Legge regionale 10 dicembre 1980, n. 56 - Testo storico

Legge regionale n. 56 del 10 12 1980

Bollettino ufficiale 15 12 1980 n. 12

Indennità di carica e rimborso spese spettanti ai consiglieri regionali, ai membri della Giunta regionale e dell’ufficio di presidenza del Consiglio ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 1

L’indennità di carica ed i rimborsi di spese spettanti ai consiglieri, ai membri della Giunta regionale e dell’ufficio di presidenza del Consiglio ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti sono regolati dalla presente legge.

Sono abrogate le leggi 5 novembre 1976, n. 48 e 27 dicembre 1979, n. 76.

Art. 2

Con decorrenza dalla data della prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti o dalla convalida delle elezioni, nel caso del seggio rimasto vacante a norma dell’articolo 25 dello statuto speciale, ai Consiglieri regionali è corrisposta, per garantire il libero svolgimento del loro mandato, una indennità di carica mensile lorda, per dodici mensilità annuali, pari al 30 percento dello stipendio lordo iniziale dei Magistrati di Corte di Cassazione nominati alle funzioni direttive superiori di cui alla legge statale 2 aprile 1979, n. 97, ed al cento per cento della indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge statale 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, spettante al personale statale in attività di servizio.

L’ufficio di presidenza del Consiglio in relazione all’adeguamento del trattamento economico dei predetti magistrati determinerà l’ammontare della indennità collegata al loro stipendio, proponendo al Consiglio le variazioni di bilancio per la copertura della maggior spesa.

Ai consiglieri regionali non competono altre indennità o altri compensi, oltre a quelli previsti dalla presente legge.

Art. 3

Ai consiglieri regionali, senza distinzione di carica, è corrisposta, per spese inerenti all’espletamento del mandato una diaria mensile lorda pari a lire duecentosettantamila.

L’ufficio di presidenza del Consiglio con propria deliberazione può modificare l’ammontare della predetta diaria mensile sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all’indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive, proponendo al Consiglio le conseguenti variazioni di bilancio per la copertura della maggiore spesa.

Per ogni giornata di assenza alle adunanze consiliari sarà effettuata, nel mese successivo sull’importo della diaria di cui ai precedenti commi una ritenuta di Lire ventimila; per ogni mezza giornata di assenza alle adunanze consiliari e per ogni assenza alle riunioni delle commissioni e degli altri organi interni del Consiglio l’importo di detta ritenuta è di Lire diecimila.

Tali ritenute non saranno effettuate quando l’assenza è dovuta ad un incarico di missione per conto della Regione dato dal Presidente del Consiglio o dal Presidente della Giunta regionale o a ricovero in ospedale.

L’importo delle predette ritenute sarà versato al fondo Cassa di previdenza per i consiglieri regionali, istituito con l’articolo 120 del vigente regolamento interno per il funzionamento del Consiglio.

Art. 4

L’indennità di carica e la diaria previste nei precedenti articoli sono soggette a ritenute per contributi previdenziali nelle misure stabilite dai competenti organi, in base alle esigenze contabili dei rispettivi fondi.

Il fondo costituito con i contributi previdenziali di cui al comma precedente ha natura di fondo mutualistico interno, e non costituisce assicurazione previdenziale.

La misura dell’assegno vitalizio, corrisposto dalla Cassa di previdenza per i membri del Consiglio regionale è determinata almeno annualmente dal comitato amministrativo della Cassa, in relazione alle esigenze finanziarie della Cassa stessa, sulla base massima del cento per cento dell’indennità mensile di carica di cui all’articolo 2 della presente legge.

A decorrere dal primo gennaio 1980 gli aumenti dell’indennità integrativa speciale concorrono nella misura del 50 percento a determinare la base dell’indennità di carica per il calcolo del predetto assegno vitalizio. Detti aumenti avranno cadenza annuale e saranno quantificati al primo gennaio di ogni anno sulla base degli incrementi verificatisi nel corso dell’anno precedente.

Ai consiglieri che cessino dal mandato per qualsiasi causa o che non siano rieletti, spetta altresì un assegno reversibile pari ad una mensilità lorda di carica di cui all’articolo 2, per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di legislatura, con un massimo di anni dieci anche non continuativi.

Art. 5

A decorrere dal primo gennaio 1980 ai membri della Giunta regionale e dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti è attribuita, in aggiunta alle indennità di cui ai precedenti articoli, a decorrere dalla data delle rispettive elezioni o nomine, una indennità di carica determinata sulla base dei sottoindicati valori percentuali dello stipendio lordo iniziale dei magistrati di Corte di cassazione nominati alle funzioni direttive superiori di cui alla legge statale 2 aprile 1979, n. 97:

a) 90 percento al Presidente della Giunta;

b) 60 percento al Presidente del Consiglio ed agli Assessori;

c) 15 percento ai vice presidenti del Consiglio, ai consiglieri segretari di Consiglio e ai presidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

Le indennità di carica di cui al presente articolo non sono cumulabili tra loro e spettano una sola volta.

