Legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 - Testo vigente

Legge regionale 15 giugno 1983, n. 57

Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche.

(B.U. 20 giugno 1983, n. 14).

Art. 1

(Istituzione e soppressione delle scuole dipendenti dalla Regione). (1)

Art. 2

(Norme particolari relative alla scuola materna). (1)

Art. 3

(Norme generali sulla formazione delle classi). (1)

Art. 4

(Costituzione delle sezioni di scuola materna). (1)

Art. 5

(Dotazioni organiche dei ruoli del personale docente ed educativo). (1a)

Art. 6

(Determinazione di dotazioni aggiuntive agli organici). (1b)

Art. 7

(Accesso ai ruoli del personale docente ed educativo). (2)

[Fatte salve le norme sui trasferimenti dai corrispondenti ruoli dello Stato, di cui all'articolo 6 del D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, l'accesso ai ruoli regionali del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e del personale educativo del convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta avviene mediante concorsi per esami e titoli, secondo modalità analoghe a quelle stabilite per l'accesso ai corrispondenti ruoli dello Stato e previo accertamento della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi nei modi previsti dai primi tre commi dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, con le eccezioni di cui all'ottavo comma dell'articolo stesso, come modificato dalla legge regionale 8 agosto 1977, n. 54.

Sino al termine indicato nel primo comma dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1982, n. 270, le prove scritte e orali dei concorsi di cui al precedente comma hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti, qualora tale titolo sia richiesto per l'accesso al ruolo. A tal fine sono ammessi alle prove di concorso anche i candidati che non avessero superato con esito positivo l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la commissione sindacale di cui al successivo articolo 20, in relazione al 50 per cento delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

I concorsi sono indetti dal presidente della Giunta regionale, d'intesa con l'assessore regionale alla pubblica istruzione, almeno dodici mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori, in concomitanza, di regola, con i corrispondenti concorsi indetti nel restante territorio dello Stato; ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento i concorsi sono indetti, limitatamente ai tipi di cattedre e posti di insegnamento esistenti nelle scuole dipendenti dalla Regione, anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti.

A tutti gli adempimenti concorsuali provvede il sovraintendente regionale agli studi, compresa l'approvazione delle graduatorie, la nomina dei vincitori, l'assegnazione della sede ed il rilascio dei titoli di abilitazione.

Le graduatorie conservano validità per due anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano disponibili.

Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione, valido come periodo di prova.

Durante l'anno di formazione l'assessore regionale alla pubblica istruzione assicura, mediante le opportune intese con l'istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione con carattere bilingue.]

Art. 8

(Modalità di svolgimento dei concorsi e commissioni giudicatrici). (2)

[Con proprio decreto l'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale, apporta le necessarie integrazioni alle disposizioni sui concorsi, emanate dal Ministro per la pubblica istruzione, adattandole, in particolare, alla situazione di bilinguismo esistente nella regione.

In ossequio al principio statutario della parità linguistica tra italiano e francese nella Valle di Aosta, le prove di concorso scritte e orali potranno essere svolte indifferentemente nell'una o nell'altra lingua, a scelta del candidato. Almeno uno degli argomenti della prova orale dovrà essere trattato nella lingua diversa da quella utilizzata dal candidato per le restanti prove. Fanno eccezione le prove dei concorsi a cattedre di insegnamento della lingua francese o di una lingua estera, che dovranno essere svolte nella lingua di insegnamento; analogamente, le prove relative all'insegnamento della lingua italiana devono essere svolte esclusivamente in detta lingua.

L'obbligo di trattare almeno un argomento in lingua francese, se per le restanti prove il candidato ha usato l'italiano, non sussiste per i candidati che, non avendo superato l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese, siano stati ammessi alle prove di concorso ai soli fini del conseguimento del titolo di abilitazione allo insegnamento.

Nel caso di concorsi indetti contemporaneamente per l'accesso a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole di uno stesso grado, i candidati sosterranno un'unica prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese anche se concorrono per più classi di concorso. Le modalità di partecipazione a detta prova saranno stabilite nel bando di concorso.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dal sovraintendente agli studi della Regione. Esse sono formate, di norma, da personale che abbia conoscenza della lingua italiana e francese e sono integrate da un docente ordinario di lingua francese; quest'ultimo partecipa alle operazioni di concorso, non attinenti alle prove di accertamento della conoscenza della lingua francese, con voto consultivo.

