Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 - Testo vigente

Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta.

(B.U. 15 dicembre 1998, n. 52).

INDICE

PARTE I

FONTI E PRINCIPI

TITOLO I

FONTI E PRINCIPI DI AUTONOMIA

Art. 1 - Fonti

Art. 2 - Principio di autonomia

TITOLO II

LIVELLI DI GOVERNO

Art. 3 - Ruolo della Regione

Art. 4 - Ruolo delle comunità locali

Art. 5 - Rapporti tra comunità locali e Regione

TITOLO III

CONFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 6 - Modalità del conferimento

Art. 7 - Funzioni regionali

Art. 8 - Funzioni comunali

Art. 9 - Ulteriori funzioni

Art. 10 - Delega di funzioni

Art. 11 - Criteri per il conferimento delle funzioni

PARTE II

SOGGETTI

TITOLO I

COMUNE

Art. 12 - Autonomia

Art. 13 - Funzioni

Art. 14 - Autonomia organizzativa

Art. 15 - Compiti per servizi di competenza statale

Art. 16 - Emblema

Art. 17 - Fusione ed istituzione di Comuni

Art. 17bis - Determinazione, rettifica e contestazione di confini

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

DEFINIZIONE

Art. 18 - Organi

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19 - Consiglio comunale

Art. 19bis - Surrogazioni e supplenze

Art. 19ter - Presidenza del Consiglio comunale

Art. 19quater - Convocazione e adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale

Art. 20 - Funzionamento del Consiglio comunale

Art. 21 - Competenze del Consiglio comunale

Art. 21bis - Competenza degli organi degli enti locali in materia di contabilità

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 22 - Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale

Art. 23 - Competenze della Giunta comunale

Art. 24 - Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale

CAPO IV

SINDACO E VICESINDACO

Art. 25 - Elezione del Sindaco e del Vicesindaco

Art. 25bis - Elezione del Sindaco e della Giunta nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti

Art. 26 - Competenze del Sindaco

Art. 27 - Giuramento e distintivo del Sindaco

Art. 28 - Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco

Art. 29 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

Art. 30 - Competenze del Vicesindaco

Art. 30bis - Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati

Art. 30bis1 - [Sostituzione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti]

Art. 30ter - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco. Decadenza della Giunta

Art. 30ter1 - [Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti. Decadenza della Giunta. Sostituzione di singoli componenti della Giunta]

Art. 30quater - Mozione di sfiducia

Art. 30quater1 - [Mozione di sfiducia costruttiva nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti]

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31 - Obbligo di astensione

TITOLO III

AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 32 - Definizione

Art. 33 - Statuto comunale

Art. 34 - Contenuto dello statuto

Art. 35 - Regolamenti comunali

Art. 35bis - Sanzioni amministrative

TITOLO IV

FORME DI PARTECIPAZIONE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI DECENTRAMENTO

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 36 - Partecipazione popolare

Art. 37 - Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini

Art. 38 - Contenuti e forme dell'azione amministrativa

Art. 39 - Referendum popolare

Art. 40 - Referendum abrogativo

Art. 41 - Petizioni

Art. 42 - Difensore civico

Art. 42bis - Rinvio

CAPO II

FORME DI DECENTRAMENTO

Art. 43 - Organi di decentramento

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 44 - Personale

Art. 45 - Autonomia organizzativa

Art. 46 - Organizzazione degli uffici e del personale

Art. 47 - [Mobilità del personale]

Art. 48 - Personale con qualifica dirigenziale

Art. 49 - Segretari degli enti locali

Art. 49bis - Pareri, visti e attestazioni

Art. 50 - Formazione del personale

Art. 51 - Strumenti per la formazione del personale

Art. 52 - Limite complessivo di personale

Art. 52bis - Pubblicazione degli atti

Art. 52ter - Esecutività degli atti

Art. 53 - Notificazione degli atti

Art. 54 - Responsabilità

Art. 54bis - Rinvio

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 55 - Trasferimenti finanziari agli enti locali

Art. 56 - Rapporti finanziari tra enti locali e loro forme associative

Art. 57 - Trasferimento di funzioni regionali

Art. 58 - Norme in materia finanziaria

Art. 59 - Procedure contrattuali

PARTE III

RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

TITOLO I

CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 60 - Istituzione

Art. 61 - Composizione

Art. 62 - Costituzione

Art. 63 - Regolamento

Art. 64 - Personale

Art. 65 - Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali

Art. 66 - Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale

Art. 67 - Intese ed accordi

Art. 68 - Ambito di applicazione

TITOLO II

CONTROLLI

Art. 69 - [Controlli sugli atti]

Art. 69bis - Attività di consulenza

Art. 70 - Scioglimento dei Consigli comunali

Art. 70bis - Estensione agli altri enti locali

Art. 70ter - Rimozione e sospensione degli amministratori locali

Art. 70quater - Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

PARTE IV

MODALITA' E STRUMENTI

TITOLO I

FORME DI COLLABORAZIONE

[CAPO I

COMUNITA' MONTANA]

CAPO II

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 93 - Definizione

Art. 94 - Organi

Art. 95 - Competenze del Consiglio

Art. 96 - Sede

Art. 97 - Uffici e personale

Art. 98 - Statuto

CAPO III

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA

Art. 99 - Definizione

Art. 100 - Delega di funzioni

Art. 101 - Organi

Art. 102 - Norme di rinvio

CAPO IV

ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 103 - Collaborazione nell'ambito del diritto privato

Art. 104 - Convenzioni

Art. 105 - Accordi di programma

CAPO V

DISPOSIZIONI PER L'AREA DI AOSTA

Art. 106 - Funzioni

Art. 107 - Conseil de la plaine d'Aoste

Art. 108 - Composizione

Art. 109 - Costituzione e sede

Art. 110 - Attività del Conseil

Art. 111 - Personale

Art. 112 - Regolamento

TITOLO II

SERVIZI

Art. 113 - Servizi pubblici locali di rilevanza economica

Art. 113bis - Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

Art. 113ter - Affidamenti dei servizi pubblici locali a società di capitali

Art. 114 - Aziende speciali

Art. 115 - Istituzioni

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 116 - Relazione al Consiglio regionale

CAPO II

ADOZIONE DI STATUTI E DI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 117 - Termini per l'adozione dello statuto

Art. 118 - Termine per l'adozione dei regolamenti

Art. 119 - Intervento sostitutivo

CAPO III

REVISIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEGLI ENTI STRUMENTALI

Art. 120 - Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative

Art. 121 - Revisione delle aziende speciali e delle istituzioni

Art. 122 - Revisione del BIM

Art. 123 - Organi delle Unités des Communes valdôtaines

Art. 124 - Funzioni delle Unités des Communes valdôtaines

Art. 125 - Termini per l'adozione dello statuto e dei regolamenti

Art. 126 - Disciplina transitoria in materia di accordi di programma

Art. 127 - Intervento sostitutivo

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONTROLLI

Art. 128 - [Controllo sugli atti]

CAPO V

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 129 - Abrogazioni

PARTE I

FONTI E PRINCIPI

TITOLO I

FONTI E PRINCIPI DI AUTONOMIA

Art. 1

(Fonti)

1. In attuazione dei principi costituzionali in materia di autonomie locali, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, la Regione definisce con la presente legge il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta (1).

2. La presente legge individua inoltre i principi di riferimento per l'organizzazione degli enti locali della Valle d'Aosta e stabilisce i livelli di governo delle comunità locali e di esercizio delle relative funzioni.

Art. 2

(Principio di autonomia)

1. La comunità valdostana è formata dalle comunità locali che ne costituiscono il millenario tessuto sociale.

2. E' riconosciuto alle comunità locali, organizzate nei propri Comuni, il diritto di regolamentare e di amministrare, in applicazione e nell'ambito dei principi posti dalla presente legge, sotto la propria responsabilità, le funzioni e i servizi relativi all'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, sulla base dei principi di partecipazione dei cittadini alla gestione degli affari pubblici, dell'economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quello locale.

3. (1e)

4. Il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4bis. Le funzioni e i servizi di cui al comma 2 sono esercitati in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane). (1a)

5. (1f)

6. I Comuni e le Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8 della l.r. 6/2014 hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. (1b)

7. (1g)

7bis. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalla normativa statale e regionale vigente, l'intero territorio della regione è considerato montano. (1c)

TITOLO II

LIVELLI DI GOVERNO

Art. 3

(Ruolo della Regione)

1. E' compito della Regione intervenire affinché i livelli di governo locale possano adempiere le proprie funzioni verso le proprie comunità.

2. La Regione, nell'ambito dell'esercizio delle proprie responsabilità di legislazione e programmazione, deve consultare gli enti di governo delle comunità locali e tenere conto delle esigenze delle medesime comunità.

3. E' compito della Regione adottare gli opportuni provvedimenti al fine di mettere in atto adeguate misure di perequazione finanziaria o equivalenti, destinate alla tutela delle comunità locali economicamente più deboli, per assicurare un esercizio uguale delle responsabilità e funzioni di competenza dei livelli di governo locale.

4. La Regione interviene soltanto in caso di inadempienza e di accertata incapacità degli enti di governo delle comunità locali, provvedendo nel contempo a mettere gli stessi in grado di adempiere per il futuro alle proprie funzioni.

Art. 4

(Ruolo delle comunità locali)

1. Ai livelli di governo locale sono riconosciuti i poteri e le responsabilità relativi alle funzioni amministrative, considerate per settori organici, adeguati alle condizioni ed alle esigenze locali, inerenti agli interessi ed allo sviluppo delle proprie comunità.

2. Le comunità locali dispongono, sia attraverso il reperimento di risorse proprie, sia attraverso il trasferimento di adeguate risorse regionali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni loro riconosciute o delegate dalla legislazione regionale e nazionale.

3. E' riconosciuto alle comunità locali il diritto, nell'ambito dei principi stabiliti dalla presente legge, di definire esse stesse, attraverso gli opportuni strumenti partecipativi e decisionali, le strutture amministrative per l'adempimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.

Art. 5

(Rapporti tra comunità locali e Regione).

1. I rapporti tra le comunità locali e la Regione sono basati sul principio della pari dignità istituzionale tra enti pubblici territoriali, espressione di sovranità popolare, e sono ispirati al principio di leale cooperazione.

2. La Regione istituisce forme di rappresentanza delle autonomie locali, di collaborazione e concertazione tra enti locali e Regione, nonché di garanzia delle prerogative delle comunità locali.

2bis. La Regione assicura il costante raccordo amministrativo con le comunità locali per il tramite della struttura regionale competente in materia di enti locali, la quale svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio periodico per l'acquisizione di elementi informativi utili in merito all'applicazione della normativa regionale in materia di enti locali, anche sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione. (1d)

TITOLO III

CONFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 6

(Modalità del conferimento)

1. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione ai livelli di governo locale sono esercitate in conformità ai principi di cui alla presente legge.

Art. 7

(Funzioni regionali)

1. La Regione, per assicurare lo sviluppo armonico della comunità valdostana, esercita, nel rispetto dei principi generali della Costituzione, le funzioni di legislazione, programmazione e controllo nelle materie individuate dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, nonché le funzioni amministrative di interesse regionale individuate con legge regionale da adottarsi entro il 31 dicembre 2001 (2).

2. Qualora la legge regionale non sia adottata nei termini di cui al comma 1, le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni fino all'adozione della legge regionale in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 82.

3. La Regione esercita altresì le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, assicurando il coordinamento delle attività svolte in attuazione della presente legge, anche per ciò che concerne i rapporti con lo Stato, le altre Regioni, l'Unione europea, le organizzazioni transnazionali e le comunità d'oltre confine.

4. La Regione esercita inoltre le funzioni relative alla programmazione economica ed al coordinamento della programmazione urbanistica ed ambientale.

Art. 8

(Funzioni comunali)

1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui agli art. 2 e 3 dello Statuto speciale, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni dei Comuni stessi, espressamente riservate alla Regione. (2a)

2. La titolarità delle funzioni e dei compiti amministrativi da parte dei Comuni comporta il divieto di intromissioni procedurali da parte della Regione nell'esercizio delle funzioni e compiti medesimi.

Art. 9

(Ulteriori funzioni)

1. Nel caso di conferimento di ulteriori funzioni dallo Stato alla Regione o di modifiche statutarie, con legge regionale, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della norma statale di conferimento delle funzioni, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, di cui alla parte III, titolo I, è disposto il mantenimento in capo alla Regione dei compiti amministrativi connessi a tali funzioni o il loro conferimento totale o parziale ai Comuni, nell'osservanza del principio di sussidiarietà di cui all'art. 8, comma 1.

2. Qualora la legge regionale non sia adottata nei termini di cui al comma 1, le funzioni amministrative sono esercitate dai Comuni fino all'adozione della legge regionale in questione, in conformità a quanto previsto dall'art. 82.

Art. 10

(Delega di funzioni)

1. Con legge regionale può essere disposta la delega di funzioni regionali ai Comuni o alle Unités des Communes valdôtaines (01).

2. La legge regionale di cui al comma 1 stabilisce i reciproci obblighi di ordine finanziario e organizzativo, nonché le modalità di esercizio delle funzioni delegate.

Art. 11

(Criteri per il conferimento delle funzioni)

1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 8 è completato con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 7, comma 1, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti (3).

2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 sono:

a) individuati, nell'ambito di ciascuna materia, le funzioni ed i compiti da conferire ai Comuni, in conformità a quanto previsto dall'art. 82;

b) assegnati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per lo svolgimento delle funzioni;

c) individuate le modalità e le procedure per il trasferimento del personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni conferite;

d) soppresse, trasformate o accorpate le strutture regionali e degli enti strumentali della Regione interessate al conferimento delle funzioni;

e) rivisti gli ambiti territoriali dei livelli intermedi di programmazione infraregionale, facendoli coincidere, normalmente, con gli ambiti territoriali dell'Unité des Communes valdôtaines (01).

