Legge regionale 24 agosto 1982, n. 55 - Testo storico

Legge regionale n. 55 del 24 08 1982

Bollettino ufficiale 11 10 1982 n. 14

Aumento a lire 700 milioni annue della autorizzazione di spesa per l’applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40 concernente l’assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

Art. 1

È autorizzata, a decorrere dall’anno 1982, la maggior spesa di lire 300.000.000 per l’assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

Il limite di spesa annuo previsto dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, modificata con legge regionale 30 luglio 1976, n. 25 è conseguentemente aumentato da lire 400.000.000 a lire 700 milioni.

Art. 2

L’onere annuo di lire 700.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge graverà sul capitolo 44150 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Alla copertura del maggior onere di lire 300 milioni si provvede, per l’anno 1982, mediante riduzione di pari importo del " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " iscritto al capitolo 50000 della parte Spesa del bilancio di previsione per l’anno 1982; per gli anni 1983 e 1984 mediante utilizzo, per lire 600.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.03. " Diritto allo studio " del bilancio pluriennale della Regione 1982- 1984.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 300.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 44150 " Spese per l’assegnazione gratuita dei libri di testo "

LR 11 agosto 1975, n. 40

LR 30 luglio 1976, n. 25

LR 24 agosto 1982, n. 54

L. 300.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.