Il presidente ed i componenti delle commissioni saranno scelti tra il personale in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti di insegnamento nelle scuole statali, secondo modalità stabilite dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale.

Ai membri delle commissioni giudicatrici si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Il quarto comma dell'articolo 6 della legge regionale 26 aprile 1977, n. 23 è abrogato.]

Art. 9

(Norme transitorie sui concorsi).

Ai concorsi ordinari indetti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è assegnato il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive di cui al precedente articolo 6, secondo comma.

Ai predetti concorsi si applicano le riserve previste dagli articoli 27, primo comma, 31, primo comma, e 38, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 10

(Organico degli ispettori tecnici periferici e norme particolari per i concorsi ispettivi e direttivi).

Le variazioni di organico del ruolo regionale degli ispettori tecnici periferici sono disposte con deliberazione della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale.

La ripartizione funzionale per ordini di scuola e settori di insegnamento dei posti di organico del ruolo suddetto è disposta con decreto dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale, tenuto conto prioritariamente delle esigenze della scuola materna, elementare e media.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ispettori tecnici periferici e del personale direttivo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione sono nominate dall'assessore regionale alla pubblica istruzione. A detti concorsi si applicano le disposizioni riportate nel precedente articolo 8.

Nei concorsi per posti di ispettore tecnico periferico i relativi bandi di concorso potranno specificare, all'occorrenza, le prove scritte e gli argomenti delle prove orali che il candidato dovrà trattare obbligatoriamente in italiano o in francese, tenuto conto delle particolari competenze linguistiche che sono richieste per lo specifico settore di impiego (3).

Sino a quando non saranno costituite le direzioni didattiche della scuola materna statale, i concorsi a posti di direttore didattico di scuola materna saranno indetti, in presenza di posti vacanti, anche in deroga ai termini stabiliti dallo articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 42.

Art. 11

(Norme transitorie di immissione in ruolo del personale docente ed educativo).

Gli insegnanti incaricati, di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 86, che abbiano superato con esito positivo la prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese, e gli insegnanti incaricati, di cui ai commi quinto e sesto dello stesso articolo, sono immessi in ruolo con le decorrenze giuridiche previste dagli articoli 24, 25, 29, 30, 33, 34, 36 e 37 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e con le modalità indicate negli articoli citati e negli articoli 58, commi terzo e seguenti, e 59 della legge medesima, salvo quanto diversamente disposto con la presente legge.

Per il personale immesso in ruolo ai sensi del comma precedente, che superi la prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese in data posteriore alla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, è valido, agli effetti del compimento del periodo di prova, l'anno scolastico nel quale la prova di verifica è sostenuta con esito positivo, sempre che il servizio effettivamente prestato nel corso dell'anno scolastico non sia inferiore a 180 giorni.

Agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato presso scuole di grado superiore, si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 33 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270.

Gli insegnanti che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270 hanno titolo ad essere gradualmente immessi nei corrispondenti ruoli regionali, con le decorrenze, le modalità e nei limiti previsti dai predetti commi, qualora abbiano prestato nelle scuole dipendenti dalla Regione il periodo minimo di servizio in essi prescritto. L'inclusione nelle apposite graduatorie regionali, da compilare secondo le dette modalità, è subordinata al superamento di una prova di verifica della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi con modalità che saranno stabilite dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale; dalla verifica sono esonerati i docenti di scuola materna che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito del concorso ordinario indetto dalla Regione in data 21 gennaio 1980.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale educativo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 48, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

I provvedimenti di nomina in ruolo del personale di cui al presente articolo e quelli di assegnazione della sede sono adottati dal sovraintendente agli studi della Regione. L'assegnazione della sede di servizio può essere disposta anche prima delle decorrenze previste dalla legge 20 maggio 1982, n. 270 qualora venga a determinarsi disponibilità di posti dopo aver assegnato la sede alla categoria cui spetta a tal fine la precedenza ai sensi della legge medesima.