PARTE II

SOGGETTI

TITOLO I

COMUNE

Art. 12

(Autonomia)

1. Il Comune è l'ente di governo della propria comunità locale, la rappresenta, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge regionale, nonché autonomia impositiva nell'ambito dei principi fissati dalle leggi.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, inoltre, nell'ambito dei principi delle leggi statali e regionali, le funzioni ad esso conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

Art. 13

(Funzioni)

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze.

2. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza regionale possono essere affidate ai Comuni dalla legge regionale, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 14

(Autonomia organizzativa)

1. La disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai Comuni è disposta dagli stessi nell'ambito della propria potestà normativa, in armonia con i principi fondamentali previsti dalla legge regionale.

2. I principi generali della disciplina di cui al comma 1 sono stabiliti dallo statuto del Comune, a cui devono conformarsi i regolamenti e gli atti del Comune.

Art. 15

(Compiti per servizi di competenza statale)

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare, nell'ambito delle norme stabilite dalla legge statale.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo.

3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai Comuni dalla legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 16

(Emblema)

1. Il Comune può avere un proprio gonfalone ed un proprio stemma.

2. Il gonfalone e lo stemma sono approvati con decreto del Presidente della Regione (*), su proposta del Comune. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. I Comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, possiedono un proprio gonfalone ed un proprio stemma li conservano (4).

3. Il Comune disciplina con regolamento l'uso del proprio gonfalone e del proprio stemma, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale, e le relative modalità.

4. Ai fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione (*) si avvale della collaborazione tecnica dell'Archivio storico regionale.

Art. 17

(Fusione ed istituzione di Comuni)

1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può, con legge, istituire nei propri territori nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni e le loro denominazioni, con le modalità di cui al capo IV della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale) (5).

2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, salvo i casi di fusione di più Comuni (03) (6).

3. In ogni caso, l'istituzione di un Comune non può comportare che altri Comuni scendano al di sotto dell'entità demografica di cui al comma 2.

4. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni, mediante fusione di due o più Comuni contigui, prevede che alle comunità di origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Art. 17bis

(Determinazione, rettifica e contestazione di confini) (7)

1. Quando sia necessario apportare correzioni ai confini comunali per ragioni topografiche o i confini non risultino delimitati da segni naturali facilmente riconoscibili o, comunque, risultino incerti, alla determinazione e alla rettifica dei confini si provvede con le seguenti modalità:

a) in caso di accordo tra i Comuni interessati, la relativa deliberazione è adottata dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti, e dai medesimi trasmessa alla Regione. La determinazione o la rettifica dei confini è, quindi, disposta con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale;

b) in caso di mancato accordo tra i Comuni interessati, si provvede con legge regionale, esaminate le eventuali osservazioni dei Comuni interessati.

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

CAPO I

DEFINIZIONE

Art. 18

(Organi)

1. Sono organi del Comune:

a) il Consiglio comunale;

b) la Giunta comunale;

c) il Sindaco ed il Vicesindaco. (7a)

CAPO II

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 19

(Consiglio comunale) (8)

1. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione di cui all'articolo 21, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del Sindaco, del vice sindaco e del Consiglio comunale), ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

4. Lo statuto può stabilire i casi di decadenza dei consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.

5. Lo status giuridico dei consiglieri è disciplinato dalla legge regionale.

6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere, anche da parte degli enti dipendenti dal Comune stesso, gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. (8a)

7. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

8. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di commissioni consiliari e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, di un ufficio di presidenza, costituiti con criterio proporzionale.

9. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti nel regolamento e, nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. (03)

10. In occasione delle riunioni del Consiglio sono esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana, quella della Regione autonoma Valle d'Aosta e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e attività. Sono comunque fatte salve le disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22(Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea).

Art. 19bis

(Surrogazioni e supplenze) (9)

1. Nei Consigli comunali il seggio di consigliere che durante il quinquennio rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.

2. Quando l'elezione di un consigliere comunale è nulla, lo stesso è sostituito da colui che ha riportato, nella stessa lista, la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto.

3. Il Consiglio procede alla copertura del seggio rimasto vacante, per qualsiasi causa, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, e comunque non oltre trenta giorni dalla vacanza.

4. Non si fa luogo alla surrogazione qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 70, comma 1, lettera c), numero 6).

5. Nei casi di sospensione dalla carica di consigliere previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

5bis. Nei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i seggi attribuiti al candidato Sindaco o Vicesindaco non eletti di ciascun gruppo di liste collegate che durante il quinquennio rimangono vacanti per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di cui ai commi 2 e 5, sono attribuiti al primo dei non eletti della lista con il più alto quoziente utile appartenente allo stesso gruppo di liste collegate.

Art. 19ter

(Presidenza del Consiglio comunale) (10)

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla convocazione del Consiglio. Qualora previsto dallo statuto, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto tra i consiglieri. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta. (10a)

Art. 19quater

(Convocazione e adempimenti della prima seduta del Consiglio comunale) (11)

1. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e si tiene entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. (11a)

3. Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, dichiara l'ineleggibilità di essi quando ne sussistano le cause, provvedendo alle sostituzioni; inoltre, qualora constati che dopo le elezioni si è verificata qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero che esisteva al momento delle elezioni, o che si è verificata successivamente qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di incompatibilità, avvia la procedura di cui all'articolo 19 della l.r. 4/1995.

4. Ove i Consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta. (11b)

5. Successivamente, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto; la seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti. (11c)

6. Ai sensi della normativa statale vigente, il Consiglio, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale.

Art. 20

(Funzionamento del Consiglio comunale)

1. Il funzionamento del Consiglio, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento, che prevede, in particolare:

a) le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stabilito dallo statuto;

b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, in prima convocazione, siano presenti almeno la metà dei componenti il Consiglio;

c) le maggioranze necessarie per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;

d) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;

e) le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio, delle commissioni e dei relativi atti adottati;

f) le modalità, gli adempimenti e i termini necessari per assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio(12).

2. In casi di particolare importanza, quali l'adozione dello statuto o l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, il regolamento può prevedere che le sedute del Consiglio siano precedute da Assemblee della popolazione, le cui modalità di svolgimento sono disciplinate dal regolamento stesso.

Art. 21

(Competenze del Consiglio comunale) (13)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

a) esame della condizione degli eletti;

abis) (13g)

b) approvazione degli indirizzi generali di governo;

c) elezione della Commissione elettorale comunale;

d) statuto del Comune;

e) statuto delle Associazioni dei Comuni di cui il Comune fa parte;

f) statuto delle aziende speciali;

g) regolamento del Consiglio;

h) bilancio, documento unico di programmazione e relativa nota di aggiornamento; (13a)

i) rendiconto della gestione; (13b)

ibis) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;

j) costituzione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;

k) istituzione e ordinamento dei tributi;

l) adozione dei piani territoriali e urbanistici;

m) programma di previsione triennale e piano operativo annuale dei lavori pubblici;

n)

o) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni;

p) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori;

q) esercizio in forma associata di funzioni comunali;

r) approvazione di convenzioni; (13c)

rbis) partecipazione a società di capitali. (04) (13d)

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 23 e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), lo statuto può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:

a) regolamenti;

b) piani, programmi e progetti;

c) dotazione organica del personale;

d) (13e)

e) (13f)

f) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) determinazione delle tariffe di cui alla lettera f);

h) determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi;

i) acquisti e alienazioni di immobili;

j) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.

Art. 21bis

(Competenza degli organi degli enti locali in materia di contabilità) (14)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite agli organi degli enti locali dalla normativa vigente in materia di contabilità. (14)

CAPO III

GIUNTA COMUNALE

Art. 22

(Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale) (15)

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito dallo statuto comunale in misura non superiore a:

a) due, nei Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

b) tre, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti;

c) cinque, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. (15a)

1bis. In tutti i Comuni, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco. (15b)

1ter. Lo statuto può stabilire un numero di assessori superiore ai limiti previsti dal comma 1, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione del suddetto comma e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria. Ad invarianza della spesa possono essere rideterminate, oltre che le indennità degli assessori, anche quelle del Sindaco e del Vicesindaco. Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, non sono considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). (15c)

2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto. (15d)

3. (15e)

4. (15e)

5. (15e)

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.

6bis. Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio alla carica di assessore. (15f)

Art. 23

(Competenze della Giunta comunale) (16)

1. La Giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.

2. La competenza per gli atti di cui all'articolo 21, comma 3, spetta di diritto alla Giunta, qualora la competenza all'adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto al Consiglio.

3. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, al Sindaco e agli organi di decentramento e che non rientrino ai sensi dell'articolo 46, comma 3, nei compiti dei segretari degli enti locali (02) e degli altri dirigenti.

4. (16a)

Art. 24

(Organizzazione e funzionamento della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco e imposta la propria azione secondo il principio della collegialità (17).

2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della Giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti. (03) (18)

3. La Giunta comunale ha potere di auto-organizzazione.

CAPO IV

SINDACO E VICESINDACO

Art. 25

(Elezione del Sindaco e del Vicesindaco) (19)

1. Il Sindaco e il Vicesindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.

Art. 25bis

[Elezione del Sindaco e della Giunta nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti] (20)

Art. 26

(Competenze del Sindaco)

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti e determina di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune.

2. Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti. (04) (21)

3. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto comunale, il Sindaco presiede il Consiglio comunale.

4. (22)

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunali, il Sindaco nomina i rappresentanti del Comune, qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale.

6. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta. (23)

7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi e attribuisce gli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con regolamento (24).

8. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito della disciplina eventualmente adottata dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

8.1. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree dei Comuni interessati da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 12 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi), può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. (24a)

8bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco e agli assessori funzioni proprie. (25)

Art. 27

(Giuramento e distintivo del Sindaco)

1. Il Sindaco ed il Vicesindaco che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale. (25a)

1bis. (25b)

2. Distintivo del Sindaco è la fascia con i colori e gli stemmi della Repubblica italiana, della Regione autonoma Valle d'Aosta e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

2bis. Il Sindaco ha la facoltà di fregiarsi di un distintivo di riconoscimento recante la riproduzione dello stemma del relativo Comune; le caratteristiche del distintivo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL). (25c)

Art. 28

(Provvedimenti contingibili e urgenti del Sindaco) (25d)

1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. I medesimi provvedimenti sono adottati dal Sindaco in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare, in ogni caso senza pregiudizio dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e della libertà e dignità delle persone, situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che richiedano un intervento in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. (25e)

1bis. Nelle materie di cui al comma 1, secondo periodo, i Comuni possono adottare appositi regolamenti. (25f)

2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta. (25g)

3. Sono fatte salve le competenze attribuite al Sindaco dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile).

Art. 29

(Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale).

1. Le attribuzioni del Sindaco, quale ufficiale di governo, nei servizi di competenza statale, sono stabilite dalla legge statale.

Art. 30

(Competenze del Vicesindaco) (26)

1. Il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.

Art. 30bis

(27)

(Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati) (27a)

1. Il Sindaco, il Vicesindaco, nonché il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni. (27b)

2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. (27c)

3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica, né a quella di Vicesindaco o di assessore. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. (27d)

3bis. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il mandato decorre dalla data delle elezioni. (27e)

4. (27f)

Art. 30bis1

[Sostituzione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti] (27g)

Art. 30ter

(28)

(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco. Decadenza della Giunta) (28a)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto questi è sostituito dal Vicesindaco eletto che rimane in carica sino al rinnovo del Consiglio.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco che ha assunto la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto o nel caso in cui quest'ultimo assuma la carica di Sindaco ai sensi del comma 1, questi è sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo statuto.

4. Il Sindaco, nelle ipotesi di cui al comma 3, provvede ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'articolo 30, comma 1.

5. In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco eletti la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

5bis. Il Sindaco, qualora sia eletto nella condizione di cui all'articolo 56, comma 3, della l.r. 4/1995, provvede ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'articolo 30. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza e decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. (28b)

6. Le dimissioni presentate dal Sindaco o dal Vicesindaco, indirizzate al Consiglio comunale, sono assunte al protocollo del Comune nella medesima giornata di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

7. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta.

Art. 30ter1

[Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti. Decadenza della Giunta. Sostituzione di singoli componenti della Giunta] (28c)

Art. 30quater

(Mozione di sfiducia) (29)

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 70, comma 3. (29a)

Art. 30quater 1

[Mozione di sfiducia costruttiva nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti] (29b)

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 31

(Obbligo di astensione) (30)

1. I componenti degli organi collegiali degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge, di parenti o affini sino al quarto grado.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì agli organi individuali, al segretario e agli altri dirigenti, i quali, nelle medesime ipotesi, debbono astenersi dall'adottare gli atti di rispettiva competenza.

TITOLO III

AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 32

(Definizione)

1. I Comuni hanno potestà normativa per la disciplina del proprio ordinamento e della propria organizzazione e per l'esercizio delle proprie funzioni.

2. L'autonomia normativa dei Comuni si esercita attraverso lo statuto comunale e i regolamenti.

3. Lo statuto comunale è l'atto normativo fondamentale a cui devono conformarsi tutti gli altri atti normativi del Comune.

Art. 33

(Statuto comunale) (31)

1. Ogni Comune adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio arrotondati aritmeticamente. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Lo statuto è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua pubblicazione. Lo statuto è, inoltre, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione. (31a)

4. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Regione, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti degli enti locali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 34

(Contenuto dello statuto)

1. Lo statuto, ai sensi dell'art. 3 della Carta europea dell'autonomia locale, ratificata con l. 439/1989, e nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale, stabilisce le norme fondamentali per il funzionamento e l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra Comuni o con altri enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Lo statuto stabilisce norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire la presenza di entrambi i generi nelle Giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune. (31b)

3. Lo statuto determina le forme di attuazione, nell'ambito locale, del principio di bilinguismo di cui all'art. 38 dello Statuto speciale.

