Legge regionale 30 luglio 1985, n. 56 - Testo storico

Legge regionale n. 56 del 30 07 1985

Bollettino ufficiale 11 09 1985 n. 16, 2° S.S.al n. 20 del 10 09 1985.

Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie previste al Capo II del Titolo II della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanitą pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica).

Art. 1

1. Ai componenti delle commissioni sanitarie, previste dal Titolo II - Capo II della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70, (" Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanitą pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica "), incaricate rispettivamente dell'accertamento dell'invaliditą civile, del sordomutismo, delle condizioni visive e dello stato psico-fisico degli invalidi, ai fini lavorativi, č corrisposto, con decorrenza primo gennaio 1985, un gettone di presenza di lire 20.000 lorde per ogni giornata di seduta ed un compenso lordo di lire 2.000 per ogni soggetto visitato.

2. Ai componenti delle commissioni sanitarie predette, non aventi l'abituale domicilio nel comune sede della commissione, č corrisposta una indennitą di accesso per chilometro percorso, pari ad un quinto del costo di un litro di benzina super.

3. Il gettone di presenza di cui al primo comma non č dovuto ai componenti delle commissioni, dipendenti di pubbliche Amministrazioni, che partecipino alle sedute delle commissioni durante l'orario di servizio e che non recuperino il tempo impiegato per l'attivitą commissariale.

Art. 2

1. Alla liquidazione dei compensi e delle indennitą di accesso spettanti ai membri delle commissioni sanitarie di prima istanza provvede l'Unitą sanitaria locale della Valle d'Aosta.

2. Alla liquidazione dei compensi e delle indennitą di accesso spettanti ai membri delle commissioni sanitarie regionali provvede direttamente la Regione.

Art. 3

1. Al finanziamento delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in annue lire 24.000.000 si provvede nel seguente modo:

1) per le commissioni sanitarie di 1a istanza: con le disponibilitą iscritte al capitolo 3 " Indennitą e rimborso spese ai membri di altri organi collegiali " del bilancio preventivo dell'USL della Valle d'Aosta, per l'anno 1985, ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri;

2) per le commissioni sanitarie regionali:

con le disponibilitą iscritte al capitolo 39400 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985 " Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al SSN " e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi futuri.

Art. 4

Č abrogata, con effetto dal primo gennaio 1985 la legge regionale 9 dicembre 1981, n. 78 recante: " Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie previste dalle leggi 30 marzo 1971 n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 ".

2. La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.