Nell'ordine di assegnazione della sede di servizio agli insegnanti di ruolo che ne sono ancora sprovvisti, di cui all'articolo 33, comma settimo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, l'assegnazione della sede agli insegnanti di educazione fisica immessi in ruolo per effetto dell'articolo 13, comma tredicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sarà disposta dopo l'esaurimento del ruolo istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 16 del decreto legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1976, n. 88. I passaggi al ruolo dei docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado degli insegnanti ancora inquadrati nel ruolo ad esaurimento potranno essere disposti, per l'anno scolastico 1983- 1984, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 77 del DPR 31 maggio 1974, n. 417.

I provvedimenti di nomina in ruolo, di assegnazione della sede e gli atti da essi presupposti sono definitivi.

Art. 12

(Esperti nell'Istituto professionale regionale).

Agli esperti in servizio presso l'Istituto professionale regionale di cui alla legge regionale 17 novembre 1960, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Nell'ipotesi prevista dal quarto comma del citato articolo 41 della legge 20 maggio 1982, n. 270, l'immissione è disposta nei ruoli regionali del personale non docente della scuola, anche in soprannumero, nella carriera esecutiva od ausiliaria, secondo il titolo di studio posseduto, previo accertamento, mediante colloquio, della conoscenza della lingua francese. L'immissione in ruolo decorre dal 10 settembre 1983.

Al personale immesso in ruolo ai sensi del precedente comma si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il personale stesso può chiedere l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 41 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 13

(Norme particolari per i docenti di educazione fisica e di educazione musicale).

Ai docenti di educazione fisica e di educazione musicale, sprovvisti dello specifico titolo di studio o diploma, in servizio nelle scuole e istituti dipendenti dalla Regione nell'anno scolastico 1980-1981 e riassunti in servizio nel corrente anno scolastico, che siano in possesso dei titoli di servizio prescritti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

L'immissione in ruolo del personale di cui al precedente comma è subordinata alla verifica della piena conoscenza della lingua francese, da effettuarsi nei modi che saranno stabiliti con ordinanza dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentito il consiglio scolastico regionale.

I docenti di educazione fisica e di educazione musicale, in servizio nelle scuole e istituti indipendenti dalla Regione nell'anno scolastico 1980-1981 senza il possesso dello specifico titolo di studio e riassunti in servizio nel corrente anno scolastico, che abbiano conseguito il titolo di studio nel corso dell'anno scolastico 1980- 1981 o successivamente, hanno titolo a partecipare alle sessioni riservate di esami di abilitazione all'insegnamento indette ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 86, fermo restando che la loro immissione in ruolo avverrà dopo l'immissione in ruolo dei docenti di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

Art. 14

(Norme per il personale assegnato a particolari compiti).

Il personale ispettivo, direttivo e docente, che si trovi a prestare servizio, ai sensi delle disposizioni vigenti, presso gli uffici dell'amministrazione regionale, può ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli del personale della Regione, di cui alla legge 26 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il passaggio è effettuato in una qualifica vicedirigenziale oppure in una qualifica funzionale dell'ex carriera di concetto di corrispondente livello retributivo, secondo che il dipendente sia in possesso di diploma di laurea o di diploma di scuola secondaria superiore, ed è subordinato alla disponibilità di un posto nella relativa pianta organica. Sono fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

La domanda dovrà pervenire alla Presidenza della Giunta regionale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il provvedimento di inquadramento nel ruolo dovrà essere adottato entro il 31 agosto 1983 ed avrà effetto dal 10 settembre successivo.

Art. 15

(Utilizzazione del personale ispettivo, direttivo e docente in particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo scolastico). (4)

1. Per particolari compiti culturali e di ricerca, per iniziative nel campo educativo e scolastico ritenute di rilevante interesse regionale, compresa l'attuazione delle norme statutarie e con particolare riferimento all'insegnamento bilingue, l'Assessore regionale alla pubblica istruzione può disporre l'utilizzazione presso organi dell'amministrazione scolastica regionale di personale ispettivo, direttivo e docente, appartenente ai ruoli regionali, che abbia superato il periodo di prova. L'utilizzazione può essere altresì disposta presso enti o istituzioni regionali culturali o di ricerca, nonché presso associazioni aventi personalità giuridica e funzionanti nella regione che, finalità statutarie o istituzionali, operino nel campo formativo, scolastico, sociale o culturale.