4. Lo statuto prevede inoltre forme di valorizzazione dell'utilizzo del patois franco-provenzale.

5. Nei Comuni individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys), come modificata dalla legge regionale 13 novembre 2002, n. 21, lo statuto prevede forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca (32).

Art. 35

(Regolamenti comunali)

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, ed in particolare quelli previsti dalla presente legge, nonché quelli per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite (33).

2. Lo statuto comunale deve prevedere adeguate forme di pubblicità per i regolamenti.

Art. 35bis

(Sanzioni amministrative) (33a)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze del Sindaco si applica l'articolo 7bis del d.lgs. 267/2000.

TITOLO IV

FORME DI PARTECIPAZIONE, DI DEMOCRAZIA DIRETTA E DI DECENTRAMENTO

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DI DEMOCRAZIA DIRETTA

Art. 36

(Partecipazione popolare)

1. I Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge. (33b)

2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sono previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto, nell'osservanza dei principi di cui alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di dichiarazioni sostitutive. Abrogazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59) (***) (34).

3. Nel procedimento relativo all'adozione di atti fondamentali per il Comune devono essere adottate idonee forme di consultazione e di informazione.

4. In attuazione delle direttive dell'Unione europea, i Comuni assicurano i medesimi diritti ai residenti che non abbiano la cittadinanza italiana e siano cittadini dell'Unione europea. Favoriscono, altresì, i rapporti e la partecipazione all'attività dell'amministrazione di tutte le persone residenti o presenti nel territorio comunale.

Art. 37

(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini)

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dagli elettori.

3. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

4. Il regolamento comunale, nel rispetto dei principi di cui alla l.r. 18/1999 (***), assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione (35).

5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, i Comuni assicurano agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi.

Art. 38

(Contenuti e forme dell'azione amministrativa)

1. L'azione del Comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla l.r. 18/1999 (***) (36).

2. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 3. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto a cui essa si richiama.

Art. 39

(Referendum popolare)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica, gli statuti comunali possono prevedere il ricorso al referendum popolare propositivo, consultivo e abrogativo.

2. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di competenza comunale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3. Il referendum può essere proposto dalla Giunta comunale, da un numero di consiglieri comunali o da un numero di elettori stabiliti dallo statuto comunale.

4. Le modalità di procedimento del referendum sono stabilite dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge.

Art. 40

(Referendum abrogativo)

1. I referendum abrogativi possono essere proposti soltanto sugli atti della Giunta e del Consiglio comunale, con esclusione del bilancio preventivo, del rendiconto, dell'istituzione e ordinamento dei tributi, di ogni altro atto inerente alle entrate comunali.

2. I referendum abrogativi sono da considerarsi approvati quando partecipi alla consultazione la maggioranza degli elettori del Comune e quando ottengano il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

3. L'indizione e l'esito del referendum abrogativo sono pubblicati all'albo pretorio on-line del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione. (36a)

4. Qualora il referendum abrogativo sia approvato, l'atto ad esso sottoposto risulta abrogato dalla data di pubblicazione dell'esito del referendum nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Ai referendum abrogativi si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 39.

Art. 41

(Petizioni)

1. I cittadini residenti nel comune, singolarmente o in modo congiunto, e le associazioni hanno diritto di presentare petizioni agli organi comunali sulle materie di loro competenza.

2. Nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale, il regolamento stabilisce le modalità di esame delle petizioni da parte degli organi competenti, i soggetti idonei a fornire risposte ed i termini per le stesse, i casi di irricevibilità delle petizioni.

3. I cittadini e le associazioni che hanno presentato petizioni hanno diritto di essere informati sull'esito delle iniziative intraprese dal Comune a seguito delle petizioni stesse.

Art. 42

(Difensore civico)

1. Lo statuto comunale può prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini e dei residenti.

2. Lo statuto comunale disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con gli organi del Comune.

3. Previo accordo tra gli enti, lo statuto comunale può prevedere l'istituzione di un unico difensore civico con la Regione e con altri enti locali.

Art. 42bis

(Rinvio) (36b)

1. Alle Unités des Communes valdôtaines si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente capo.

CAPO II

FORME DI DECENTRAMENTO

Art. 43

(Organi di decentramento)

1. Lo statuto comunale può articolare il territorio del Comune in circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. Le circoscrizioni di decentramento tengono conto dell'articolazione del territorio comunale e valorizzano le specificità di frazioni e villaggi.

3. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate da apposito regolamento, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto comunale.

4. Il Consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del Comune ed è eletto, assieme al suo Presidente, con il sistema elettorale fissato dallo statuto comunale e disciplinato dal regolamento di cui al comma 3.

5. Non possono in ogni caso essere attribuite ai Consigli circoscrizionali le competenze del Consiglio comunale, di cui all'art. 21.

6. Lo statuto comunale può prevedere la partecipazione dei Presidenti dei Consigli circoscrizionali alle sedute del Consiglio comunale, senza diritto di voto.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 44

(Personale)

1. Il personale degli enti locali appartiene al comparto unico del pubblico impiego, di cui alla l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico del pubblico impiego sono stipulati con le procedure di cui all'art. 37, comma 5, della l.r. 45/1995.

Art. 45

(Autonomia organizzativa)

1. Salvo quanto previsto dagli art. 48, comma 1, e 52, i Comuni provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche e all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge, dalla l.r. 45/1995 e dai contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

Art. 46

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. Gli enti locali disciplinano con apposito regolamento, in conformità con lo statuto comunale, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

2. I segretari degli enti locali (02) e gli altri dirigenti dirigono gli uffici ed i servizi secondo le modalità dettate dagli statuti comunali e dai regolamenti, sulla base del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995.

3. Spettano ai segretari degli enti locali (02) e agli altri dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnino l'amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto comunale o i regolamenti espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente, nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della l.r. 45/1995. In particolare, spettano, nei settori di propria competenza, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente.

4. Nei Comuni privi di personale di livello dirigenziale, oltre al segretario dell'ente locale (02), e in relazione alla complessità organizzativa dell'ente, il regolamento può prevedere che la responsabilità degli uffici e dei servizi sia affidata anche ai dipendenti appartenenti ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea.

4bis. Qualora le Unités des Communes valdôtaines svolgano in forma associata mediante convenzione tra due o più Unités le funzioni e i servizi comunali a loro assegnati ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 6/2014, il regolamento può prevedere che, per tali funzioni e servizi, le attribuzioni di direzione amministrativa siano affidate a personale di livello dirigenziale, oltre al segretario dell'ente locale, ferma restando la possibilità di affidare la responsabilità di altri uffici e servizi a dipendenti appartenenti a una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea. (36c)

5. La Giunta comunale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun soggetto responsabile di uffici e servizi, salvo quanto riservato agli organi di governo dell'ente ai sensi del comma 3.

6. Compete ai responsabili degli uffici e dei servizi il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dalla Giunta comunale.

7. I criteri, le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dirigenziali e di responsabili di uffici e servizi sono stabiliti dal regolamento, secondo i principi stabiliti dal titolo II, capo II, della l.r. 45/1995.

Art. 47

[Mobilità del personale] (37)

Art. 48

(Personale con qualifica dirigenziale) (03) (38)

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e nelle Unités des Communes valdôtaines possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale.

Art. 49

(Segretari degli enti locali) (01) (39)

1. Ai segretari degli enti locali si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998, alla legge regionale 8 maggio 2015, n. 10 (Disposizioni urgenti per garantire il servizio di segreteria nell'ambito delle nuove forme associative tra enti locali di cui alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane)), e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta).

Art. 49bis

(Pareri, visti e attestazioni) (40)

1. Su ogni proposta di deliberazione degli enti locali deve essere espresso il parere di legittimità del responsabile preposto all'ufficio o del servizio competente, se appartenente alla qualifica dirigenziale, ovvero, qualora questo manchi, del segretario.

2. Il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi e il responsabile del servizio finanziario esprimono altresì i pareri, i visti e le attestazioni previsti dalla normativa vigente in materia contabile, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

Art. 50

(Formazione del personale)

1. La Regione e gli altri enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 utilizzano la formazione e l'aggiornamento professionale quali strumenti per la valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, del più efficace e qualificato espletamento dell'attività lavorativa.

Art. 51

(Strumenti per la formazione del personale) (40a)

Art. 52

(Limite complessivo di personale)

1. Il conferimento di funzioni regionali ai Comuni, ai sensi della parte I, titolo III, non può comportare un aumento della dotazione organica complessiva degli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44.

Art. 52bis

(Pubblicazione degli atti) (04)(41)

1. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate all'albo pretorio on-line dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni e le determinazioni degli enti strumentali e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all'albo pretorio on-line dell'ente locale in cui ha sede l'ente o l'organismo. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 52ter

(Esecutività degli atti) (42)

1. Le deliberazioni di cui all'articolo 52bis diventano esecutive dal primo giorno di pubblicazione.

Art. 53

(Notificazione degli atti)

1. Le notificazioni degli atti del Comune o, su richiesta degli interessati aventi diritto, di altri atti sono eseguite da dipendenti comunali incaricati con formale provvedimento del Sindaco o tramite servizio postale secondo le norme relative alle notificazioni giudiziarie.

2. Gli incaricati di cui al comma 1, nello svolgimento delle relative mansioni, rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e provvedono, secondo le norme del codice di procedura civile, o secondo particolari disposizioni, nel caso in cui trattasi di atti inerenti la materia tributaria, alla notificazione degli atti propri dell'ente di appartenenza e di altri enti pubblici che ne facciano richiesta.

3. Le modalità di svolgimento del servizio di notificazione, ivi compresa l'introduzione di eventuali tariffe, sono stabilite con apposito regolamento comunale.

Art. 54

(Responsabilità)

1. Per gli amministratori e per il personale degli enti locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, nonché la l.r. 45/1995.

Art. 54bis

(Rinvio) (42a)

1. Alle Unités des Communes valdôtaines si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al presente titolo.

TITOLO VI

FINANZE E CONTABILITA'

Art. 55

(Trasferimenti finanziari agli enti locali)

1. I trasferimenti finanziari della Regione agli enti locali sono disciplinati dalla legge regionale.

Art. 56

(Rapporti finanziari tra enti locali e loro forme associative) (42b)

1. I Comuni trasferiscono alle Unités des Communes valdôtaines le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

2. I Comuni concorrono, altresì, al finanziamento delle altre forme associative di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento.

3. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

Art. 57

(Trasferimento di funzioni regionali)

1. La copertura finanziaria dei trasferimenti di funzioni regionali di cui alla parte I, titolo III, è assicurata in sede di legge finanziaria regionale.

Art. 58

(Norme in materia finanziaria) (42c)

1. Le norme in materia finanziaria degli enti locali della Valle d'Aosta sono stabilite dalla legge regionale.

Art. 59

(Procedure contrattuali)

1. Le modalità relative alle procedure contrattuali sono stabilite dal regolamento dell'ente locale.

2. Gli enti locali si attengono alle procedure previste dalla normativa dell'Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

PARTE III

RAPPORTI TRA REGIONE ED ENTI LOCALI

TITOLO I

CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 60

(Istituzione)

1. Al fine di favorire la partecipazione degli enti locali alla politica regionale ed al fine di dare attuazione alla presente legge, è istituito il Consiglio permanente degli enti locali quale organismo di rappresentanza degli enti locali della Valle d'Aosta, dotato di autonomia funzionale e organizzativa.

Art. 61

(Composizione) (43)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è composto dai Sindaci, dai Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines (01) e dal Presidente del BIM ed è presieduto da uno dei suoi membri.

Art. 62

(Costituzione) (44)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è costituito e insediato con decreto del Presidente della Regione.

Art. 63

(Regolamento)

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.

1bis. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo al quale il Consiglio può delegare, in tutto o in parte, funzioni allo stesso attribuite ai sensi della presente legge. (45)

Art. 64

(Personale)

1. Per il proprio funzionamento, il Consiglio permanente degli enti locali si avvale del personale degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della l.r. 17/1996.

2. Il regolamento di cui all'art. 63 disciplina altresì le modalità di utilizzo del personale di cui al comma 1, ivi compresa la ripartizione delle spese ad esso relative.

Art. 65

(Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali) (46)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della normativa regionale in materia di enti locali, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali. (46a)

2. In particolare, il Consiglio:

a) esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della regione;

b) propone qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali, nonché rivolge alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'amministrazione regionale deve dare tempestiva risposta;

c) esprime parere su tutti i progetti di legge presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali;

d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare che interessino gli enti locali, e ad esso sottoposte dal Consiglio regionale o dalla Giunta regionale secondo le rispettive competenze;

e) provvede alla nomina o alla designazione di rappresentanti degli enti locali su richiesta della Regione o di altri enti;

f) svolge ogni altra funzione attribuitagli dalla legge.

3. Al fine di consentire al Consiglio permanente degli enti locali l'espletamento delle sue funzioni, la Presidenza del Consiglio regionale provvede a trasmettere copia di tutti i progetti di legge e di regolamento regionali presentati.

4. I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta, fatti salvi eventuali termini diversi stabiliti dalle leggi regionali. In caso di decorrenza del termine senza che il parere sia stato comunicato, è facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

4bis. Entro otto giorni dalla data della loro adozione, gli atti del Consiglio permanente degli enti locali sono pubblicati, per almeno quindici giorni, in un'apposita sezione del sito web istituzionale del medesimo Consiglio. (46b)

Art. 66

(Partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale)

1. Al fine di garantire la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali dell'Amministrazione regionale di interesse degli stessi, nonché per assicurare il concorso del sistema delle autonomie alla formazione dei disegni di legge regionali di grande riforma in materia di enti locali, agli obiettivi della programmazione regionale e ai provvedimenti a carattere generale che interessano gli enti locali stessi, il Presidente della Regione (*) convoca riunioni con il Consiglio permanente degli enti locali, anche su richiesta dello stesso Consiglio.

