Legge regionale 8 agosto 1989, n. 55 - Testo storico

Legge regionale n. 55 del 08 08 1989

Bollettino ufficiale 16 8 1989 n. 36

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 1988.

Art. 1

Approvazione del rendiconto generale: situazioni di cassa, finanziaria e patrimoniale

1. Il rendiconto generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1988 è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

SITUAZIONE DI CASSA

- Fondo cassa alla chiusura dell’esercizio 1987 L. 24.471.999.090

- Riscossioni nell’esercizio 1988 L. 1.180.247.956.573

Totale delle riscossioni L. 1.204.719.955.663

- pagamenti nell’esercizio 1988 L. 1.122.343.507.748

Fondo cassa al 31 dicembre 1988 L. 82.376.447.915

SITUAZIONE FINANZIARIA

- Fondo cassa al 31 dicembre 1988 L. 82.376.447.915

- Residui attivi al 31 dicembre 1988 L. 504.155.563.629

Totale dell’attivo al 31 dicembre 1988 L. 586.532.011.544

- Residui passivi al 31 dicembre 1988 L. 508.261.689.693

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1988 L. 78.270.321.851

SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1987 L. 362.189.412.887

- Variazioni attive nell’esercizio 1988 L. 2.189.412.758.305

in aumento dell’attivo L. 1.776.661.398.433

in diminuzione del passivo L. 412.751.359.872

Totale L. 2.551.602.171.192

- Variazioni passive nell’esercizio 1988 L. 2.044.602.201.948

in diminuzione dell’attivo L. 1.662.014.354.347

in aumento del passivo L. 382.587.847.601

Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1988 L. 506.999.969.244

Art. 2

Gestione di competenza: entrate

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensione di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell’esercizio finanziario 1988 per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono riassunte e approvate in L. 1.167.622.170.926 delle quali:

- Riscosse L. 897.433.089.725

- Rimaste da riscuotere L. 270.189.081.201

Art. 3

Gestione di competenza: spese

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, accertate nell’esercizio finanziario 1988 per la competenza propria dell’esercizio stesso, sono riassunte ed approvate in L. 1.233.237.720.367 delle quali:

- Pagate L. 850.649.872.766

- Rimaste da pagare L. 382.587.847.601

Art. 4

Gestione di competenza: riassunto entrate e spese

1. È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell’esercizio finanziario 1988:

- Entrate L. 1.167.622.170.926

- Spese L. 1.233.237.720.367

Disavanzo della gestione di competenza dell’esercizio 1988 L. 65.615.549.441

Art. 5

Residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario

1. I residui attivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1988 sono riassunti ed approvati in complessive L. 504.155.563.629 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell’esercizio 1988 L. 516.795.468.611

- Minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi precedenti L. 14.119.335

Differenza L. 516.781.349.276

- Residui attivi riscossi L. 282.814.866.848

- Residui attivi degli esercizi precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1988 L. 233.966.482.428

- Residui attivi accertati in conto esercizio 1988 (articolo 2) L. 270.189.081.201

Totale residui attivi al 31 dicembre 1988 L. 504.155.563.629

Art. 6

Residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario

1. I residui passivi accertati alla chiusura dell’esercizio finanziario 1988 sono riassunti ed approvati in complessive L. 508.261.689.693 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell’esercizio 1988 L. 537.719.126.279

- Residui passivi pagati L. 271.693.634.982

Differenza

- Residui passivi degli esercizi precedenti riconosciuti insussistenti o perenti agli effetti amministrativi L. 140.351.649.205

- Residui passivi degli esercizi precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 1988 L. 125.673.842.092

- Residui passivi accertati in conto esercizio 1988 (articolo 3) L. 382.587.847.601

Totale residui passivi al 31 dicembre 1988 L. 508.261.689.693

Art. 7

Situazione finanziaria

1. È accertato ed approvato nell’ammontare di L. 78.270.321.851 l’avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio finanziario 1988, risultante come segue:

Variazioni migliorative

- Avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 1987 L. 3.548.341.422

- Miglioramento della gestione dei residui passivi L. 140.351.649.205

Variazioni peggiorative

- Peggioramento della gestione di competenza (articolo 4) L. 65.615.549.441

- Peggioramento della gestione dei residui attivi L. 14.119.335

Avanzo di amministrazione alla chiusura dell’esercizio 1988 L. 78.270.321.851

Art. 8

Situazione patrimoniale

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1988 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