2. L'utilizzazione nelle attività di cui al comma 1 può essere disposta anche per periodi di tempo determinati, in numero non superiore a 40 unità ripartite nei vari ordini di scuola, ma non potrà superare, per ogni singolo docente, i nove anni complessivi nel corso della carriera.

3. L'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48 (Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione) è abrogato.

Art. 16

(Norme sui collocamenti fuori ruolo).

I collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali possono essere disposti nei casi previsti dalle disposizioni vigenti per il corrispondente personale statale.

Per esigenze di altri uffici dell'amministrazione regionale, che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione scolastica, il collocamento fuori ruolo può essere disposto dall'assessore regionale alla pubblica istruzione unicamente in presenza di posti vacanti del ruolo organico o di posti fuori ruolo di qualifica non superiore a vicedirigente, nel limite di un posto per ogni assessorato o struttura organizzativa di primo livello della Presidenza della Regione o del Consiglio regionale (4a).

Ai collocamenti fuori ruolo previsti dal precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 17

(Norme particolari sui passaggi di cattedra e di presidenza e sui passaggi di ruolo).

Nell'applicazione dell'articolo 75 del DPR 31 maggio 1974, n. 417, qualora i posti disponibili dopo i trasferimenti annuali siano più di uno, ma meno di cinque, un posto deve essere comunque riservato ai passaggi di cattedra e di presidenza.

Analogamente, nell'applicazione dell'articolo 77 del citato DPR 31 maggio 1974, n. 417, qualora i posti disponibili dopo i trasferimenti siano più di uno, ma meno di 10, un posto deve essere comunque riservato ai passaggi di ruolo.

Art. 18

(Personale docente non di ruolo).

Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti nelle scuole ed istituti dipendenti dalla Regione e per la sostituzione del personale docente temporaneamente assente si applicano le disposizioni vigenti per le corrispondenti scuole e istituti statali.

Con propria ordinanza l'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la commissione sindacale di cui al successivo articolo 20, apporta le necessarie integrazioni alle ordinanze del Ministro per la pubblica istruzione, di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e ad ogni altra disposizione ministeriale, per adeguarle alle necessità locali con particolare riferimento alla situazione di bilinguismo della regione ed ai requisiti di conoscenza della lingua francese da parte degli aspiranti alle supplenze.

Al personale docente non di ruolo si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, assistenziale e previdenziale, le norme vigenti per il corrispondente personale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche funzionanti nel restante territorio dello Stato.

Per il prolungamento d'orario derivante dalla attività didattica bilingue, al personale docente non di ruolo delle scuole materne ed elementari compete il trattamento integrativo di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 e successive modificazioni. Detto personale, con esclusione di quello contemplato dall'articolo 4 della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, è altresì iscritto al fondo di previdenza di cui all'articolo 5 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

L'iscrizione dei docenti non di ruolo della scuola materna agli istituti previdenziali e assistenziali secondo la normativa vigente per il corrispondente personale delle scuole statali decorre dal primo settembre 1983.

E' soppresso l'articolo 12 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45.

E' consentito il ricorso all'assunzione di personale supplente per il tempo strettamente necessario, per la sostituzione del personale impegnato in attività di formazione con carattere bilingue durante il periodo di prova, in attività di aggiornamento obbligatorio e in attività didattico - culturali promosse dalla Regione in relazione al particolarismo culturale locale e in applicazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto Speciale (5).

I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità dalle disposizioni di legge sono privi di effetto, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

Non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale non di ruolo i posti delle dotazioni aggiuntive agli organici.

Art. 19

(Conferimento delle supplenze - Ricorsi).

La formazione delle graduatorie regionali degli aspiranti a supplenze annuali di insegnamento e nelle istituzioni educative ed il conferimento delle relative nomine sono di competenza del sovraintendente agli studi della Regione.

Avverso i provvedimenti di conferimento delle supplenze è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, nei termini e con le modalità indicati nell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463, ad apposite commissioni, distintamente costituite per la scuola materna, le scuole elementari e le istituzioni educative, le scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica.