2. Nelle riunioni di cui al comma 1:

a) si promuovono intese ed accordi;

b) si promuove il coordinamento della programmazione regionale e comunale;

c) si concorre alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale, con particolare riferimento all'applicazione del riparto finanziario nel disegno di legge finanziaria regionale, assegna ai Comuni ed agli altri enti locali; (47)

d) si favoriscono le iniziative per il miglioramento del livello di efficienza dei servizi pubblici locali;

e) si promuovono le forme di collaborazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione.

3. Le riunioni di cui al comma 1 sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della Regione (*) quando sono depositati il disegno di legge finanziaria regionale e i disegni di legge concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione. (48)

4. Partecipano alle riunioni di cui al comma 1, gli Assessori regionali competenti per materia e i responsabili delle strutture dirigenziali interessate.

5. Le riunioni di cui al comma 1 sono presiedute dal Presidente della Regione (*) o da un Assessore da questi delegato.

6. Il Presidente della Regione (*) svolge annualmente, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, un rapporto sulle attività previste dal presente articolo. In tale sede riferisce al Consiglio regionale anche sullo stato di attuazione della normativa regionale in materia di enti locali. (48a)

Art. 67

(Intese ed accordi)

1. La Regione e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della Giunta regionale e del Consiglio permanente degli enti locali. Quando un'intesa espressamente prevista da una legge regionale non è raggiunta entro trenta giorni dalla richiesta al Consiglio, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.

3. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del comma 2. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame del Consiglio permanente degli enti locali nei successivi quindici giorni. La Giunta regionale è tenuta ad esaminare le osservazioni del Consiglio permanente degli enti locali ai fini di eventuali deliberazioni successive.

Art. 68

(Ambito di applicazione) (49)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le forme di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, previste da leggi regionali, quali intese, accordi, pareri e consultazioni.

TITOLO II

CONTROLLI

Art. 69

(Controlli sugli atti) (50)

Art. 69bis

(Attività di consulenza) (51)

1. L'amministrazione regionale assicura lo svolgimento di attività di consulenza a favore degli enti locali e ne disciplina le modalità di esercizio con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 70

(Scioglimento dei Consigli comunali) (52)

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma secondo, dello Statuto speciale, i Consigli comunali sono sciolti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, nei seguenti casi:

a) quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge;

b) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco; (52a)

2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, nel caso in cui il Vicesindaco eletto non sia più in carica o del Vicesindaco, nel caso in cui quest'ultimo abbia assunto la carica di Sindaco; (52a)

2bis) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, qualora sia stato eletto nella condizione di cui all'articolo 56, comma 3, della l.r. 4/1995; (52b)

3) approvazione della mozione di sfiducia di cui all'articolo 30quater;

4) mancata nomina della Giunta da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco, nel caso in cui lo statuto preveda tale modalità di nomina; (52a)

4bis) (52d)

5) mancata approvazione degli indirizzi generali di governo da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco;

6) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio;

7) riduzione del Consiglio comunale, per impossibilità di surroga, alla metà dei componenti assegnati al Consiglio;

d) quando non siano approvati nei termini il bilancio, il rendiconto della gestione e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. (52c)

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Presidente della Regione assegna alla stessa un termine per la sua predisposizione, decorso il quale nomina un commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e, comunque, quando il Consiglio non abbia approvato nei termini lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Presidente della Regione assegna, previa diffida, al Consiglio, con lettera notificata a tutti i consiglieri, un termine non superiore a trenta giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione alla Giunta regionale, che avvia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

3. Con decreto del Presidente della Regione, successivo allo scioglimento, si procede alla nomina di un commissario che esercita le funzioni conferitegli con il medesimo provvedimento.

4. Il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Dell'adozione del provvedimento di scioglimento è data immediata comunicazione al Consiglio regionale e al Ministero dell'interno per la successiva comunicazione al Parlamento, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del d.lgs. 267/2000.

5. Lo scioglimento e la sospensione dei Consigli comunali per gravi motivi di ordine pubblico, nonché lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso sono disciplinati dalla normativa statale vigente.

6. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento, salvo che nei casi di cui al comma 5, continuano a esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art. 70bis

(Estensione agli altri enti locali) (53)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 70 si applicano, in quanto compatibili, agli altri enti locali di cui alla presente legge.

Art. 70ter

(Rimozione e sospensione degli amministratori locali) (54)

1. Alla rimozione e alla sospensione degli amministratori locali si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Il parere previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta), è reso dal Consiglio regionale.

Art. 70quater

(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori) (54a)

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione, qualora l'ente locale ometta o ritardi di compiere atti obbligatori per legge, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta.

PARTE IV

MODALITA' E STRUMENTI

TITOLO I

FORME DI COLLABORAZIONE

[CAPO I

COMUNITA' MONTANA] (54b)

CAPO II

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Art. 93

(Definizione) (75)

1. Le Associazioni dei Comuni sono organismi strumentali dei Comuni, che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili all'Unité des Communes valdôtaines (01). Le Associazioni dei Comuni hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

2. Possono essere membri di una Associazione dei Comuni anche comunità locali interne ad altro Stato ad essa contermini, nel rispetto degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

3. Al fine di costituire un'Associazione, i Comuni stipulano tra loro apposito accordo, nel quale sono stabiliti il fine, la decorrenza e la durata dell'Associazione, nonché le modalità di partecipazione finanziaria ed organizzativa dei Comuni membri, ivi comprese le forme di utilizzo del personale.

4. Alle Associazioni dei Comuni si applicano le norme dettate per gli enti locali, in quanto compatibili.

5. Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia fiscale, le Associazioni dei Comuni sono equiparate ai Consorzi tra enti locali.

Art. 94

(Organi) (76)

1. Sono organi dell'Associazione dei Comuni:

a) il Consiglio;

b) il Presidente.

2. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale.

3. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i propri membri. Lo statuto può prevedere la rotazione della presidenza tra i membri del Consiglio.

Art. 95

(Competenze del Consiglio) (77)

1. Il Consiglio compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46 e che lo statuto non riservi al Presidente.

2. Spetta, comunque, al Consiglio l'approvazione dei seguenti atti:

a) regolamenti;

b) bilancio preventivo;

c) rendiconto;

d) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;

e) atti di programmazione e di indirizzo;

f) statuto delle aziende.

Art. 96

(Sede)

1. L'Associazione dei Comuni ha sede, anche a rotazione, presso uno dei Comuni membri.

Art. 97

(Uffici e personale)

1. (78)

2. L'Associazione si avvale degli uffici e del personale dei Comuni membri.

Art. 98

(Statuto) (79)

1. Lo statuto dell'Associazione dei Comuni, approvato contestualmente all'accordo, disciplina, in particolare, le modalità di nomina del Presidente, le attribuzioni degli organi, l'organo di revisione, l'organizzazione dell'Associazione e le modalità di informazione sull'attività svolta dall'Associazione.

CAPO III

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA

Art. 99

(Definizione) (80)

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), costituito con decreto del Presidente della Regione n. 328 in data 29 ottobre 1955, è un ente locale che esercita le funzioni attribuitegli per promuovere il progresso socio-economico della popolazione valdostana e quelle ulteriori a esso attribuite, comprese quelle relative al servizio idrico integrato.

2. I Comuni e la Regione possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di servizi di rilevanza sovracomunale, la cui regolamentazione è disciplinata da apposite convenzioni aventi i contenuti di cui all'articolo 104.

3. Per il finanziamento delle funzioni a esso attribuite, ivi compresi gli interventi previsti dal Piano d'Ambito e per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, il BIM utilizza le risorse a sua disposizione nell'ambito del fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni idroelettrici previsti dalle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici), e 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice), nonché da quelli di cui all'articolo 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), e ogni altra risorsa proveniente da fondi regionali, statali o europei.

Art. 100

(81)

Art. 101

(Organi e competenze) (82)

1. Gli organi del BIM sono l'Assemblea, la Giunta e il Presidente.

2. L'Assemblea è composta dai Sindaci di ciascuno dei Comuni consorziati. Il Presidente partecipa alle sedute dell'Assemblea.

2bis. Il Sindaco può delegare il Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta dell'Assemblea. (82a1)

3. All'Assemblea spetta l'approvazione dello statuto, del bilancio di previsione finanziario, del rendiconto della gestione, della pianificazione degli interventi strategici, del Piano d'Ambito e dei piani tariffari, nonché di ogni altro atto fondamentale individuato nello statuto medesimo.

4. La Giunta, nominata dall'Assemblea, è composta dal Presidente, dal Sindaco del Comune di Aosta e da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes valdôtaines, dalle stesse designato tra i componenti dell'Assemblea.

5. La Giunta compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46.

6. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra gli amministratori dei Comuni.

7. Al Presidente si applica, in materia di limitazione del numero di mandati, la disposizione di cui all'articolo 30bis, comma 2.

8. Il Presidente è il rappresentante legale dell'ente, convoca e presiede la Giunta e l'Assemblea, incarica e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, in assenza di dirigenti, e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.

9. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, o nelle more della sua sostituzione, ai sensi del comma 11, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, se previsto dallo statuto, o dal componente della Giunta più anziano d'età.

10. Gli organi del BIM sono rinnovati in occasione delle elezioni generali comunali e restano in carica fino all'insediamento dei nuovi.

11. Il Presidente e i componenti dell'Assemblea e della Giunta decadono dai rispettivi organi in caso di cessazione dalla carica nel Comune di appartenenza e sono sostituiti nella prima seduta dell'Assemblea successiva al verificarsi dell'evento e, comunque, non oltre trenta giorni dalla vacanza.

Art. 102

(Norme di rinvio)

1. Al BIM si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Unités des Communes valdôtaines (01).

CAPO IV

ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE

Art. 103

(Collaborazione nell'ambito del diritto privato)

1. Per l'esercizio di funzioni, per l'erogazione di servizi o per la realizzazione di progetti di sviluppo gli enti locali possono collaborare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti sulla base del diritto privato.

2. Le facoltà di cui al comma 1 possono essere esercitate anche con soggetti pubblici o privati di Stati o collettività contermini alla Valle d'Aosta in conformità con gli accordi vigenti relativi alla cooperazione frontaliera. Esse possono essere altresì esercitate con altre collettività locali di Stati membri dell'Unione europea, nei limiti della legislazione vigente.

Art. 104

(Convenzioni)

1. Per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo che non necessitino della costituzione di un soggetto dotato di personalità giuridica, gli enti locali possono stipulare tra loro, con altri enti pubblici o con altri soggetti apposite convenzioni.

1bis. Oltre a quanto previsto dal comma 1, le convenzioni disciplinano i rapporti tra i soggetti individuati dalla l.r. 6/2014 per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. (82a)

2. Le convenzioni devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 105

(Accordi di programma)

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, della Regione, nonché di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione (*) o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuovono la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Regione (*) o il Sindaco convocano una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, dei Sindaci e degli altri soggetti interessati, è approvato con atto formale del Presidente della Regione (4) o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione (*), produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'art. 1bis del D.L. 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede, ove del caso, a norma dei commi 1, 2, 3, 4 e 5. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione (*) o dal Sindaco e composto dai rappresentanti degli enti locali interessati.

8. Trovano altresì applicazione le disposizioni di legge statale relative agli accordi di programma ai quali partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

9. E' fatta salva la disciplina di cui agli art. 26, 27 e 28 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

CAPO V

DISPOSIZIONI PER L'AREA DI AOSTA

Art. 106

(Funzioni) (82b)

Art. 107

(Conseil de la plaine d'Aoste)

1. Il Comune di Aosta ed i Comuni che abbiano con esso rapporti di stretta integrazione costituiscono il Conseil de la plaine d'Aoste, di seguito denominato Conseil.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, fanno parte del Conseil i Comuni di Aosta, Brissogne, Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Quart, Roisan, Saint-Christophe, Saint-Pierre e Sarre (**).

3. Eventuali modificazioni della composizione del Conseil sono approvate dal Conseil stesso, su richiesta del Consiglio del Comune interessato.

Art. 108

(Composizione)

1. Il Conseil è costituito dai Sindaci o dai Vicesindaci dei Comuni membri ed è coordinato dal Sindaco o dal Vicesindaco del Comune di Aosta.

2. Previa approvazione del Conseil possono partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, il Presidente della Regione (*), i Presidenti delle Unités des Communes valdôtaines (01), i Sindaci e gli Assessori regionali eventualmente interessati alle materie all'ordine del giorno.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono inoltre richiedere l'iscrizione di particolari argomenti all'ordine del giorno del Conseil.

Art. 109

(Costituzione e sede)

1. Il Conseil è costituito e insediato con decreto del Presidente della Regione (*).

2. Il Conseil ha sede presso il Comune di Aosta.

Art. 110

(Attività del Conseil) (82c)

1. Il Conseil formula proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse dello stesso e del coordinamento dei servizi di interesse comune. Il Conseil può, altresì, svolgere ulteriori compiti su richiesta dei suoi membri.

Art. 111

(Personale) (82d)

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Conseil si avvale degli uffici e del personale del Comune di Aosta.

2. Il supporto alle attività amministrative di competenza del Conseil può essere svolto dal CELVA, previa stipulazione tra quest'ultimo e il Comune di Aosta di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 104, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 112

(Regolamento).

1. Il Conseil adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento, che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione, per quanto non previsto dalla presente legge.

