Legge regionale 28 luglio 1987, n. 56 - Testo storico

Legge regionale n. 56 del 28 07 1987

Istituzione del Centro di Ricerche per la Viticoltura Montana (CERVIM)

(B.U. 4 settembre 1987, n. 17, 1° S.S. al n. 16 del 25 agosto 1987)

Art. 1

(Istituzione)

1. È istituito, con sede in Valle d'Aosta, il " Centro di Ricerche per la Viticoltura Montana " ( CERVIM) a cui possono aderire organizzazioni nazionali ed internazionali, sotto gli auspici dell'OIV (Office International de la Vigne et du Vin), che perseguono gli obiettivi indicati all'articolo 2.

Art. 2

(Obiettivi)

1. Il Centro persegue l'obiettivo di salvaguardare la viticoltura montana in condizioni orografiche (forti pendenze, terrazzamenti, ecc.), minacciata dall'abbandono a causa dei costi elevati, proponendo le soluzioni per la protezione del territorio, per ridurre i costi di produzione e per valorizzare la qualità dei prodotti vitivinicoli scaturenti da ricerche scientifiche, attraverso esperienze collaudate e discusse in campo nazionale ed internazionale.

2. Rientrano negli scopi del Centro tutte le iniziative tecniche, scientifiche e culturali inerenti questa tipologia di viticoltura.

3. Il Centro intrattiene rapporti con tutti gli organismi interessati. Il Centro aderisce formalmente, collabora e fornisce il suo contributo scientifico e sperimentale agli organismi creati per la protezione della vite e del vino.

Art. 3

(Organi)

1. Il CERVIM è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Sono inoltre organi del CERVIM:

1) Il Consiglio Scientifico;

2) l'Assemblea;

3) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 4

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

- 1 Presidente nominato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;

- 3 membri esperti in viticoltura ed enologia nominati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale;

- 1 rappresentante del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

- il Presidente del Consiglio Scientifico di cui al successivo articolo 7 o suo delegato;

- 1 rappresentante dell'OIV (Office International de la Vigne et du Vin), in quanto ente aderente;

- 2 rappresentanti degli organismi che aderiscono al Centro, designati dall'Assemblea.

2. Il Direttore del Centro assicura le funzioni di Segretario.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la durata di 3 anni ed il loro mandato può essere rinnovato.

Art. 5

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione gestisce sul piano amministrativo il Centro, in particolare: 1) nomina il Direttore;

2) prepara il budget;

3) decide i mezzi per la realizzazione delle proposte del Consiglio Scientifico;

4) delibera sull'organigramma del personale, sulle locazioni e sugli impegni pluriennali, decide sulle quote annuali di adesione al Centro;

5) propone le modifiche statutarie in collaborazione con il Consiglio Scientifico.

Art. 6

(Funzionamento)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto il Presidente del Centro.

2. Detiene la firma e rappresenta il Centro in materia amministrativa e giuridica, convoca il Consiglio di Amministrazione che può essere anche riunito su richiesta di almeno tre membri del Consiglio, fissa l'ordine del giorno e presiede le sedute.

3. In caso di necessità, può prendere provvedimenti d'urgenza con l'obbligo di sottoporli alla ratifica nella prima riunione del Consiglio.

4. In assenza del Presidente, le sue funzioni saranno assicurate dal suo delegato.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente.

6. Le delibere del Consiglio non possono essere dichiarate valide se almeno la metà dei membri non è presente.

7. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi.

8. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 7

(Il Consiglio Scientifico)

1. Il Consiglio Scientifico è composto da esperti di diversi Paesi, che perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. I membri del Consiglio Scientifico nominano un Presidente del Consiglio Scientifico che è scelto tra tutti gli esperti dell'OIV.

3. Il Presidente del Consiglio Scientifico è assistito da due Vice- Presidenti, il primo è eletto dal Consiglio Scientifico, l'altro è di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un suo delegato.

4. Il Consiglio Scientifico nomina un suo segretario.

5. Il mandato dei Membri del Consiglio Scientifico dura tre anni e può essere rinnovato.

Art. 8

(Compiti del Consiglio Scientifico)

1. È compito del Consiglio Scientifico di preparare il programma scientifico del Centro. Questo programma deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

(Funzionamento)

1. Il Presidente del Consiglio Scientifico può rappresentare il Centro a livello scientifico presso gli organismi nazionali ed internazionali.