Ciascuna commissione è così composta:

a) il sovraintendente regionale agli studi o un funzionario della sovraintendenza agli studi con la qualifica di vicedirigente, da lui delegato, che la presiede;

b) un preside di scuola secondaria o un direttore didattico, secondo l'ordine di scuola cui la commissione si riferisce;

c) un impiegato della carriera di concetto della sovraintendenza agli studi;

d) quattro insegnanti appartenenti all'ordine di scuola cui la commissione si riferisce.

Il personale direttivo e gli impiegati della sovraintendenza agli studi sono nominati dal sovraintendente agli studi, che nomina anche gli altri componenti della commissione fra gli insegnanti proposti dai rappresentanti dei sindacati più rappresentativi, che organizzano su base regionale le categorie del personale docente. Nello stesso modo vengono nominati, per supplire eventuali assenze, un preside o direttore didattico, un impiegato della carriera di concetto ed un insegnante per ciascuna commissione.

Le commissioni di cui ai precedenti commi rimangono in carica due anni e, all'occorrenza, sino a quando non siano rinnovate.

Art. 20

(Commissione sindacale regionale). (6)

Art. 21

(Adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali).

Gli adattamenti alle necessità locali ed alla situazione di bilinguismo della regione dei programmi di insegnamento nelle scuole materne, elementari e di istruzione secondaria ed artistica, di cui all'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e le materie da insegnare in lingua francese nelle scuole predette vengono definiti secondo le procedure indicate nel primo comma dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196 e sono approvati e resi esecutivi dalla Giunta regionale.

L'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 è abrogato.

Art. 22

(Utilizzazione dei locali scolastici e delle relative attrezzature).

I locali e le attrezzature didattiche delle scuole, istituti scolastici ed istituzioni educative della Regione, comprese le palestre esistenti negli edifici scolastici o annesse ai medesimi e le relative attrezzature, possono essere utilizzati durante l'orario scolastico da altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento delle attività didattiche, comprese le esercitazioni di avviamento alla pratica sportiva previste dall'articolo 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

La relativa concessione è disposta dal consiglio di circolo o d'istituto o dal consiglio d'amministrazione delle istituzioni educative, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio scolastico distrettuale ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della legge 4 agosto 1977, n. 517 e con le modalità indicate nel terzo comma dell'articolo stesso, dando la precedenza a quelle scuole o istituti che non dispongono di propri analoghi impianti. Nel caso di conflitto con i criteri deliberati dal consiglio scolastico distrettuale decide il sovraintendente regionale agli studi, sentito il consiglio scolastico regionale, in conformità all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e successive modificazioni.

Fuori dell'orario del servizio scolastico l'uso dei locali e delle attrezzature delle istituzioni scolastiche ed educative della Regione può essere disposto esclusivamente per attività che realizzino le funzioni della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, esclusa in ogni caso qualunque finalità di lucro.

Ove l'uso sia preordinato allo svolgimento di attività direttamente realizzate dalla Regione o di attività di prevalente interesse generale, al riguardo dispone l'assessore regionale alla pubblica istruzione. Se l'attività rientra nelle attribuzioni di altri enti locali territoriali nelle materie contemplate dal capo V del titolo III del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e trattasi di utilizzazione permanente o ricorrente, essa è consentita dall'assessore regionale alla pubblica istruzione in base ad apposita convenzione.

In tutti gli altri casi dispone il direttore didattico o preside, sentito il consiglio di circolo o di istituto, e previo assenso dell'ente proprietario, nel rispetto dei criteri generali d'utilizzazione e dell'ordine di priorità deliberati dal consiglio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera f), della legge regionale 8 agosto 1977, n. 55.

Art. 23

(Utilizzazione delle palestre scolastiche per attività sportive).

L'uso al di fuori dell'orario scolastico delle palestre e delle attrezzature sportive esistenti negli edifici sedi di scuole ed istituti scolastici dipendenti dalla Regione o annesse ai medesimi è concesso con priorità assoluta per lo svolgimento delle normali attività preparatorie delle società regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e la delegazione regionale del CONI, sentito il consiglio scolastico regionale.

L'uso degli impianti suddetti e della relativa attrezzatura per lo svolgimento di attività agonistica da parte di associazioni sportive è concesso dal capo d'istituto ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 22; le relative richieste devono essere inoltrate per il tramite della competente federazione sportiva nazionale e con il parere favorevole della stessa.

Art. 24

Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni di legge regionale con essa comunque incompatibili.