ATTIVO L. 1.028.111.533.252

Beni immobili L. 148.792.968.258

Beni mobili L. 34.306.183.671

Crediti diversi L. 762.635.933.408

Fondo Cassa L. 82.376.447.915

PASSIVO L. 521.111.564.008

Mutui passivi L. 12.849.874.315

Debiti diversi L. 508.261.689.693

Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1988 L. 506.999.969.244

Art. 9

1. Ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, sono convalidati i prelievi di complessive Lire 4.347.180.000 (quattromiliardi trecentoquarantasettemilioni centottantamila) dal capitolo 50800 " Fondo di riserva per le spese impreviste ", come dai sottoelencati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 1530 in data 19 febbraio 1988;

n. 3412 in data 15 aprile 1988;

n. 3911 in data 29 maggio 1988;

n. 4968 in data 27 maggio 1988;

n. 5249 in data 3 giugno 1988;

n. 5522 in data 10 giugno 1988;

n. 5814 in data 17 giugno 1988;

n. 6234 in data 20 giugno 1988;

n. 6657 in data 15 luglio 1988;

n. 7203 in data 5 agosto 1988;

n. 7420 in data 12 agosto 1988;

n. 7525 in data 26 agosto 1988;

n. 7904 in data 2 settembre 1988;

n. 8122 in data 9 settembre 1988;

n. 8572 in data 23 settembre 1988;

n. 8769 in data 30 settembre 1988;

n. 10670 in data 25 novembre 1988;

n. 11308 in data 9 dicembre 1988;

n. 11551 in data 16 dicembre 1988;

n. 11757 in data 23 dicembre 1988;

nonché del Consiglio Regionale n. 3483 in data 3 febbraio 1988.

2. Sono altresì convalidati i prelievi di complessive L. 926.581.555 (novecentoventiseimilioni cinquecentottantunmila cinquecentocinquantacinque) dal capitolo 50790 " Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche - Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 ", come dai sottoindicati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 486 in data 22 gennaio 1988;

n. 1767 in data 26 febbraio 1988;

n. 1531 in data 19 febbraio 1988;

n. 4185 in data 7 maggio 1988;

n. 4392 in data 13 maggio 1988;

n. 5807 in data 17 giugno 1988;

n. 6236 in data 30 giugno 1988;

n. 6457 in data 8 luglio 1988;

n. 6893 in data 22 luglio 1988;

n. 8978 in data 7 ottobre 1988;

n. 9714 in data 28 ottobre 1988;

n. 11550 in data 16 dicembre 1988.

Art. 10

1. Ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, sono convalidati i prelievi per complessive Lire 103.786.195 (centotremilioni settecentottantaseimila centonovantacinque) dal capitolo 50820 " Fondo di riserva per maggiori oneri dovuti per la revisione dei prezzi contrattuali per l’esecuzione di opere immobiliari " come dai sottoelencati provvedimenti della Giunta regionale:

n. 6652 in data 15 luglio 1988;

n. 7647 in data 26 agosto 1988;

n. 8571 in data 23 settembre 1988.

Art. 11

1. Sono approvati gli accertamenti e gli impegni finali di L. 864.893.660, rispettivamente ai capitoli:

- n. 13000 " Gestione fondo per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione dal servizio - Lr 28 luglio 1956, n. 3 artt. 189 e 213 " della parte Entrata ed al corrispondente capitolo n. 52450 della parte Spesa.

Art. 12

1. Le annualità o le quote di annualità relative a limiti di impegno, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, costituiscono economie di spesa e saranno annualmente reiscritte con legge di bilancio per l’importo risultante dalla proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti.

Art. 13

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell’esercizio finanziario 1988 costituiscono economie dell’esercizio 1989 con la legge di assestamento del bilancio stesso.

Art. 14

1. A sanatoria di mero errore materiale, gli importi delle variazioni di spesa recati dall’articolo 6 della legge regionale 9 novembre 21356 ed in L. 1.000.000 per il capitolo 42621.

Art. 15

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

TITOLO DEDOTTO

Variazioni di bilancio