Legge regionale 27 agosto 1994, n. 55 - Testo storico

Legge regionale 27 agosto 1994, n. 55

Assestamento del bilancio di previsione per l’anno 1994, applicazione del disavanzo finanziario dell’esercizio 1993 e misure per assicurare l’equilibrio del bilancio ai sensi degli articoli 43 e 72 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.

(B.U. 6 settembre 1994, n. 38)

Art. 1

(Assestamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui della Parte entrata del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella A allegata alla presente legge:

in aumento lire 134.096.253.492

in diminuzione lire 44.308.017.763

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differenza lire 89.788.235.729

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Art. 2

(Assestamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui della Parte Spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella B allegata alla presente legge:

in aumento lire 255.122.460.569

in diminuzione lire 165.920.392.795

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differenza lire 89.202.067.774

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Art. 3

(Variazioni di bilancio per l’applicazione del disavanzo di amministrazione e del fondo iniziale di cassa)

1. Sono approvate le seguenti variazioni ai sottoindicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1994:

a) parte entrata

1) variazione in diminuzione:

cap. 00020 "Fondo iniziale di cassa"

lire 840.650.208;

b) parte spesa

1) variazione in aumento:

cap. 19990 "Disavanzo di ammini-strazione"

lire 254.482.253.

Art. 4

(Variazioni di bilancio per l’iscrizione di fondi relativi a trasferimenti dello

Stato non impegnati nell’anno

1993 - Parte Spesa)

1. Per l’iscrizione di fondi relativi a trasferimenti dello Stato già previsti nel bilancio per l’esercizio 1993 e non impegnati, sono approvate le variazioni di competenza per complessive lire 17.142.854.755 dei capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1994, quali risultano analiticamente dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 5

(Copertura del disavanzo finanziario)

1. Alla copertura del disavanzo finanziario complessivo di lire 17.397.337.008 derivante dalla applicazione del disavanzo di amministrazione dell’esercizio 1993 di cui all’articolo 3 e dall’iscrizione dei fondi relativi a trasferimenti statali relativi all’anno 1993, di cui all’articolo 4, si provvede:

a) quanto a lire 17 miliardi mediante un mutuo passivo di corrispondente importo che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre ad un tasso non superiore a quello di riferimento alla data della sua stipulazione e per un periodo di ammortamento non superiore ad anni dieci;

b) quanto a lire 397.337.008 mediante riduzione per corrispondente complessivo importo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 69300 e 69320 del bilancio.

2. Alla copertura degli oneri di ammortamento del mutuo di cui al comma 1, lettera a), valutati in lire 1.003.000.000 per l’anno 1994 ed in annue lire 3.009.000.000 per gli esercizi successivi, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti ai capitoli 69300 e 69320 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1994 e pluriennale 1994-1996.

Art. 6

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

a) parte entrata

1) variazione in aumento:

cap. 11150 "Contrazione di mutui per spese di investimento"

lire 17.000.000.000;

b) parte spesa

1) variazioni in diminuzione sia di competenza che di cassa:

cap. 69300 "Quota interesse per ammortamento di mutui da contrarre"

lire 284.337.008;

cap. 69320 "Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre"

lire 113.000.000.

Art. 7

(Variazioni di cassa)

1. E’ approvata la variazione in diminuzione del capitolo 69440 "Fondo di riserva di cassa" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1994 nell’importo di lire 751.233.717.

2. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli della Parte Entrata per complessive lire 23.290.122.900 e della Parte Spesa per complessive lire 22.982.202.383 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1994, quali risultano analiticamente dalla tabella D allegata alla presente legge.

Art. 8

(Pareggio del bilancio)

1. Il conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1994, a seguito delle variazioni approvate dalla presente legge, viene così rideterminato:

Entrata lire 941.492.235.729

Spesa lire 970.906.067.774.

2. Il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di Lire 2.310.882.526.960 per la competenza e di Lire 2.523.451.753.852 per la cassa.

Art. 9

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.