Legge regionale 26 maggio 1993, n. 57 - Testo storico
Legge regionale n. 57 del 26 05 1993
Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25
Interventi finanziari per la parziale ristrutturazione del Presidio ospedaliero di Aosta.
(Finalitą )
1. La Regione, nell’ambito del Programma Straordinario degli Investimenti di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988) " interviene finanziariamente per la realizzazione di interventi di ristrutturazione ritenuti urgenti, relativi ad alcune Unitą Operative del Presidio Ospedaliero di Aosta, da effettuarsi nell’anno 1993.
(Procedure)
1. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, e nell’ambito dei programmi approvati dal Ministero della Sanitą, ai sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, gli interventi da realizzare, compatibilmente con le esigenze di programmazione sanitaria e con le situazioni organizzative esistenti nell’ambito delle Unitą Operative oggetto di intervento.
2. La Giunta regionale č autorizzata ad adottare ogni provvedimento necessario per l’aggiudicazione degli appalti relativi ai lavori di cui al comma 1.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’applicazione della presente legge, č autorizzata, per l’anno 1993, la spesa di lire 5.300.000.000.
2. L’onere di cui al comma 1 graverą sul capitolo 60420 " Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993.
3. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993, a valere sull’apposito accantonamento previsto nell’allegato n. 8 del bilancio stesso (Area " Tutela sanitaria e promozione sociale " settore " Adeguamento strutture sanitarie " - E. 4).
(Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni: a) in diminuzione:
Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento " lire 5.300.000.000
b) in aumento:
cap. 60420 " Spese per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere " lire 5.300.000.000
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del comma 3 dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.