Legge regionale 26 maggio 1993, n. 57 - Testo storico

Legge regionale n. 57 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Interventi finanziari per la parziale ristrutturazione del Presidio ospedaliero di Aosta.

Art. 1

(Finalitą )

1. La Regione, nell’ambito del Programma Straordinario degli Investimenti di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) " interviene finanziariamente per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ritenuti urgenti, relativi ad alcune Unitą Operative del Presidio Ospedaliero di Aosta, da effettuarsi nell’anno 1993.

Art. 2

(Procedure)

1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, e nell’ambito dei programmi approvati dal Ministero della Sanitą, ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, gli interventi da realizzare, compatibilmente con le esigenze di programmazione sanitaria e con le situazioni organizzative esistenti nell’ambito delle Unitą Operative oggetto di intervento.

2. La Giunta regionale č autorizzata ad adottare ogni provvedimento necessario per l’aggiudicazione degli appalti relativi ai lavori di cui al comma 1.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l’applicazione della presente legge, č autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 5.300.000.000.

2. L’onere di cui al comma 1 graverą sul capitolo 60420 " Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993.

3. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993, a valere sull’apposito accantonamento previsto nell’allegato n. 8 del bilancio stesso (Area " Tutela sanitaria e promozione sociale " settore " Adeguamento strutture sanitarie " - E. 4).

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni: a) in diminuzione:

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 5.300.000.000

b) in aumento:

cap. 60420 " Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere " lire 5.300.000.000

Art. 5

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.