Legge regionale 30 novembre 1976, n. 57 - Testo storico

Legge regionale n. 57 del 30 11 1976

Bollettino ufficiale 18 12 1976 n. 13

Aumento, per l’anno 1976, della spesa annua per l’applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative agricole e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 1

È autorizzata, per l’anno 1976, la maggiore spesa di lire centomilioni per l’applicazione della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34, recante provvidenze a favore di cooperative e di associazioni di produttori agricoli.

Art. 2

Gli oneri derivanti dall’applicazione della pesente legge graveranno per lire ventimilioni sul capitolo 365 e per lire ottantamilioni sul capitolo 373 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976, previo prelievo di pari somme dal capitolo 271 della Parte Spesa del bilancio stesso.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Capitolo 365 - " Contributi per pagamento interessi su mutui e prestiti di esercizio e contributi per il pagamento di interessi su mutui concessi a cooperative agricole e associazioni di produttori agricoli (artt. 5 - secondo comma e 8 - secondo comma della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) " L. 20.000.000

Capitolo 373 - " Contributi in conto capitale concessi a cooperative agricole ed associazioni di produttori agricoli (artt. 5 - primo comma e 8 - primo comma della legge regionale 24 ottobre 1973, n. 34) " L. 80.000.000

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 271 - " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) " L. 100.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.