TITOLO II

SERVIZI

Art. 113

(Servizi pubblici locali di rilevanza economica) (83)

1. Per la promozione e lo sviluppo economico, civile e sociale delle rispettive comunità, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Tali servizi sono erogati in condizioni di continuità, solidarietà, sicurezza ed eguaglianza, garantendo qualità, efficienza, efficacia ed economicità, universalità delle prestazioni e accessibilità dei prezzi. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i settori individuati dalla normativa statale vigente in materia.

2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere perseguite, in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici locali obbligatori per legge, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) copertura territoriale dei servizi che devono raggiungere anche zone territorialmente svantaggiate;

b) garanzia di livelli di salute pubblica, di sicurezza fisica dei servizi e della protezione dell'ambiente, tendenzialmente più elevati rispetto agli standard previsti dalle normative di settore, mediante definizione di obblighi di prestazione del servizio;

c) definizione di forme di tutela a favore dei soggetti socialmente, economicamente e territorialmente svantaggiati;

d) garanzia della possibilità di accesso alle infrastrutture da parte dei fornitori dei servizi a condizioni oggettive, trasparenti, eque e proporzionali.

3. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione la normativa statale vigente in materia, con particolare riferimento ai casi di separazione dell'attività di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali dall'attività di erogazione del servizio, alla proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, nonché alle modalità di gestione degli stessi.

4. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni affidano la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali e l'erogazione del servizio:

a) direttamente alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113ter, comma 1;

b) direttamente alle società a capitale misto pubblico e privato di cui all'articolo 113ter, comma 2;

c) ad imprese idonee, individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica.

5. Qualora le normative, statali e regionali, di settore, prevedano la costituzione di appositi ambiti territoriali ottimali, all'affidamento del servizio provvedono i competenti organi dell'ambito e il servizio è affidato ad un unico gestore individuato per ambito.

6. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare ai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), anche la gestione dei servizi pubblici locali disciplinati dall'articolo 113bis.

7. Il rapporto tra gli enti locali, le Associazioni dei Comuni e i soggetti gestori dei servizi è regolato dal contratto di servizio, allegato al bando di gara nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b) e c), che, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, definisce, in particolare:

a) le attività oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;

b) le modalità e i parametri necessari a definire la compensazione eventualmente dovuta dall'ente locale o dall'Associazione dei Comuni, la quale non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi, e le modalità di pagamento. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), il livello della compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, dovrebbe sostenere per adempiere a tali obblighi, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi, nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;

c) gli obblighi di manutenzione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;

d) le modalità di vigilanza e di controllo sull'esecuzione del contratto;

e) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni;

f) il livello e la qualità delle prestazioni, nel rispetto degli standard minimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, e della pianificazione di settore;

g) la regolamentazione dell'erogazione del servizio, della disponibilità delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione stessa;

h) le modalità di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e i diritti degli utenti, ivi compresa la previsione dei casi di rimborsi e di eventuale indennizzo dovuti agli stessi;

i) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiate;

j) le clausole concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti;

k) le condizioni di adattabilità delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità di perseguire la soddisfazione dell'utente;

l) le modalità di approvazione della carta dei servizi attraverso la quale sono assicurate idonee garanzie di tutela dei diritti dei consumatori, predisposta dal soggetto gestore secondo gli schemi adottati dalla Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali o, in mancanza, secondo gli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

8. I soggetti di cui al comma 4, lettere a), b) e c), hanno l'obbligo di tenere una contabilità separata, qualora svolgano attività diverse da quelle di cui al comma 7, lettera a).

9. Nei casi di cui al comma 5, nel contratto di servizio deve essere assicurato il rispetto di adeguati ed omogenei standard qualitativi di servizio, anche con riferimento agli enti locali di minori dimensioni demografiche appartenenti all'ambito, e devono essere inoltre definite le conseguenze per gli inadempimenti e le disfunzioni eventualmente riscontrati.

Art. 113bis

(Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) (84)

1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono alla regolazione e alla gestione dei servizi pubblici locali privi per loro natura di rilevanza economica, secondo i criteri di cui all'articolo 113, comma 2, e con le seguenti modalità:

a) gestione diretta attraverso proprie strutture organizzative o soggetti terzi affidatari di appalti pubblici di servizi;

b) affidamento a terzi in base a procedure di evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche e di utilità sociale;

c) affidamento diretto alle aziende speciali di cui all'articolo 114;

d) affidamento diretto alle istituzioni di cui all'articolo 115;

e) direttamente alle società a capitale interamente pubblico di cui all'articolo 113ter, comma 1;

f) direttamente alle società a capitale misto pubblico e privato di cui all'articolo 113ter, comma 2;

g) direttamente a fondazioni e associazioni, costituite o partecipate dagli enti locali o da loro forme associative.

2. Oltre ai servizi di cui al comma 1, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni provvedono, con le modalità di cui al medesimo comma, all'erogazione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica in quanto erogati in condizioni tali da non incidere sugli scambi al di fuori del contesto locale.

3. Le condizioni di cui al comma 2 sono espressamente indicate nelle deliberazioni di assunzione del servizio; esse sussistono nel caso di servizi affidati da enti locali, Associazioni dei Comuni, ambiti territoriali ottimali, caratterizzati da rilevanti svantaggi territoriali in quanto operanti in contesti montani, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti o con un indice di distribuzione territoriale dell'utenza superiore alla soglia massima stabilita, per ogni servizio o gruppo di servizi, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. L'indice di distribuzione territoriale è calcolato, per i singoli Comuni, tenendo conto del coefficiente di dispersione della popolazione, del numero e dell'altitudine dei centri e dei nuclei abitati; per le Unités des Communes valdôtaines (01), per le Associazioni dei Comuni o per gli ambiti territoriali ottimali, l'indice è calcolato tenendo conto della dispersione della popolazione, del numero e dell'altitudine media degli enti, nonché del numero dei centri e dei nuclei abitati compresi nell'ambito territoriale di riferimento. (03)

4. Al fine di creare le condizioni per un sufficiente sviluppo del mercato, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, incentiva la gestione in forma associata dei servizi pubblici locali mediante azioni di indirizzo e di sostegno.

5. I rapporti tra gli enti locali, le Associazioni dei Comuni e i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati nell'atto di affidamento o nella convenzione, i quali devono contenere, in quanto compatibili con la tipologia del servizio erogato, gli elementi di cui all'articolo 113, comma 7.

Art. 113ter

(Affidamenti dei servizi pubblici locali a società di capitali) (85)

1. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali direttamente a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. A tal fine, gli enti locali e le Associazioni dei Comuni individuano, anche mediante patti parasociali, le modalità di effettuazione di tale controllo e i soggetti allo stesso preposti.

2. Gli enti locali e le Associazioni dei Comuni possono affidare la gestione dei servizi pubblici locali direttamente a società a capitale misto pubblico e privato, a condizione che il socio privato sia scelto mediante l'espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica. In tali casi, il bando di gara prevede che il socio privato sia scelto per un periodo determinato e che al termine di tale periodo la quota azionaria del socio privato sia riacquistata dall'ente o sia trasferita ad un soggetto privato individuato mediante l'espletamento di una nuova gara; il bando prevede criteri per la determinazione del prezzo per il riacquisto o il trasferimento della quota al termine del predetto periodo.

Art. 114

(Aziende speciali) (86)

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale o delle Associazioni dei Comuni, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, l'organizzazione e l'attività sono disciplinate dallo statuto e dai regolamenti interni dell'azienda.

2. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Lo statuto dell'azienda prevede un organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni.

3. L'azienda speciale conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. (86a)

4. L'ente locale o l'Associazione dei Comuni:

a) approva il piano-programma, inteso come strumento programmatorio generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi assunti dall'azienda, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra l'ente locale o l'Associazione dei Comuni e l'azienda;

b) approva i documenti contabili previsti dalla normativa vigente; (86b)

c) conferisce il capitale di dotazione;

d) determina le finalità e gli indirizzi;

e) nomina e revoca gli amministratori;

f) verifica i risultati della gestione;

g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.

5. Lo statuto può prevedere che l'azienda estenda la propria attività al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

6. I contratti del personale delle aziende speciali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995.

Art. 115

(Istituzioni) (87)

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni per l'esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni.

3. L'istituzione conforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie. (87a)

4. Nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge, l'ordinamento e il funzionamento dell'istituzione sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni da cui essa dipende.

5. L'organo di revisione dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.

PARTE V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Art. 116

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Il Presidente della Regione (*) riferisce annualmente al Consiglio regionale, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, sullo stato di attuazione della presente legge.

CAPO II

ADOZIONE DI STATUTI E DI REGOLAMENTI COMUNALI

Art. 117

(Termini per l'adozione dello statuto)

1. I Consigli comunali deliberano il nuovo statuto entro il 30 giugno 2001 (88).

2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi gli statuti e le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con la stessa compatibili.

3. In particolare, fino all'adozione dei nuovi statuti, le competenze del Consiglio comunale rimangono stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142(Ordinamento delle autonomie locali), e successive modificazioni.

4. Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti comunali, sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi del Comune. Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta comunale o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri.

Art. 118

(Termine per l'adozione dei regolamenti)

1. I Comuni adottano i regolamenti previsti dalla presente legge entro il 28 febbraio 2005 (89).

Art. 119

(Intervento sostitutivo) (90)

1. Qualora i Comuni non adottino lo statuto ed i regolamenti nei termini previsti dal presente capo, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

CAPO III

REVISIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E DEGLI ENTI STRUMENTALI

Art. 120

(Revisione dei Consorzi e delle altre forme associative)

1. Entro il 31 dicembre 2006 (91), i Comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto:

a) attraverso il trasferimento delle funzioni e del relativo personale alle Unités des Communes valdôtaines (01);

b) attraverso il trasferimento delle funzioni alle Associazioni dei Comuni, con assorbimento del personale nella dotazione organica dei Comuni facenti parte dell'Associazione;

c) mediante lo svolgimento delle funzioni attraverso le altre forme di collaborazione previste dagli art. 103, 104 e 105.

2. I rapporti finanziari e organizzativi derivanti dalla revisione delle forme associative sono regolati da apposite convenzioni tra i Comuni e le Unités des Communes valdôtaines (01) interessate.

3. Nelle convenzioni di cui al comma 2 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

4. I Consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono trasformarsi in Associazioni dei Comuni, nei termini di cui al comma 1, mantenendo il personale in servizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 97, qualora dimostrino l'impraticabilità delle ipotesi di cui al comma 1.

5. Nei casi di cui al comma 4, lo statuto dell'Associazione dei Comuni può prevedere l'istituzione di un organo esecutivo, indicandone le competenze, fermo restando quanto disposto dall'art. 95, comma 2, la composizione e le modalità di elezione.

5bis. I contratti del personale delle Associazioni di cui al comma 4 sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995 (92).

Art. 121

(Revisione delle aziende speciali e delle istituzioni)

1. Entro il 31 dicembre 2005 (93), i Comuni provvedono all'adeguamento delle aziende speciali e delle istituzioni esistenti alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 122

(Revisione del BIM)

1. Entro il 30 giugno 2001 il BIM provvede all'adeguamento del proprio statuto ai principi di cui alla presente legge. (94)

Art. 123

(Organi delle Unités des Communes valdôtaines (01))

1. Fino alla ricostituzione degli organi delle Unités des Communes valdôtaines (01) susseguente alle prime elezioni comunali generali successive all'entrata in vigore della presente legge, restano in carica gli organi dell'Unité des Communes valdôtaines (01) previsti dalla legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le Comunità montane), come modificata dalle leggi regionali 26 maggio 1993, n. 46, 6 maggio 1994, n. 16, 9 agosto 1994, n. 41.

2. Fino al termine di cui al comma 1, i limiti amministrativi delle Unités des Communes valdôtaines (01) rimangono quelli fissati dalla l.r. 91/1987, e successive modificazioni.

Art. 124

(Funzioni delle Unités des Communes valdôtaines (01))

1. Fino alla ricostituzione degli organi delle Unités des Communes valdôtaines (01) ai sensi dell'art. 123, le Unités des Communes valdôtaines (01) continuano ad esercitare le funzioni ad esse attribuite dalla l.r. 91/1987, e successive modificazioni, e da altre leggi regionali.

2. Fino al termine di cui al comma 1, le Unités des Communes valdôtaines (01) continuano ad esercitare le funzioni ad esse delegate dai Comuni e dalla Regione ai sensi degli art. 3 e 4 della l.r. 91/1987, e successive modificazioni.

Art. 125

(Termini per l'adozione dello statuto e dei regolamenti)

1. Gli organi dell'Unité des Communes valdôtaines (01) deliberano il nuovo statuto entro il 30 giugno 2001 ed i regolamenti previsti dalla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo statuto (95).

1bis. Sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti delle Unités des Communes valdôtaines (01), limitatamente alle materie e discipline ad essi espressamente demandate, continuano ad applicarsi gli statuti e le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto con la stessa compatibili (96).

1ter. Dopo l'entrata in vigore dei nuovi statuti delle Unités des Communes valdôtaines (01), sono abrogate tutte le disposizioni di legge, diverse da quelle contenute nella presente legge, che prevedano espressamente competenze a specifici organi dell'Unité des Communes valdôtaines (01). Le relative competenze spettano all'organo individuato dallo statuto o, in assenza di espressa disposizione statutaria, alla Giunta della Comunità o ai dirigenti, nel rispetto del principio della separazione dei poteri (97).