Art. 6

Ai membri dell’Ufficio di presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, che si recano fuori del territorio della Regione per ragioni del loro ufficio, sono rimborsate le spese di viaggio in ferrovia, comprese le spese per l’uso del vagone letto, su linee aeree, in piroscafo e sugli automezzi di linea.

Per ogni ventiquattro ore di assenza dalla sede, compreso il tempo trascorso in viaggio nonché per l’eccedente periodo non inferiore alle sette ore, è inoltre corrisposta una indennità di missione pari alle indennità spettanti ai magistrati di Corte e di Cassazione nominati alle funzioni direttive superiori per missioni nel territorio dello Stato o all’estero.

In sostituzione dell’indennità di missione di cui al comma precedente, può essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate con la maggiorazione del 10 percento del loro ammontare per le spese non documentabili.

Tale maggiorazione è elevata al 20 percento per le missioni effettuate all’estero.

Per i viaggi che comportano un’assenza dalla sede di durata inferiore alle ventiquattro ore e senza pernottamento fuori sede l’indennità di cui al secondo comma è ridotta a metà.

Nessuna indennità è dovuta per viaggi che comportano un’assenza dalla sede inferiore a quattro ore.

Per le assenze dalla sede nell’ambito del territorio della Regione, sono rimborsate le sole spese di viaggio, di vitto e pernottamento.

Per i viaggi compiuti con proprio automezzo è corrisposta in ogni caso, una indennità pari alla indennità chilometrica corrisposta ai dipendenti dell’Amministrazione regionale.

Art. 7

Il trattamento di missione di cui al precedente articolo 6 spetta anche ai consiglieri regionali che si recano fuori dalla propria residenza per incarico del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Giunta regionale.

Art. 8

A decorrere dal primo gennaio 1981 ai consiglieri residenti ad una distanza superiore ai 5 chilometri da Aosta spetta un rimborso forfettario di dieci presenze mensili pari ad un quarto del prezzo della benzina super per ogni chilometro di percorrenza per raggiungere la sede consiliare.

Per ogni giornata di assenza dalle adunanze consiliari o dalle commissioni, il rimborso di cui al precedente comma sarà proporzionalmente ridotto di un decimo.

Art. 9

(Norme transitorie)

Per l’anno 1980 restano ferme le misure degli assegni vitalizi e dei rimborsi spese già corrisposti e da corrispondere fino al 31 dicembre in base alla normativa vigente fino all’entrata in vigore della presente legge.

Agli ex consiglieri regionali che hanno fatto parte del Consiglio anteriormente alla legislatura iniziata il 25 novembre 1963, l’assegno vitalizio, riferito a tale periodo, è ridotto del 20 percento.

Art. 10

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, ammontante a L. 109.000.000 per l’anno 1980 e a L. 124.000.000 a decorrere dall’anno 1981 graverà per L. 35.000.000 sul Capitolo 20000 (" Competenze dovute ai membri del Consiglio regionale - legge regionale 5 novembre 1976, n. 48 ") e per L. 74.000.000 sul Capitolo 20250 (" Indennità di carica per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori - legge regionale 5 novembre 1976, n. 48 ") della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1980. Alla copertura dell’onere di L. 109.000.000 per l’anno 1980 si provvede:

a) per L. 92.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) ") della parte Spesa del bilancio preventivo per l’anno 1980;

b) per L. 17.000.000 mediante l’utilizzo di parte della maggiore entrata già accertata sul Cap. 1700 (" Entrate sostitutive delle tasse, imposte, sovrimposte e addizionali provinciali e delle imposte e sovrimposte camerali - DPR 26 ottobre 1972, n. 638, artt. 4, 5 e 6 ") della parte Entrata del bilancio per l’anno 1980.

La copertura dell’ulteriore maggiore onere di L. 15.000.000 a decorrere dal primo gennaio 1981 è assicurata dal normale incremento delle quote di ripartizione delle entrate erariali previste dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1065.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa con le leggi di approvazione dei relativi bilanci preventivi.

Art. 11

Al bilancio preventivo della Regione per l’anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 1700 - Entrate sostitutive delle tasse, imposte, sovrimposte e addizionali provinciali e delle imposte e sovrimposte camerali - DPR 26 ottobre 1972, n. 638, artt. 4, 5 e 6 L. 17.000.000

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 92.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 20000 - Competenze dovute ai membri del Consiglio regionale - LR 5 novembre 1976, n. 48 L. 35.000.000

Cap. 20250 - Indennità di carica per il Presidente della Giunta regionale e per gli Assessori - LR 5 novembre 1976, n. 48 L. 74.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.