Art. 25

L'applicazione della presente legge non comporta, per l'anno 1983, oneri superiori a quelli iscritti nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio corrispondente. Agli eventuali maggiori oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 26

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Articoli abrogati dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Nella formulazione originaria, il testo degli articoli da 1 a 4 recitava:

"Art. 1

(Istituzione e soppressione delle scuole dipendenti dalla Regione)

L'istituzione e la soppressione delle scuole materne ed elementari e delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica dipendenti dalla Regione sono disposte annualmente dalla Giunta regionale entro i termini fissati per la determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale docente, su proposta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente sezione orizzontale del consiglio scolastico regionale.

Con la stessa procedura la Giunta regionale provvede all'istituzione e soppressione delle sezioni staccate di scuole ed istituti di istruzione secondaria, all'istituzione di sezioni di diverso tipo, indirizzo e specializzazione presso scuole ed istituti esistenti e alla loro soppressione, alla trasformazione delle sezioni staccate o di diverso tipo, indirizzo e specializzazione in istituzioni autonome, nonché alla determinazione del numero delle direzioni didattiche delle scuole materne ed elementari.

Ai fini indicati nei commi precedenti il sovraintendente agli studi della Regione forma, entro il mese di gennaio, un piano annuale, tenuto conto delle esigenze e delle condizioni accertate sulla base delle norme vigenti in materia, delle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali e delle eventuali richieste dei comuni o di altri enti interessati.

Alla delimitazione territoriale dei circoli didattici di scuola materna e di scuola elementare provvede con proprio decreto l'assessore regionale alla pubblica istruzione, tenute presenti le indicazioni contenute nell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 8 agosto 1977, n. 595 e sentita la competente sezione orizzontale del consiglio scolastico regionale.

Le disposizioni dei primi tre commi del presente articolo non si applicano all'Istituto professionale regionale, di cui alla legge regionale 17 novembre 1960, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 è abrogato.

Art. 2

(Norme particolari relative alla scuola materna)

A decorrere dalla data della prima istituzione dei circoli didattici di scuola materna è soppresso l'ufficio regionale di coordinamento didattico - pedagogico, di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45; sono altresì soppressi gli incarichi di collaboratrice, di cui all'articolo stesso. Ad ogni circolo è preposto un direttore didattico di scuola materna, il quale esercita le funzioni attribuite al personale direttivo delle corrispondenti scuole dello Stato e si avvale, nell'espletamento della sua attività, della collaborazione di insegnanti del proprio circolo eletti nel numero e con le modalità indicate dal secondo comma dell'articolo 4 del DPR 31 maggio 1974, n. 416. Uno degli insegnanti eletti sostituisce il direttore didattico in caso di assenza o impedimento.

Nella determinazione dei circoli didattici di scuola materna, in presenza di particolari situazioni ambientali, il numero degli insegnanti di ruolo assegnati all'organico di un circolo potrà essere inferiore al limite indicato nel quarto comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 595, purché non inferiore a trenta.

Ad ogni direzione didattica di scuola materna sarà assegnato, per i compiti di segreteria, personale non insegnante nelle quantità organiche previste dalle vigenti norme regionali per i corrispondenti servizi delle scuole elementari.

Dalla stessa data indicata nel precedente primo comma sono altresì soppressi gli organi collegiali contemplati dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45. Essi sono sostituiti con gli stessi organi previsti, a livello di circolo, per le scuole elementari dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei consigli di interclasse.

Le attribuzioni degli organi collegiali suddetti sono le stesse indicate dal DPR 31 maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni per i corrispondenti organi delle scuole materne statali e quelle demandate da altre leggi dello Stato e della Regione.

I consigli di circolo di scuola materna, istituiti ai sensi del presente articolo, partecipano all'assegnazione dei contributi regionali per le spese di funzionamento amministrativo e didattico ai sensi dell'articolo 14, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni volta che nella legge regionale 27 giugno 1977, n. 45 ed in altre leggi e regolamenti regionali anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono indicati la " coordinatrice didattico - pedagogica ", l'" ufficio regionale di coordinamento didattico - pedagogico " ed il " consiglio di gestione ", tali indicazioni devono intendersi sostituite, rispettivamente, con " direttore " o " direttori didattici di scuola materna ", " direzione " o " direzioni didattiche di scuola materna " e " consiglio " o " consigli di circolo di scuola materna ".