Art. 126

(Disciplina transitoria in materia di accordi di programma)

1. Le disposizioni di cui all'art. 105 non si applicano agli accordi di programma in atto e a quelli i cui procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 127

(Intervento sostitutivo) (98)

1. Trascorsi inutilmente i termini di cui agli articoli 120, comma 1, 121, 122 e 125, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI CONTROLLI

Art. 128

[Controllo sugli atti] (99)

CAPO V

DISPOSIZIONI ABROGATIVE

Art. 129

(Abrogazioni)

1. La l.r. 91/1987e la l.r. 16/1994sono abrogate.

2. Gli art. 29 e 30 della l.r. 46/1993sono abrogati.

3. Gli art. 25, 26, 27, 28, 29 e 30 della l.r. 41/1994sono abrogati.

_______________________________________________________

NOTE

(*) L'art. 17, comma 1 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8 dispone che le parole "Presidente della Giunta regionale" ovunque ricorrano siano sostituite dalle parole "Presidente della Regione".

(**) Con decreto del Presidente della Regione n. 319 del 29 maggio 2002 ne è stata modificata la composizione a seguito dell'adesione dei Comuni di Aymavilles, Fénis, Nus e Saint-Marcel; i Comuni che ne fanno parte, da tale data, sono pertanto 16.

(***) Si veda, ora, la L.R. 6 agosto 2007, n. 19.

(01) Il comma 1 dell'art. 35 dispone che le parole: "Comunità montana" o "Comunità montane", ovunque ricorrano nella l.r. 54/1998, siano sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Unité des Communes valdôtaines" o "Unités des Communes valdôtaines", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

(02) Il comma 2 dell'art. 35 dispone che le parole: "segretario comunale" o "segretari comunali", ovunque ricorrano nella l.r. 54/1998, siano sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "segretario dell'ente locale" o "segretari degli enti locali", comprensive dell'articolo o della preposizione articolata necessari nel contesto.

(03) Ai sensi del comma 3 dell'art. 35 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6, il riferimento al numero degli abitanti è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Negli altri casi, ovunque ricorra nella l.r. 54/1998, tale riferimento è da intendersi effettuato alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente quello delle elezioni.

(04) Ai sensi del comma 4 dell'art. 35 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6, gli enti locali devono adeguare i propri statuti, regolamenti e atti organizzativi interni alle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, lettera rbis), 23, comma 4, 26, comma 2, e 52bis, come modificati dalla L.R. 6/2017, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. In applicazione degli art. 5, 116, 128 e 129 della Costituzione, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985 e ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, la Regione definisce con la presente legge il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta."

(1a) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

(1b) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'art. 2 recitava:

"6. I Comuni e le Comunità montane hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.".

(1c) Comma aggiunto dal comma 3 dell'art. 1 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

(1d) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 2 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

(1e) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 2 recitava:

"3. Le comunità locali sono ordinate in Comuni e Comunità montane, che ne rappresentano la forma associativa.".

(1f) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'art. 2 recitava:

"5. La Comunità montana è l'ente locale che rappresenta un livello intermedio per lo svolgimento delle funzioni comunali che meglio possono essere esercitate a un livello sovracomunale.".

(1g) Comma abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 7 dell'art. 2 recitava:

"7. I Comuni e le Comunità montane esercitano, con le modalità di cui alla presente legge, funzioni fra loro ripartite secondo il principio di sussidiarietà .".

(2) Comma così modificato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 16 agosto 2001, n.15.

Il comma 1 dell'articolo 7 era stato modificato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1 nel modo seguente:

l'espressione "entro il 31 dicembre 2000", introdotta dall'art.9, comma 1, della L.R. 3 gennaio 2000, n.1, è sostituita dall'espressione "entro il 30 giugno 2001".

Il comma 1 dell'articolo 7 era stato modificato dall'art.9, comma 1, della L.R.3 gennaio 2000, n.1 nel modo seguente:

l'espressione "entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge" è sostituita dall'espressione "entro il 31 dicembre 2000".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 7 recitava:

1. La Regione, per assicurare lo sviluppo armonico della comunità valdostana, esercita, nel rispetto dei principi generali della Costituzione, le funzioni di legislazione, programmazione e controllo nelle materie individuate dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione dello Statuto speciale, nonché le funzioni amministrative di interesse regionale individuate con legge regionale da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

(2a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 8 recitava:

"1. Nell'osservanza del principio di sussidiarietà, sono conferite ai Comuni tutte le funzioni amministrative nelle materie di cui agli art. 2 e 3 dello Statuto speciale, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni dei Comuni stessi, associati nelle Comunità montane, espressamente riservate alla Regione dalla legge regionale di cui all'art. 7, comma 1.".

(3) Comma così modificato dall'art. 29, comma 1, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

Il comma 1 dell'articolo 11 era stato modificato nel modo seguente dall'art. 2, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8:

al comma 1 dell'articolo 11 sono aggiunte, in fine, le parole "e previo parere favorevole delle commissioni consiliari competenti.";

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. Il conferimento delle funzioni amministrative di cui all'art. 8 è completato con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 7, comma 1, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali.".

(4) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 16 recitava:

"2. Il gonfalone e lo stemma sono approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta del Comune. La descrizione ed il facsimile dei medesimi sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. I Comuni che, all'entrata in vigore della presente legge, possiedono un proprio gonfalone ed un proprio stemma possono conservarli.".

(5) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 17 recitava:

"1. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto speciale, la Regione, sentite le popolazioni interessate, può, con legge, istituire nei propri territori nuovi Comuni e modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni e le loro denominazioni, con le modalità di cui al capo II della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano).".

(6) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 17 recitava:

"2. Non possono essere istituiti nuovi Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti."

(7) Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

(7a) Lettera sostituita dal comma 1 dell'art. 36 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 era già stata sostituita dall'art. 28, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"c) il Sindaco e, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Vicesindaco."

Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 recitava:

"c) il Sindaco ed il Vicesindaco."

(8) Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 8 dell'articolo 19 è stato successivamente così sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 5, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 8 dell'articolo 19 recitava:

"8. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di un ufficio di presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale."

Il comma 9 dell'articolo 19 è stato successivamente così modificato dall'art. 12, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 5, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 9 dell'articolo 19 recitava:

"9. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti nel regolamento.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 19 recitava:

"(Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, il loro stato giuridico e le cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono regolati dalla legge regionale.

3. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

5. Lo statuto comunale può prevedere che il Consiglio comunale si avvalga di un ufficio di Presidenza e di commissioni consiliari, costituiti con criterio proporzionale.

6. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti nel regolamento.".

(8a) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 4 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'art. 19 recitava:

"6. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato.".

(9) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 5 dell'articolo 19bis è stato successivamente così modificato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 6, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 5 dell'articolo 19bis recitava:

"5. Nei casi di sospensione dalla carica di consigliere previsti dall'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.".

Il comma 5bis dell'articolo 19bis è stato aggiunto dall'art. 4, comma 3, L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

(10) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 1 dell'articolo 19ter è stato successivamente così modificato dall'art. 31, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 7, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 1 dell'articolo 19ter recitava:

"1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che provvede anche alla convocazione del Consiglio. Qualora previsto dallo statuto, il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio eletto tra i consiglieri. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio."

(10a) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 5 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 19ter recitava:

"2. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione.".

(11) Articolo inserito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 2 dell'articolo 19quater è stato successivamente così modificato dall'art. 32, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 8, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 2 dell'articolo 19quater recitava:

"2. La prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto.".

Il comma 5 dell'articolo 19quater è stato successivamente così modificato dall'art. 32, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 8, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 5 dell'articolo 19quater recitava:

"5. Successivamente, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. La seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti.".

Il comma 6 dell'articolo 19quater è stato successivamente così modificato dall'art. 4, comma 4, della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 8, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 6 dell'articolo 19quater recitava:

"6. Ai sensi della normativa statale vigente, [nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,] il Consiglio, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale.".

(11a) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 37 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 19 quater recitava:

"2. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco, sino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta, sino all'elezione del Sindaco, dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi del comma 8bis dell'articolo 53 della l.r. 4/1995.".

(11b) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 19quater recitava:

"4. Ove i Consigli omettano di provvedere agli adempimenti di cui al comma 3, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione mediante la nomina di un commissario.".

(11c) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 37 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 19 quater recitava:

"5. Successivamente, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Consiglio procede all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo statuto; la seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo e con la nomina della Giunta o con la comunicazione dei suoi componenti. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Consiglio procede all'elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco, e all'approvazione degli indirizzi generali di governo.".

(12) Comma così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 20 recitava:

"1. Il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto comunale, è disciplinato dal regolamento, che prevede, in particolare:

a) le modalità di convocazione, su richiesta del Sindaco o di un numero di consiglieri o di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune stabilito dallo statuto;

b) le maggioranze necessarie per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni, nonché le modalità di votazione;

c) le modalità di presentazione e di discussione delle proposte;

d) le forme di pubblicità dei lavori del Consiglio e delle commissioni e dei relativi atti adottati.".

(13) Articolo sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

La lettera abis), del comma 2, dell'articolo 21 è stata inserita dall'art. 33, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

La lettera c), del comma 2, dell'articolo 21 è stata successivamente modificata dall'art. 4, comma 5, della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 10, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, la lettera c) del comma 2 dell'articolo 21 recitava:

"c) elezione della Commissione elettorale comunale, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;"

La lettera f), del comma 2, dell'articolo 21 è stata successivamente modificata dall'art. 1, comma 1, lettera a) della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 10, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, la lettera f) del comma 2 dell'articolo 21 recitava:

"f) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni".

La lettera ibis), del comma 2, dell'articolo 21 è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera b) della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

La lettera n), del comma 2, dell'articolo 21 è stata abrogata dall'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. 5 dicembre 2005, n. 1.

Nella formulazione precedente, introdotta dall'art. 10, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, la lettera n), del comma 2, dell'articolo 21 recitava:

"n) nomina dei rappresentanti del Comune in seno alla Comunità montana, nell'ipotesi di cui all'articolo 76, comma 1;".

Nella formulazione originaria, l'articolo 21 recitava:

"(Competenze del Consiglio comunale)

1. Il Consiglio comunale ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

a) statuto dell'ente e delle Associazioni dei Comuni di cui l'ente faccia parte;

b) regolamento del Consiglio;

c) bilancio preventivo e relative variazioni;

d) rendiconto;

e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;

f) istituzione e ordinamento dei tributi;

g) adozione dei piani territoriali e urbanistici;

h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.

2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 19, comma 1, e dall'art. 23, comma 1, e nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e funzioni di direzione amministrativa di cui agli art. 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, di cui all'art. 46, comma 2, lo statuto del Comune può attribuire al Consiglio comunale la competenza di ulteriori atti, tra i quali, in particolare:

a) regolamenti;

b) piani, programmi e progetti;

c) dotazione organica del personale;

d) partecipazione a società di capitali;

e) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

f) determinazione delle tariffe di cui alla lett. e);

g) acquisti e alienazioni immobiliari;

h) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;

i) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune.".

(13a) Lettera sostituita dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera h) del comma 2 dell'art. 21 recitava:

"h) bilancio preventivo e relazione previsionale e programmatica;".

(13b) Lettera modificata dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera i) del comma 2 dell'art. 21 recitava:

"i) rendiconto;".

(13c) Lettera sostituita dal comma 3 dell'art. 7 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera r) del comma 2 dell'art. 21 recitava:

"r) approvazione delle convenzioni di cui agli articoli 86 e 87.".

(13d) Lettera aggiunta dal comma 4 dell'art. 7 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

(13e) Lettera abrogata dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 3 dell'art. 21 recitava:

"d) partecipazione a società di capitali;".

(13f) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera e) del comma 3 dell'art. 21 recitava:

"e) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113;".

(13g) Lettera abrogata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera abis) del comma 2 dell'articolo 21 recitava:

"abis) elezione del Sindaco e della Giunta, ivi compreso il Vicesindaco, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;".

(14) La rubrica e il comma 1 dell'art. 21bis sono stati modificati dai commi 1 e 2 dell'art. 8 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art 21bis, inserito dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, recitava:

Art. 21bis

(Competenza degli organi degli enti locali in materia di finanze e contabilità)

1. Sono fatte salve le competenze attribuite agli organi degli enti locali dalla normativa regionale vigente in materia di finanze e contabilità.".

(15) Articolo interamente sostituito dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, nel modo seguente:

Art. 22

(Composizione e modalità di nomina della Giunta comunale)

1. La Giunta è composta dal Sindaco, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto. Lo statuto può stabilire il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.

2. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto.

3. Lo statuto può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

4. Lo statuto può altresì stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.".

Per le successive modifiche dei singoli commi vedi le note da (15a) a (15f).

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 22 recitava:

Art. 22

(Composizione della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori stabilito dallo statuto comunale.

2. Le modalità di nomina della Giunta comunale sono stabilite dallo statuto comunale.

3. Lo statuto comunale può prevedere la nomina ad assessori di cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

4. Lo statuto comunale può altresì stabilire l'incompatibilità tra la carica di consigliere e quella di assessore.".

(15a) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 38 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'articolo 22 era già stato sostituito dall'articolo 34, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero massimo di due assessori, scelti tra i consiglieri comunali. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, la Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero massimo di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, pari a:

a) due, nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;

b) tre, nei Comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti;

c) cinque, nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.".

Per le formulazioni precedenti vedi nota (15).

(15b) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 38 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1bis dell'articolo 22 era stato inserito dall'articolo 34, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1bis. In tutti i Comuni, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista che è risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 15 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco.".

(15c) Comma modificato dal comma 3 dell'articolo 5 della L.R. 22 dicembre 2021, n. 37.

Il comma 1ter dell'articolo 22 era già stato modificato dal comma 3 dell'art. 38 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18, nel modo seguente:

"1ter. Lo statuto può stabilire un numero di assessori superiore ai limiti previsti dal comma 1, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione del suddetto comma e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria. Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, non sono considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)."

ed era stato inserito dall'articolo 34, comma 3, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1ter. Lo statuto può stabilire un numero di assessori superiore ai limiti previsti dal comma 1, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto a quella derivante dall'applicazione del suddetto comma e previa attestazione dell'organo di revisione economico-finanziaria. Ai fini del rispetto dell'invarianza della spesa, non sono considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).".

