Legge regionale 11 agosto 1981, n. 57 - Testo storico

Legge regionale n. 57 del 11 08 1981

Bollettino ufficiale 21 10 1981 n. 14

Concessione di garanzia fideiussoria della Regione alla Maxel Vallée d’Aoste SpA per esigenze di cassa.

Art. 1

La Giunta regionale, in considerazione della necessità di mantenere l’attuale tasso di occupazione alla MAXEL Vallée d’Aoste SpA ed in via eccezionale, è autorizzata a concedere la garanzia fideiussoria della Regione, nell’interesse della MAXEL Vallée d’Aoste SpA di Gignod, fino alla concorrenza massima di L. 800 milioni, a garanzia di finanziamenti da contrarre dalla predetta società con uno o più istituti di credito, per esigenze di cassa.

La garanzia fideiussoria comprende anche gli interessi, le spese, le imposte e gli altri accessori richiesti dagli istituti di credito di cui al comma precedente e avrà durata biennale a decorrere al primo luglio 1981.

Art. 2

Contestualmente al rilascio della fideiussione di cui al precedente articolo 1 il debitore dovrà impegnarsi:

1 - a consentire, per la durata della fideiussione, l’effettuazione di tutti i controlli di bilancio, contabilità e tecnici che la Giunta regionale riterrà opportuno disporre;

2 - a trasmettere semestralmente alla Regione gli estratti conto relativi alle operazioni creditizie di cui alla presente legge.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza o impedimento, l’assessore regionale alle finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione, a nome e per conto della Regione, della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli, secondo le condizioni e le modalità in vigore presso gli istituti di credito, nonché a provvedere agli atti conservativi dei diritti della Regione ed al recupero delle somme eventualmente risultanti a credito della Regione stessa.

La Giunta regionale è autorizzata a revocare la garanzia fideiussoria dandone tempestiva comunicazione al Consiglio regionale, nel caso la società non ottemperi alle condizioni di cui al precedente articolo 2.

Art. 4

L’eventuale onere a carico del bilancio della Regione per l’anno 1981 derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in lire 5.000.000 graverà sul capitolo 51000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio stesso " Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative - LR primo aprile 1975, n. 7 " e sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1982.

Alla copertura dell’onere di lire 5.000.000 di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) " - settore oneri non ripartibili della parte spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 1981 - allegato 7 -della LR 23 marzo 1981, n. 17 e per l’esercizio 1982 con le disponibilità relative ad oneri non ripartibili 3.2 altri oneri non ripartibili.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 5.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 51000 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative

LR primo aprile 1975, n. 7 L. 5.000.000

Art. 6

Nell’allegato n. 8 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1981 è aggiunto quanto segue:

legge regionale 11 agosto 1981, n. 57

" Garanzia fideiussoria della Regione alla MAXEL Vallée d’Aoste SpA per esigenza di cassa ".

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno 0uccessivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.