Legge regionale 21 agosto 1990, n. 55 - Testo storico

Legge regionale n. 55 del 21 08 1990

Bollettino ufficiale 28 8 1990 n. 35

Rifinanziamento per gli anni 1990 e 1991 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, recante costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia.

Art. 1

(Rifinanziamento fondo di rotazione)

1. La legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia, è rifinanziata, per gli anni 1990 e 1991 con lo stanziamento complessivo di lire 67 miliardi da ripartire nel seguente modo:

per l’anno 1990 - lire 40 miliardi

per l’anno 1991 - lire 27 miliardi

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge previsto in lire 27 miliardi per il 1991 graverà sul capitolo 25355 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio finanziario 1990 e sul corrispondente capitolo del bilancio preventivo del 1991.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvederà: per il 1990

a) quanto a lire 20 miliardi mediante riduzione del cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio stesso;

b) quanto a lire 20 miliardi mediante l’iscrizione di maggiori entrate accertate sul cap. 1200 del bilancio di previsione per il corrente esercizio derivanti dalle quote fisse di ripartizione sul gettito dell’IRPEF di cui all’articolo 2 - lettera A della legge 26 novembre 1981, n. 690;

per il 1991

mediante utilizzo di lire 27 miliardi delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. (altri oneri non ripartibili) del bilancio pluriennale della Regione 1990- 1992.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

in aumento

Cap. 1200 " Quote fisse di ripartizione sul gettito dell’IRPEF di cui all’articolo 2 - lettera A della legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 20.000.000.000

Parte spesa

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " Lire 20.000.000.000

in aumento

Cap. 25355 " Spese per la costruzione di fondi regionali di rotazione per la ripresa dell’industria edilizia "

LR 28 dicembre 1984, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni Lire 40.000.000.000

Art. 4

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 - terzo comma - dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.