(15d) Comma sostituito dal comma 4 dell'art. 38 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 2 dell'articolo 22 era già stato sostituito dall'articolo 34, comma 4, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"2. Le modalità di nomina della Giunta comunale sono stabilite dallo statuto comunale nonché, per i Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, dall'articolo 25bis."

Per le formulazioni precedenti vedi nota (15).

(15e) I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 22 sono stati abrogati dall'art. 34, comma 5, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Per la formulazione originaria vedi nota (15).

(15f) Comma aggiunto dal comma 6 dell'art. 34 della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

(16) Articolo così sostituito dall'art. 13, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 23 recitava:

"(Competenze della Giunta comunale)

1. La Giunta comunale determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del Comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio comunale.

2. La competenza degli atti di cui all'art. 21, comma 2, spetta di diritto alla Giunta comunale, qualora la competenza nell'adozione di tutti o di alcuni di tali atti non sia attribuita dallo statuto comunale al Consiglio comunale.".

(16a) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'art. 23 recitava:

"4. I Comuni di cui all'articolo 46, comma 4, che dimostrino la mancanza di figure professionali idonee, nell'ambito dei dipendenti, fatte salve le funzioni attribuite al segretario comunale, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono, attraverso apposite previsioni regolamentari, attribuire alla Giunta il potere di adottare atti di natura gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato annualmente in sede di approvazione del bilancio.".

(17) Comma così modificato dall'art. 14, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 24 recitava:

"1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco e imposta la propria azione secondo il principio della collegialità.".

(18) Comma così modificato dall'art. 12, comma 2, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 24 recitava:

"2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche."

(19) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 39 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La rubrica dell'art. 25 era già stata modificata dall'art. 35, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

Art. 25

(Elezione del Sindaco e del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti)".

Il comma 1 dell'art. 25 era già stata modificato dall'art. 35, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1. Il Sindaco ed il Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 25 recitava:

Art. 25

(Elezione del Sindaco e del Vicesindaco)

1. Il Sindaco ed il Vicesindaco sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, e sono membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale.".

(20) Articolo abrogato dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 25bis, come inserito dall'art. 36, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, recitava:

Art. 25bis

(Elezione del Sindaco e della Giunta nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco e la Giunta comunale, ivi compreso il Vicesindaco, sono eletti dal Consiglio comunale, tra i propri componenti, nella prima seduta successiva alle elezioni comunali, subito dopo la convalida degli eletti, e comunque entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza. I cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea eletti consiglieri comunali non possono ricoprire la carica di Sindaco o di Vicesindaco.

2. L'elezione di cui al comma 1 avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, contenente la lista dei candidati alle cariche di Sindaco, di Vicesindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco. Essa avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine sono indette due successive votazioni, da tenersi entro il termine di cui al comma 1. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza predetta, il Consiglio è sciolto a norma dell'articolo 70, comma 1, lettera c), numero 4bis).".

(21) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 10 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 26 recitava:

"2. Il Sindaco sovrintende alle funzioni statali e regionali conferite al Comune ed esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti. Al Sindaco, nei Comuni privi di figure di qualifica dirigenziale, oltre al segretario comunale, può essere attribuita la competenza in ordine ai provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi.".

(22) Comma abrogato dall'art. 15, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 26 recitava:

"4. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio provvede, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.".

(23) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 10 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Il comma 6 dell'art. 26 era già stato modificato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, e recitava:

"6. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione.".

Nella formulazione originaria, il comma 6 dell'articolo 26 recitava:

"6. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento del Sindaco ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi.".

(24) Comma così sostituito dall'art. 15, comma 3, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 7 dell'articolo 26 recitava:

"7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.".

(24a) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

(25) Comma sostituito dal comma 3 dell'art. 10 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Il comma 8bis dell'art. 26 era già stato modificato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1 e recitava:

"8bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco e agli assessori funzioni proprie. Può altresì delegare in via temporanea funzioni proprie agli assessori.".

Nella formulazione precedente, aggiunta dall'art. 15, comma 4, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 8bis dell'articolo 26 recitava:

"8bis. Il Sindaco può delegare al Vicesindaco funzioni proprie. Può altresì delegare in via temporanea funzioni proprie agli assessori."

(25a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 40 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'art. 27 era già stato modificato dall'art. 38, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1. Il Sindaco ed il Vicesindaco, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 27 recitava:

"1. Il Sindaco ed il Vicesindaco, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento, davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale.".

(25b) Comma abrogato dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1bis dell'art. 27 era già stato sostituito dal comma 1 dell'art. 11 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6, nel modo seguente:

"1bis. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione da parte del Consiglio comunale e presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale nella stessa seduta consiliare in cui viene eletto.".

Nella formulazione originaria, il comma 1bis dell'art. 27, come inserito dall'art. 38, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, recitava:

"1bis. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti il Sindaco, che assume le proprie funzioni all'atto della sua elezione, presta giuramento davanti al Consiglio comunale nella stessa seduta in cui viene eletto.".

(25c) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 40 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(25d) Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 28 recitava:

"(Provvedimenti contingibili ed urgenti del Sindaco)

1. Il Sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, provvede il Presidente della Giunta regionale con propria ordinanza o a mezzo di commissario.".

(25e) Comma modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 28 recitava:

"1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.".

(25f) Comma inserito dall'art. 1, comma 3, della L.R. 4 agosto 2017, n. 13.

(25g) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 28 recitava:

"2. Ove il Sindaco non provveda, o nei casi in cui sia interessato un ambito sovracomunale, provvede il Presidente della Regione con propria ordinanza o mediante la nomina di un commissario ad acta.".

(26) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 41 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La rubrica dell'art. 30 era già stata sostituita dal comma 1 dell'art. 39 della L.r. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

(Competenze del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti)

Il comma 1 dell'art. 30 era già stato sostituito dall'art. 39, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1. Nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e, nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.".

Il comma 2 dell'art. 30 era stato abrogato dall'art. 17, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 3 dell'art. 30 era stato abrogato dall'art. 39, comma 3, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione originaria l'art. 30 recitava:

Art. 30

(Competenze del Vicesindaco)

1. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge.

2. Il Sindaco può altresì delegare, in via temporanea o permanente, al Vicesindaco funzioni proprie.

3. Il Vicesindaco assume di diritto la carica di assessore comunale.".

(27) Articolo inserito dall'art. 18, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8. Per le modifiche alle singole parti dello stesso articolo, vedi le note da (27a) a (27f).

(27a) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 42 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La rubrica dell'articolo 30bis era già stata modificata dall'art. 40, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"(Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati)".

Nella formulazione originaria, inserita dall'art. 18, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, la rubrica dell'articolo 30bis recitava:

"(Durata del mandato del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale e limitazione dei mandati)"

(27b) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 42 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il comma 1 dell'articolo 30bis era già stato modificato dall'art. 40, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"1. Il Sindaco, il Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, nonché il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni.".

Nella formulazione originaria, inserita dall'art. 18, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 1 dell'articolo 30bis recitava:

"1. Il Sindaco, il Vicesindaco e il Consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni e il mandato decorre dalla data delle elezioni.".

(27c) Comma modificato dall'art. 40, comma 3, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione originaria, inserita dall'art. 18, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 2 dell'articolo 30bis, recitava:

"2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".

(27d) Comma modificato dall'art. 40, comma 4, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione originaria, inserita dall'art. 18, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 3 dell'articolo 30bis, recitava:

"3. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.".

(27e) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 13 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

(27f) Comma abrogato dall'art. 40, comma 5, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione originaria, inserita dall'art. 18, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 4 dell'articolo 30bis, recitava:

"4. Il numero dei mandati di cui ai commi 2 e 3 è calcolato a partire dalle prime elezioni effettuate in ciascun Comune ai sensi della l.r. 4/1995.".

(27g) Articolo abrogato dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, inserita dall'art. 41, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, l'art. 30bis1, recitava:

Art. 30bis1

(Sostituzione del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti) (27g)

1. Nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti, il Vicesindaco, eletto dal Consiglio comunale contestualmente al Sindaco e alla Giunta, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo.".

(28) Articolo inserito dall'art. 19, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

(28a) Rubrica modificata dal comma 1 dell'art. 43 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La rubrica dell'articolo 30ter era già stata modificata dall'art. 42, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, nel modo seguente:

"(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Decadenza della Giunta).".

Nella formulazione originaria, inserita dall'art. 19, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, la rubrica dell'articolo 30ter recitava:

"(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco e del Vicesindaco. Decadenza della Giunta)"

(28b) Comma inserito dal comma 2 dell'art. 43 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

(28c) Articolo abrogato dalla lettera e) del comma 2 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La rubrica dell'art. 30ter1 era già stata modificata dall'art. 14, comma 1, della L.R. 15 maggio 2017, n. 6, nel modo seguente:

(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti. Decadenza della Giunta. Sostituzione di singoli componenti della Giunta)

Il comma 2 dell'art. 30ter1 era già stato modificato dal comma 2 dell'art. 14 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6, nel modo seguente:

"2. Il Sindaco e la Giunta decadono altresì nel caso in cui oltre la metà degli assessori cessi dalla carica per qualsiasi causa.".

Il comma 3 era già stato modificato dal comma 3 dell'art. 14 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6, nel modo seguente:

3. La decadenza di cui ai commi 1 e 2 ha effetto dalla elezione del nuovo Sindaco e della nuova Giunta.

Nella formulazione originaria, inserita dall'art. 43, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, l'art. 30ter1, recitava:

Art. 30ter1

(Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti. Decadenza della Giunta)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade.

2. La Giunta decade altresì nel caso in cui oltre la metà degli assessori cessi dalla carica per qualsiasi causa.

3. La decadenza di cui ai commi 1 e 2 ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

4. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Consiglio su proposta del Sindaco.".

(29) Articolo inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 2 dell'articolo 30quater è stato successivamente così modificato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 20, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 2 dell'articolo 30quater recitava:

"2. Il Sindaco, il Vicesindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 70, comma 3.".

(29a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 44 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Il testo originario del comma 2 dell'art. 30quater, inserito dall'art. 20, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, recitava:

"2. Il Sindaco, il Vicesindaco nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 70, comma 3.".

(29b) Articolo abrogato dalla lettera f) del comma 2 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

La rubrica dell'art. 30quater1 era già stata modificata dall'art. 15, comma 1, della L.R. 15 maggio 2017, n. 6, nel modo seguente:

"(Mozione di sfiducia costruttiva nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)".

Nella formulazione originaria, inserita dall'art. 44, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1, l'art. 30quater1, recitava:

Art. 30quater 1

(Mozione di sfiducia costruttiva, revoca e sostituzione nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti)

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere la proposta di un nuovo documento programmatico, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta, ivi compreso il Vicesindaco.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.".

(30) Articolo così sostituito dall'art. 21, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 31 recitava:

"(Astensione dalle deliberazioni)

1. I componenti degli organi collegiali dei Comuni devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.

2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al Segretario comunale.".

(31) Articolo sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 2 dell'articolo 33 è stato successivamente così modificato dall'art. 21, comma 1, della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 22, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 2 dell'articolo 33 recitava:

"2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.".

Il comma 3 dell'articolo 33 era stato così modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3:

"3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione, e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 33 recitava:

"(Statuto comunale)

1. Ogni Comune adotta il proprio statuto.

2. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.

3. [Dopo l'espletamento positivo del controllo di legittimità,] lo statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione, e affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Copia dello statuto è inviata alla Presidenza della Giunta regionale, presso i cui uffici è tenuta la raccolta degli statuti comunali.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche alle modifiche statutarie.".

(31a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 16 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 33 recitava:

"3. Lo statuto è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla data della sua affissione. Lo statuto è inoltre pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, con oneri a carico della Regione.".

(31b) Comma così sostituito dall'art. 46, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 34 recitava:

"2. Lo statuto, nel rispetto del Trattato di Amsterdam, prevede forme di promozione della parità tra uomini e donne.".

(32) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 5 dell'articolo 34 recitava:

"5. Nei Comuni individuati dalla legge regionale, in applicazione dell'art. 40 bis dello Statuto speciale, lo statuto comunale prevede forme di salvaguardia delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca.".

(33) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 35 recitava:

"1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto comunale, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento dei propri organi, per il funzionamento degli uffici e per l'esercizio delle proprie funzioni.".

(33a) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 17 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

(33b) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'art. 36 recitava:

"1. I Comuni valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative con il Comune sono disciplinati dallo statuto comunale, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge.".

(34) Comma così sostituito dall'art. 25, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 36 recitava:

"2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, devono essere previste adeguate forme di partecipazione degli interessati, secondo le modalità stabilite dallo statuto comunale, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).".

(35) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 4 dell'articolo 37 recitava:

"4. Il regolamento comunale, nel rispetto dei principi di cui al regolamento regionale 17 giugno 1996, n. 3 (Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi), assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione.".

(36) Comma così modificato dall'art. 27, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 38 recitava:

"1. L'azione del Comune si conforma ai principi dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione, secondo criteri di trasparenza, di pubblicità e di partecipazione, ed ai principi stabiliti dalla l.r. 59/1991.".

(36a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 19 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 40 recitava:

"3. L'indizione e l'esito del referendum abrogativo sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e nel Bollettino ufficiale della Regione.".

(36b) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 20 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

(36c) Comma inserito dal comma 11 dell'articolo 12 della L.R. 21 dicembre 2022, n. 32.

(37) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 47 recitava:

"(Mobilità del personale)

1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la mobilità del personale tra gli enti di cui all'art. 1 della l.r. 45/1995, come modificata dalla l.r. 17/1996.

2. La mobilità del personale può anche essere temporanea, finalizzata allo studio ed alla realizzazione di obiettivi specifici.".

