Legge regionale 15 luglio 1987, n. 55 - Testo storico

Legge regionale n. 55 del 15 07 1987

Intervento finanziario per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette.

(B.U. 30 luglio 1987, n. 16, 1° S.S. al n. 14 del 24 luglio 1987)

Art. 1

1. Per l'anno 1987 č autorizzato un intervento finanziario per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette per un complesso di spesa di Lire 1.500.000.000.

Art. 2

1. La Giunta regionale sottoporrą al Consiglio i relativi provvedimenti amministrativi ai sensi della lettera j) della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66.

Art. 3

1. L'onere di L. 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1987, graverą sul capitolo n. 29320 che viene istituito sul bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso; su detto intervento rimane, quindi, disponibile la minor somma di L. 410.000.000

Art. 4

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento "

L. 1.500.000.000

In aumento

Settore 2.2.1 Assetto del territorio e Tutela dell'Ambiente Programma 2.2.1.08. - Parchi, riserve e beni ambientali Cap. 29320 (di nuova istituzione)

Codificazione 2.1.2.1.0.3.10.29.04

" Spese per l'acquisto di terreni da destinare ad aree protette naturalistiche " LR 15 luglio 1987, n. 55 L. 1.500.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.