Legge regionale 22 dicembre 1980, n. 58 - Testo storico

Legge regionale n. 58 del 22 12 1980

Bollettino ufficiale 23 12 1980 n. 13

Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30.

Art. 1

L’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, č sostituito dal seguente:

" L’indennitą giornaliera per inabilitą temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di cui agli articoli 210, 211 e 213 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, č estesa nel territorio della Valle d’Aosta, nei casi in cui essa non sia dovuta dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai coltivatori diretti iscritti presso il servizio contributi agricoli unificati ovvero titolari di pensione di invaliditą e vecchiaia erogata alla categoria dall’Istituto nazionale della previdenza sociale ".

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.