L'articolo 3, terzo comma, della legge regionale 27 giugno 1977, n. 45 è abrogato.

Art. 3

(Norme generali sulla formazione delle classi)

Il numero delle classi di scuola elementare, secondaria ed artistica, funzionanti nelle singole scuole o istituti della regione è determinato annualmente dal sovraintendente regionale agli studi in conformità delle disposizioni vigenti nella materia, sentita la commissione sindacale di cui al successivo articolo 20.

Eventuali deroghe ai limiti numerici previstivdalle vigenti disposizioni per la costituzione delle classi sono consentite in presenza di particolari situazioni ambientali e di esigenze locali, oltre che per ragioni di continuità didattica, secondo disposizioni impartite dalla Giunta regionale, tenuto conto delle istruzioni generali del Ministro della pubblica istruzione.

In ogni caso le disposizioni della Giunta regionale non potranno prevedere deroghe alle vigenti disposizioni, che, negli istituti di istruzione secondaria superiore, compresi i corsi sperimentali di istituto professionale, consentano la costituzione di prime classi con meno di dieci alunni quando nel territorio del distretto scolastico o nella regione funzionano altre classi parallele dello stesso tipo, nonché di classi con orario serale in presenza di meno di dodici iscritti che si trovino nelle condizioni di frequenza richiesta dalle disposizioni vigenti.

Nei comuni in cui funzionano più scuole medie la ripartizione degli alunni tra le diverse scuole terrà conto delle zone di provenienza degli alunni medesimi, per quanto possibile e compatibilmente con la capacità ricettiva delle singole scuole. I capi d'istituto definiranno di comune accordo i criteri territoriali di ripartizione degli alunni secondo le indicazioni dell'ufficio scolastico regionale.

Nelle sedi d'istituto professionale in cui funzionano sezioni di diversa qualifica, il preside o direttore, all'occorrenza, curerà, per le materie comuni, gli opportuni abbinamenti tra classi parallele di diversa qualifica.

Art. 4

(Costituzione delle sezioni di scuola materna)

Il numero delle sezioni di scuola materna funzionanti in ciascuna scuola è determinato secondo le norme di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22; nel relativo testo la parola " frequentanti " è sostituita con la parola " iscritti ".

Su proposta del consiglio di circolo territorialmente competente, può essere autorizzato annualmente il funzionamento di sezioni con orario di apertura prolungato sino ad un massimo di dieci ore giornaliere, quando sia accertata la presenza nella scuola di almeno dieci bambini interessati al prolungamento di orario, oppure siano interessati al prolungamento d'orario tutti i bambini di una stessa sezione, se il loro numero complessivo è inferiore a dieci.".

(1a) Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Precedentemente l'art. 1 della L.R. 10 agosto 1987, n. 67 aveva aggiunto dopo il secondo comma dell'articolo 5 un terzo comma il cui testo recitava:

" Qualora in una scuola o plesso siano presenti portatoti di handicaps gravi o gravissimi, la Giunta regionale potrà autorizzare l'assunzione, per la durata dell'intero anno scolastico, di un maggior numero di docenti di sostegno rispetto alla dotazione organica, in deroga ai criteri richiamati nel precedente comma ".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 5 recitava:

"(Dotazioni organiche dei ruoli del personale docente ed educativo)

Le dotazioni organiche dei ruoli del personale docente delle scuole dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte, e la dotazione organica del ruolo del personale educativo del convitto regionale " Federico Chabod " di Aosta sono definite annualmente dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo, su proposta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, secondo le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli del personale dello Stato, sentita la commissione sindacale di cui al successivo articolo 20.

Nel definire le dotazioni organiche dei ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e media, il numero dei posti di sostegno a favore dei bambini e degli alunni portatori di handicaps è determinato secondo i criteri indicati nell'articolo 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, tenuto conto delle esigenze locali, in relazione alla distribuzione dei bambini o alunni portatori di handicaps nei diversi plessi e scuole della regione.".

(1b) Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 26 luglio 2000, n. 19, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Determinazione di dotazioni aggiuntive agli organici)

Le dotazioni aggiuntive agli organici previste dall'articolo 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono determinate ogni anno, salvo quanto disposto nel comma successivo, contestualmente alla definizione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli del personale docente, secondo i criteri indicati nel citato articolo 13.

