Legge regionale 22 novembre 1984, n. 58 - Testo storico

Legge regionale n. 58 del 22 11 1984

Bollettino ufficiale 27 12 1984 n. 16

Concessione di un contributo straordinario all’Associazione sport invernali Valle d’Aosta.

Art. 1

La Giunta regionale č autorizzata a concedere per l’anno 1984 un contributo straordinario di L. 50.000.000 a favore dell’Associazione sport invernali Valle d’Aosta.

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 47500 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1984, il cui stanziamento viene a tal fine aumentato di L. 50.000.000.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede mediante aumento delle entrate derivanti da interessi su giacenze di cassa, gią accertato sul capitolo 09200 della Parte Entrata del bilancio di previsione per l’anno 1984.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1984 vengono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazione in aumento:

cap. 09200 " Interessi su giacenze di cassa "

L. 50.000.000

Parte spesa

Variazione in aumento:

cap. 47500 " Interventi per attivitą sportive "

- LR 26 agosto 1974, n. 35

- LR 4 agosto 1975, n. 33

- LR 5 luglio 1976, n. 21

- LR 3 gennaio 1977, n. 7

- LR 18 luglio 1977, n. 51

- LR 28 dicembre 1979, n. 84

- LR 14 luglio 1982, n. 25

L. 50.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.