Legge regionale 24 agosto 1979, n. 56 - Testo storico

Legge regionale n. 56 del 24 08 1979

Bollettino ufficiale 5 10 1979 n. 9

Rifinanziamento, integrazioni e modificazioni della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, recante provvidenze a favore della cooperazione.

Art. 1

Al fine di assicurare la concessione delle provvidenze a favore della cooperazione di cui alla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, e della presente legge è autorizzata, per l’anno 1979, la spesa di lire 150.000.000.

Art. 2

Le provvidenze finanziarie previste dalla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, a favore delle cooperative di produzione e lavoro sono estese alle cooperative di trasporto e miste.

Art. 3

Il concorso nel pagamento degli interessi può essere altresì concesso su mutui quinquennali per l’acquisto di macchinari, automezzi, attrezzature, beni strumentali e scorte.

La spesa ammissibile per le scorte non può superare il 20 percento della spesa totale per gli investimenti previsti dai commi precedenti.

Il concorso nel pagamento degli interessi può essere anche concesso su prestiti di gestione a breve termine, di durata non superiore a mesi diciotto, per anticipazioni di capitale di circolazione.

Art. 4

L’articolo 3 della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, è sostituito dal seguente:

" Il tasso annuo d’interesse a carico della Regione non potrà superare la misura del 10 percento ".

Art. 5

Il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, è sostituito dal seguente:

" La fideiussione regionale può essere concessa fino all’ammontare massimo del 90 percento del mutuo comprensivo del capitale e della quota di interessi posta a carico del beneficiario ".

Art. 6

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Istituti di credito ai fini dell’erogazione dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 8 novembre 1978, n. 53, e della presente legge.

Art. 7

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in lire 30 milioni, graveranno sul capitolo 2610 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979.

L’onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge, valutato in lire 120.000.000, graverà sul capitolo 4894 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante riduzione di pari importo del Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 del bilancio stesso (punto n. 12 all’allegato F della legge di bilancio).

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - Allegato F) L. 150.000.000

Variazione in aumento

Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) L. 30.000.000

Cap. 4894 - Contributi regionali per l’incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese cooperative (legge regionale 8 novembre 1978, n. 53) L. 120.000.000

L. 150.000.000

Nell’allegato I è aggiunto quanto segue:

Legge regionale 8 novembre 1978, n. 53.

" Garanzia fideiussoria della Regione presso Istituti di credito a favore delle imprese cooperative ".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.