Legge regionale 24 agosto 1979, n. 59 - Testo storico

Legge regionale n. 59 del 24 08 1979

Bollettino ufficiale 5 10 1979 n. 9

Norme di attuazione del 1° comma dell’articolo 12 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

Art. 1

La presente legge disciplina modalità e limiti dell’esercizio della libera attività professionale prestata, a seguito di libera scelta del paziente che ne assume il relativo onere, dai medici degli ospedali presenti nella Regione, in un ambito diverso dall’attività istituzionale dell’Ente.

La libera attività professionale può essere prestata nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche e degli istituti in cui il medico è chiamato ad operare o al di fuori degli stessi, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5.

Art. 2

Libera professione all’interno delle strutture

Nell’ambito delle strutture di cui all’articolo 1 la libera attività professionale può essere svolta dai medici dei servizi di diagnosi e cura, oltre il normale orario di lavoro:

a) in costanza di ricovero, subordinatamente alla esigenza primaria di garantire le funzioni istituzionali della struttura.

Gli spazi destinati a tale attività, distinti a specifici secondo quanto previsto dall’articolo 47 del DPR 27 marzo 1969, n. 130, vanno contenuti comunque nei limiti variabili dal 4 al 10 per cento del totale dei posti - letto, nel rispetto della competenza nosologica di ciascuna divisione o servizio e possono anche prescindere - in mancanza di camere apposite - da riferimenti a livelli di confort alberghiero. Dette attività vengono svolte in équipe e sono comprensive dei servizi connessi;

b) in regime ambulatoriale, usufruendo delle relative strutture, secondo modalità organizzative stabilite dall’amministrazione di appartenenza in accordo con i sanitari interessati; tale attività libero - professionale deve svolgersi in orari diversi da quelli stabiliti per l’attività istituzionale.

La libera attività professionale intramurale è svolta nel quadro dei criteri generali di organizzazione dei servizi sanitari pubblici al fine di assicurare la piena ed omogenea funzionalità dei servizi stessi.

I sanitari con rapporto di lavoro a tempo pieno hanno priorità per l’esercizio della libera attività professionale nell’ambito delle strutture sanitarie pubbliche.

Gli introiti della libera attività professionale di cui al presente articolo sono riscossi esclusivamente dall’amministrazione dalla quale il medico dipende.

Art. 3

Tariffe

Le tariffe minime e massime per le prestazioni libero - professionali sono determinate dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dalle norme delle vigenti leggi e accordi sindacali in materia.

Il tariffario è determinato in modo da consentire la preventiva conoscenza dell’onere massimo che il paziente dovrà sostenere.

Art. 4

Proventi della libera attività professionale svolta all’interno delle strutture e dei consulti di cui all’ultimo comma dell’articolo 5

Gli accordi di lavoro disciplinano le modalità di attribuzione ai medici dei proventi per la libera attività professionale e per i consulti di cui all’ultimo comma dell’articolo 5.

Art. 5

Libera professione all’esterno delle strutture

Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è inibita, ai sensi delle vigenti disposizioni, qualsiasi attività professionale al di fuori delle strutture di cui al precedente articolo 1.

Ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito è consentito l’esercizio di libera attività professionale esterna secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle convenzioni uniche nazionali di cui alle leggi 29 giugno 1977, n. 349, e 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego.

Fermi restando i divieti già previsti dalla legislazione vigente, ai medici a tempo definito è preclusa l’attività professionale comunque prestata in strutture private convenzionate, gestite in forma societaria o cooperativa.

Ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno è consentita la prestazione, anche al di fuori della struttura, di consulti resi in favore di privati, purché da questi richiesti, salvo che in casi di estrema urgenza, tramite l’amministrazione di appartenenza e comunque dalla stessa autorizzati. In ogni caso il pagamento degli onorari dovrà essere obbligatoriamente effettuato tramite l’amministrazione di appartenenza.

Art. 6

L’amministrazione degli ospedali presenti nella Regione, nell’attuazione della presente legge, è tenuta ad informare gli assistiti, nelle forme più opportune, delle modalità di organizzazione ed esercizio della libera attività professionale svolta nell’ambito delle rispettive strutture.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d’Aosta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d’Aosta.