2. Il Consiglio Scientifico è convocato dal Presidente o da un Vicepresidente con la notifica dell'ordine del giorno della riunione, almeno 30 giorni prima della data di tale riunione, o con un telegramma 15 giorni prima della data citata.

3. Se un membro del Consiglio Scientifico non partecipa, senza una ragione valida, a tre sedute consecutive, risulta decaduto dalle sue funzioni.

4. Il Consiglio Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno; la data deve essere fissata in modo da lasciare al Consiglio di Amministrazione il tempo per deliberare sul bilancio.

Art. 10

(L'assemblea)

1. È costituita dai rappresentanti di tutti gli organismi aderenti al Centro.

2. Essa è presieduta e convocata dal Presidente del Centro e si riunisce almeno una volta all'anno, anche in concomitanza a riunioni del Centro.

3. È suo compito nominare 2 rappresentanti del Consiglio di Amministrazione e 2 membri effettivi ed uno supplente del Collegio dei Revisori. 4. L'ammissione al Centro è subordinata al parere favorevole del Consiglio Scientifico.

Art. 11

(Collegio dei revisori dei conti)

1. L'amministrazione del Centro è controllata da un Collegio di Revisori dei Conti composto da 3 membri e 2 supplenti.

2. Il Presidente del Collegio ed un membro supplente sono nominati dalla Giunta Regionale; gli altri membri sono nominati dall'Assemblea.

3. I membri del Collegio in particolare debbono:

1) partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

2) procedere insieme almeno una volta ogni 3 mesi od ogni volta che lo giudicano necessario, al controllo della gestione del Centro, verificando il rispetto delle disposizioni dello Statuto e redigendo un verbale;

3) verificare la regolarità delle registrazioni e delle scritture contabili;

4) controllare il bilancio e dare un parere scritto al Consiglio di Amministrazione prima delle decisioni di quest'ultimo.

4) I Revisori dei Conti potranno ricevere gli onorari determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

(Il Direttore del Centro)

1. Il Direttore del Centro è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Esegue le decisioni del Consiglio di Amministrazione, è responsabile della buona esecuzione del programma e del personale del Centro. Partecipa ai lavori del Consiglio Scientifico.

Art. 13

(I proventi del centro)

1. Il Centro provvede alle proprie spese con i seguenti proventi:

1) contributi ordinari e straordinari della Regione Valle d'Aosta;

2) contributi ordinari e straordinari dei Ministeri, Amministrazione locali, Istituti di Credito o di organizzazioni italiane o straniere sia che appartengano o meno al Centro;

3) proventi derivanti dalle prestazioni o dai servizi resi a seguito della vendita eventuale delle pubblicazioni del Centro.

Art. 14

(Spese di funzionamento)

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Consiglio Scientifico è corrisposta una indennità di presenza nella misura prevista per i componenti della Commissione regionale di controllo e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio.

2. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Scientifico sono rimborsate - in misura e con prassi analoghe a quelle dei dipendenti regionali - le spese vive sostenute per l'esecuzione di compiti specifici definiti dal Consiglio di Amministrazione o dal suo Presidente che dovrà informarne il Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

(Scioglimento del Consiglio di Amministrazione)

1. In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale e previa conforme deliberazione della Giunta regionale, procede allo scioglimento dell'organo, nominando in sua vece un Commissario, che curerà la gestione del Centro fino alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

2. Il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà essere costituito entro i sei mesi successivi alla nomina del Commissario.

Art. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. È autorizzato a favore del CERVIM un finanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1987 e di lire 100 milioni annui, aggiornati in base all'indice di svalutazione stabilito in base ai dati ISTAT, a partire dall'anno 1988, con imputazione della relativa spesa all'istituendo capitolo 33465 dello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedenti si provvede:

per l'esercizio 1987 mediante riduzione per lire 150 milioni dallo stanziamento iscritto sul capitolo 50.100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo

- Spese correnti - a valere sull'apposito accantonamento previsto ". Allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso. Per gli esercizi 1988 e 1989 mediante utilizzo per lire 200 milioni delle risorse disponibili relative al programma 2.2.2.04 Assistenza Tecnica del bilancio pluriennale 1987 e 1989.

A decorrere dall'anno 1988 la spesa necessaria sarà iscritta con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 17

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Capitolo 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese correnti ".

L. 150.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 33465 (di nuova istituzione)

codificazione 2.1.6.2.2.10.10.04

" Contributo annuo per il funzionamento del " Centro Internazionale di Ricerca per la Viticoltura Montana" ( CIRVIM).

LR 28 luglio 1987, n. 56

L. 150.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.