In prima applicazione le dotazioni aggiuntive sono determinate in numero di 12 unità per la scuola materna e 54 unità per la scuola elementare.

Alla ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra distretti scolastici e tra le singole scuole, istituti e direzioni didattiche, nonché alla ripartizione tra i singoli insegnamenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica provvede il sovraintendente regionale agli studi in proporzione alle relative esigenze ed al numero degli alunni di ciascun distretto, scuola, istituto o direzione didattica, sentita la commissione sindacale di cui al successivo articolo 20.".

(2) Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 8 marzo 1993, n. 12, nei limiti della sua incompatibilità con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 12/1993.

(3) Comma inserito dall'art. unico della L.R. 12 dicembre 1985, n. 82.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 novembre 1993, n. 80.

Il secondo comma dell'articolo 15 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 1985, n. 62:

"L'utilizzazione nelle attività di cui al precedente comma può essere disposta, a partire dall'anno scolastico 1985- 1986, anche per periodi di tempo determinati, ma comunque di durata non superiore a quella indicata nell'articolo 14, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in numero non superiore a 40 unità, ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 15 recitava:

"(Utilizzazione del personale ispettivo, direttivo e docente in particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo scolastico)

Per particolari compiti culturali e di ricerca e per iniziative nel campo educativo e scolastico ritenuti di rilevante interesse regionale, l'assessore regionale alla pubblica istruzione può disporre l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente appartenente ai ruoli regionali, che abbia superato il periodo di prova, presso organi dell'amministrazione scolastica regionale, presso istituzioni regionali culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi la personalità giuridica e funzionanti della Regione, che, per finalità statutarie, operino nel campo formativo e scolastico.

L'utilizzazione nelle attività di cui al precedente comma può essere disposta, a partire dall'anno scolastico 1983- 1984, anche per periodi di tempo determinati, ma comunque di durata non superiore a quella indicata nell'articolo 14, penultimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in numero non superiore a 30 unità, ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola.

A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-1984 sono soppressi i comandi di cui all'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48.".

(4a) Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 ottobre 2005, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo del secondo comma dell'articolo 16 recitava:

"Per esigenze di altri uffici dell'amministrazione regionale, che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione scolastica, il collocamento fuori ruolo può essere disposto dall'assessore regionale alla pubblica istruzione unicamente in presenza di posti vacanti del ruolo organico o di posti fuori ruolo di qualifica non superiore a vicedirigente, nel limite di un posto per assessorato o settore corrispondente.".

(5) Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 1985, n. 62.

Nella formulazione originaria, il testo del settimo comma dell'articolo 18 recitava:

"Ove non sia possibile provvedere ai sensi dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è consentito il ricorso all'assunzione di personale supplente per il tempo strettamente necessario, per la sostituzione del personale impegnato nelle attività di formazione con carattere bilingue durante il periodo di prova e nelle attività obbligatorie di aggiornamento.".

(6) L'art. 7, comma 1, lettera b), n. 18), del R.R. 17 agosto 1999, n. 3, dispone, ai sensi dell'art. 66, comma 3 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45, e a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, l'abrogazione del presente articolo.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 20 recitava:

"(Commissione sindacale regionale)

Per l'espletamento dei compiti conferiti dalla presente legge è costituita una commissione sindacale regionale, composta di due rappresentanti designati da ciascuno dei sindacati che organizzano su base regionale le categorie del personale direttivo, docente ed educativo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative.

Tale commissione è nominata dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, che, al di fuori dei casi espressamente previsti, può convocarla ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o la commissione medesima ne faccia richiesta in relazione a specifiche questioni attinenti alle categorie del personale rappresentato.

La suddetta commissione, inoltre, svolge, con modalità analoghe, i compiti attribuiti alle corrispondenti commissioni provinciali, di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463; in tal caso la commissione è convocata dal sovraintendente regionale agli studi.

Per le esigenze di funzionamento della commissione, i rappresentanti sindacali, ove non siano collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 48, possono beneficiare dei permessi retribuiti di cui all'articolo 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel limite globale delle giornate di permesso di cui dispone mensilmente ciascuna organizzazione sindacale.".