Legge regionale 30 novembre 1976, n. 59 - Testo storico

Legge regionale n. 59 del 30 11 1976

Bollettino ufficiale 18 12 1976 n. 13

Modificazioni alla legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, riguardante la concessione di contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d’Aosta. Ulteriore aumento della spesa annua per l’applicazione della legge stessa.

Art. 1

Il primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, è modificato come segue:

" La misura dei contributi regionali di cui al precedente articolo non dovrà essere superiore a lire millecinquecento per ogni punto conteggiato in base all’attività svolta nell’anno precedente da ciascun ente ed istituto di patronato e di assistenza sociale, operanti nel territorio della Valle d’Aosta ".

Art. 2

La spesa annua prevista dall’articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1974, n. 37, per la concessione di contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nel territorio della Valle d’Aosta è aumentata da lire quarantacinquemilioni a lire sessantamilioni, a decorrere dall’anno 1976.

Art. 3

La maggiore spesa derivante dall’applicazione della presente legge, prevista in annue lire quindicimilioni, graverà sul capitolo 753 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento del maggior onere di lire quindicimilioni è assicurato da una maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 13 della parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976.

Per i successivi anni finanziari la spesa relativa troverà copertura nel normale incremento delle quote di riparto fiscale spettanti alla Regione di cui ai capitoli 10 - 13 - 14 - Parte Entrata - del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti o sostitutivi capitoli di entrata dei bilanci per i successivi anni finanziari.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Capitolo 13 - " Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dell'articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 " L. 15.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 753 - " Contributi agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti in Valle d’Aosta " L. 15.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.