Legge regionale 26 maggio 1993, n. 56 - Testo vigente
Legge regionale 26 maggio 1993, n. 56
Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo linguistico di Courmayeur.
(B.U. 2 giugno 1993, n. 25).
(Finalità).
1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, in applicazione dei principi costituzionali del diritto allo studio e della libera scelta educativa da parte dei genitori, riconoscendo la funzione sociale ed educativa svolta dal Liceo linguistico di Courmayeur, concorre al suo funzionamento con la concessione di contributi a carico del bilancio regionale.
(Stipula convenzioni).
1. Tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, rappresentata dall'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione, e il Liceo linguistico di Courmayeur si stipulerà un'apposita convenzione, volta a regolare le modalità di gestione e di funzionamento della scuola, nella quale dovrà prevedersi:
a) la necessità che il Liceo linguistico di Courmayeur si uniformi alle istruzioni impartite dai competenti uffici dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione per quanto riguarda l'adattamento dei programmi alle necessità locali, l'aggiornamento e la sperimentazione;
b) di assicurare condizioni di funzionamento tali da garantire il mantenimento del riconoscimento legale dell'Istituto;
c) di accettare l'iscrizione degli alunni fino al limite di 25 per classe, salvo eventuali deroghe al numero massimo di volta in volta autorizzate dal Sovraintendente agli studi della Valle d'Aosta;
d) di concordare annualmente con l'Amministrazione regionale l'importo della quota di iscrizione e frequenza da porre a carico degli alunni;
e) di indicare i locali ove saranno ubicate le classi ordinarie, le aule specifiche e gli uffici amministrativi del Liceo linguistico, con i rispettivi proprietari.
2. Qualora i locali di cui alla lettera e) del comma precedente, siano forniti dall'Amministrazione comunale di Courmayeur anch'essa parteciperà alla stipula della convenzione.
(Modalità di erogazione).
1. La Regione eroga a favore del Liceo linguistico di Courmayeur un contributo annuo, a decorrere dall'anno scolastico 1993/94, a titolo di concorso al funzionamento dell'Istituto medesimo.
2. Il contributo annuo, valutato in lire 700.000.000 sarà erogato, a decorrere dall'esercizio 1994, in tre rate: la prima, per almeno il 40 percento, entro il 31 gennaio, la seconda del 30 percento entro il 30 marzo e il saldo entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. Gli oneri tributari conseguenti la stipulazione della convenzione sono assunti a totale carico della Regione.
(Norma finanziaria).
1. Il contributo annuo valutato in annue lire 700.000.000 a decorrere dall'esercizio 1994 graverà sul capitolo che si istituirà nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1994 e successivi con la seguente denominazione: "Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo linguistico di Courmayeur ".
2. Per la copertura degli oneri complessivi di lire 1.400.000.000 previsti per gli esercizi 1994-95 si provvede:
a) quanto a lire 1 miliardo, mediante lo stanziamento iscritto per gli esercizi 1994 e 1995 al capitolo 56640 del bilancio pluriennale della Regione 1993-95;
b) quanto a lire 400.000.000 mediante utilizzo per il corrispondente importo delle risorse disponibili sul capitolo 69020 del predetto bilancio pluriennale della Regione 1993-95.
3. A decorrere dal 1996 ad una eventuale rideterminazione degli oneri finanziari si provvederà con l'approvazione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta).
(Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.