(38) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

L'articolo 48 era già stato sostituito dall'art. 28, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, nel modo seguente:

"Art. 48

(Personale con qualifica dirigenziale)

1. Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nelle Comunità montane possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale da ricoprirsi con le modalità di cui alla l.r. 45/1995."

Il comma 1 dell'articolo 48 è stato successivamente così modificato dall'articolo 4, comma 2, della L.R. 29 settembre 2015, n. 17.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 28, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 1 dell'articolo 48 recitava.

"1. Nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nelle Comunità montane [e nel Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM)] possono essere istituiti posti di qualifica dirigenziale da ricoprirsi con le modalità di cui alla l.r. 45/1995.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 48 recitava:

"(Tipologia degli enti)

1. Salvo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta), possono essere istituite qualifiche dirigenziali, da coprirsi con le modalità di cui alla l.r. 45/1995 o con le procedure di mobilità di cui all'art. 47, nelle Comunità montane e nei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni.".

(39) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 22 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

L'articolo 49 era già stato sostituito dall'art. 29, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, nel modo seguente:

"Art. 49

(Segretari dei Comuni e delle Comunità montane)

1. Ai segretari dei Comuni e delle Comunità montane si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla l.r. 46/1998 e al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari dei Comuni e delle Comunità montane della Valle d'Aosta).".

Nella formulazione originaria, l'articolo 49 recitava:

"(Segretari comunali)

1. Ai segretari comunali, facenti parte del comparto unico del pubblico impiego di cui all'art. 44, si applicano le norme di cui alla l.r. 46/1998.".

(40) Articolo inserito dall'art. 30, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 2 dell'art. 49bis è stato, in seguito, sostituito dal comma 1 dell'art. 23 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 49bis recitava:

"2. Il segretario, i responsabili degli uffici e dei servizi e il responsabile del servizio finanziario esprimono altresì i pareri, i visti e le attestazioni previste dalla normativa regionale vigente in materia finanziaria e contabile, nonché dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.".

(40a) Articolo abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 51recitava:

Art. 51

(Strumenti per la formazione del personale)

1. Ai fini di cui all'art. 50, gli enti facenti parte del comparto di cui all'art. 44 possono avvalersi dell'Agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione) per la formazione del personale e dei dirigenti pubblici.

2. La Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, definisce gli indirizzi della formazione del personale, le modalità organizzative, le risorse ad essa destinate e le modalità di compartecipazione finanziaria degli enti locali.".

(41) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 24 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

L'articolo 52bis era stato inserito dall'art. 7, comma 2, della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3 e recitava:

"Art. 52bis

(Pubblicazione degli atti)

1. Le deliberazioni degli enti locali sono pubblicate all'albo dell'ente entro otto giorni dalla data della loro adozione. La durata della pubblicazione è di quindici giorni, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni degli enti e degli organismi strumentali degli enti locali sono pubblicate all'albo dell'ente locale. Le deliberazioni delle Associazioni dei Comuni sono pubblicate all'albo del Comune in cui ha sede l'Associazione.".

(42) Articolo inserito dall'art. 7, comma 3, della L.R. 21 gennaio 2003, n. 3.

(42a) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 25 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

(42b) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 26 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 56, recitava:

" Art. 56

(Esercizio associato delle funzioni comunali)

1. Nei casi di esercizio associato delle funzioni comunali attraverso le Comunità montane, di cui all'art. 83, i Comuni trasferiscono alle Comunità montane le risorse finanziarie necessarie all'esercizio di tali funzioni.".

(42c) La rubrica e il comma 1 dell'articolo 58 sono stati così modificati dall'art. 31, comma 8, della L.R. 11 dicembre 2015, n. 19.

Nella formulazione originaria, l'articolo 58 recitava:

"(Norme in materia finanziaria [e contabile])

1. Le norme in materia finanziaria [e contabile] degli enti locali della Valle d'Aosta sono stabilite dalla legge regionale.".

(43) Articolo così sostituito dall'art. 31, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 61 recitava:

"(Composizione)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è composto dai Sindaci dei Comuni e dai Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta ed è presieduto da uno dei suoi membri.".

(44) Articolo così sostituito dall'art. 32, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 62 recitava:

"(Costituzione)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali è costituito e insediato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura comunale.".

(45) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

(46) Articolo così sostituito dall'art. 34, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 65 recitava:

"(Funzioni e competenze del Consiglio permanente degli enti locali)

1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.

2. In particolare, il Consiglio:

a) esamina argomenti di interesse generale per i Comuni e gli altri enti locali della Regione;

b) può proporre qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali nonché rivolgere alla Regione proposte ed istanze, alle quali l'Amministrazione regionale deve tempestivamente dare risposta;

c) esprime parere su tutti i disegni di legge regionali presentati al Consiglio regionale che interessino gli enti locali;

d) esprime parere su proposte di provvedimenti amministrativi a carattere generale o regolamentare ad esso sottoposti dalla Giunta regionale.

3. Al fine di consentire al Consiglio permanente degli enti locali l'espletamento delle sue funzioni, la Presidenza del Consiglio regionale provvede a trasmettere copia di tutti i disegni di legge regionali presentati.

4. I pareri del Consiglio permanente degli enti locali sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta. In mancanza, si intendono favorevoli.".

(46a) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 27 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione precedente il comma 1 dell'art. 65 recitava:

"1. Il Consiglio permanente degli enti locali formula pareri e proposte sull'attuazione della presente legge e, più in generale, sui rapporti tra Regione ed enti locali.".

(46b) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 27 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

(47) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 28.

Nella formulazione originaria, la lettera c) del comma 2 dell'articolo 66 recitava:

"c) si concorre alla determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale assegna ai Comuni ed agli altri enti locali;"

(48) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L.R. 2 dicembre 2008, n. 28.

Il comma 3 dell'articolo 66 era stato sostituito nel modo seguente dall'art. 4, comma 1, della L.R. 20 luglio 2004, n. 13:

"3. Le riunioni di cui al comma 1 sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della Regione quando sono depositati il piano regionale economico-finanziario (PREFIN), il disegno di legge finanziaria regionale, i disegni di legge concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione ed i disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica evidenziate nel PREFIN.".

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 66 recitava:

"3. Le riunioni di cui al comma 1 sono obbligatoriamente convocate dal Presidente della Giunta regionale quando sono depositati il disegno di legge finanziaria regionale e i disegni di legge regionali concernenti il bilancio annuale e pluriennale della Regione.".

(48°) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 28 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 6 dell'art. 66 recitava:

"6. Il Presidente della Regione svolge annualmente, contestualmente alla presentazione del bilancio di previsione, un rapporto sulle attività previste dal presente articolo.".

(49) Articolo così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 68 recitava:

"(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutte le norme regionali che prevedono forme di partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione, quali intese, accordi, pareri e consultazioni.".

(50) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 69 recitava:

"(Controlli sugli atti)

1. Il controllo sugli atti dei Comuni, delle Comunità montane, degli altri enti locali, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle consorterie è esercitato dalla Regione, ai sensi dell'art. 43, comma primo, dello Statuto speciale.

2. All'esercizio dei controlli provvede la struttura dirigenziale individuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 8 della l.r. 45/1995, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge regionale da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.".

(51) Articolo inserito dall'art. 36, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

(52) Articolo sostituito dall'art. 37, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

I numeri 1, 2 e 4, lettera c), del comma 1, dell'articolo 70 sono stati successivamente così modificati dall'articolo 47, comma 1, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 37, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, i numeri 1, 2 e 4, lettera c), del comma 1, dell'articolo 70 recitavano:

"1) contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco;

2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, nel caso in cui il Vicesindaco eletto non sia più in carica o del Vicesindaco, nel caso in cui quest'ultimo abbia assunto la carica di Sindaco;

4) mancata nomina della Giunta da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco, nel caso in cui lo statuto preveda tale modalità di nomina;".

Il numero 4bis, lettera c), del comma 1, dell'articolo 70 è stato successivamente inserito dall'articolo 47, comma 2, della L.R. 19 gennaio 2015, n. 1.

Nella formulazione originaria, l'articolo 70 recitava:

"(Controlli sugli organi)

1. Ai sensi dell'art. 43, comma secondo, dello Statuto speciale, la legge regionale disciplina, con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi dello Stato, le modalità di scioglimento e sospensione dei Consigli comunali e degli organi degli altri enti locali.

2. Restano riservati allo Stato i provvedimenti di cui al comma 1, allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico, con particolare riferimento a quanto previsto dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme gravi di manifestazioni di pericolosità sociale), e successive modificazioni.

3. Il parere previsto dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282 (Armonizzazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta) è espresso dal Consiglio regionale.".

(52a) Numeri modificati dal comma 1 dell'art. 45 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria, i numeri 1), 2) e 4) della lettera c) del comma 1, recitavano:

"1) contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vicesindaco, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

2) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, nel caso in cui il Vicesindaco eletto non sia più in carica o del Vicesindaco, nel caso in cui quest'ultimo abbia assunto la carica di Sindaco, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

4) mancata nomina della Giunta da parte del Consiglio, entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco, nel caso in cui lo statuto preveda tale modalità di nomina, nei Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;".

(52d) Numero abrogato dalla lettera g) del comma 2 dell'art. 55 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18.

Nella formulazione originaria il numero 4bis della lettera c) del comma 1 dell'art. 70, come inserito dal comma 2 dell'art. 45 della L.R. 6 dicembre 2019, n. 18, recitava:

"4bis) mancata elezione del Sindaco, del Vicesindaco e della Giunta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza, nei Comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti;".

(52c) Lettera sostituita dal comma 1 dell'art. 29 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d) del comma 1 dell'art. 70 recitava:

"d) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.".

(53) Articolo inserito dall'art. 38, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

(54) Articolo inserito dall'art. 39, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

(54a) Articolo inserito dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

(54b) Capo abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del capo I del titolo I della parte IV recitava:

"CAPO I

COMUNITA' MONTANA (54c)

Art. 71

(Definizione)

1. Le Comunità montane sono enti locali finalizzati all'esercizio in modo associato delle funzioni comunali nonché dei servizi di base dei cittadini, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti del livello di governo locale, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle condizioni socio-territoriali.

2. Le Comunità montane rappresentano altresì lo strumento di attuazione della politica regionale per la montagna.

3. Ai fini degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea o dalle leggi statali e regionali, l'intero territorio della regione è considerato montano.

Art. 72

(Programmazione)

1. Le Comunità montane formulano proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse comprensoriale e del coordinamento dei servizi a loro affidati.

2. Adottano, altresì, propri programmi pluriennali di carattere sia generale sia settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni.

Art. 73

(Individuazione)

1. La Comunità montana associa i Comuni che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comune. Tutti i Comuni della Valle d'Aosta, ad eccezione di Aosta, appartengono ad una Comunità montana, concorrendone al finanziamento (55).

2. I limiti amministrativi delle Comunità montane coincidono con i limiti esterni dei Comuni membri.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, le Comunità montane sono le seguenti:

a) Valdigne - Mont Blanc: Courmayeur, La Salle, La Thuile, Morgex, Pré-Saint-Didier;

b) Grand Paradis: Arvier, Avise, Aymavilles, Cogne, Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges, Sarre, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Valgrisenche, Valsavarenche, Villeneuve;

c) Grand Combin: Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Gignod, Ollomont, Oyace, Roisan, Saint-Oyen, Saint-Rhémy-en-Bosses, Valpelline;

d) Mont Emilius: Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel;

e) Monte Cervino: Antey-Saint-André, Chambave, Chamois, Châtillon, Emarèse, La Magdeleine, Pontey, Saint-Denis, Saint-Vincent, Torgnon, Valtournenche, Verrayes;

f) Evançon: Arnad, Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Champdepraz, Issogne, Montjovet, Verrès;

g) Mont Rose (56): Bard, Champorcher, Donnas, Fontainemore, Hône, Lillianes, Perloz, Pontboset, Pont-Saint-Martin;

h) Walser-Alta valle del Lys: Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean.

4. Lo statuto delle Comunità montane determina l'eventuale variazione delle denominazioni di cui al comma 3.

Art. 74

(Modificazioni territoriali)

1. L'appartenenza di un Comune ad una Comunità montana può essere modificata con decreto del Presidente della Regione (*) se il Comune risulta confinante con altra Comunità montana, a seguito di deliberazioni del Consiglio del Comune interessato nonché dei Consigli delle Comunità interessate, adottate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

2. Con analoga procedura possono essere istituite nuove Comunità montane o se ne può attuare la fusione e la modificazione.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, lo statuto comunale può prevedere la consultazione diretta della popolazione.

Art. 75

(Organi) (57)

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio dei sindaci e il Presidente.

Art. 76

(Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità) (58)

Art. 77

(Competenze del Consiglio della Comunità) (59)

Art. 78

(Composizione della Giunta della Comunità) (60)

Art. 79

(Competenze della Giunta della Comunità) (61)

Art. 80

(Presidente della Comunità montana di cui all'articolo 75, comma 1) (62)

Art. 81

(Incompatibilità e ineleggibilità) (63)

Art. 81bis

(Consiglio dei Sindaci) (64)

1. Il Consiglio dei Sindaci è composto dai Sindaci dei Comuni membri o da un loro delegato scelto fra i componenti della Giunta comunale.

2. Il Consiglio dei Sindaci compie tutti gli atti che lo statuto non riservi al Presidente e che non rientrino nella competenza dei dirigenti ai sensi dell'articolo 46.

3. Spetta in ogni caso al Consiglio dei Sindaci l'approvazione dei seguenti atti:

a) esame della condizione dei componenti del Consiglio;

b) statuto dell'ente;

c) statuto delle aziende speciali;

d) regolamenti;

e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;

f) rendiconto;

g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;

h) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;

i) regolazione dei servizi pubblici locali di cui agli articoli 113 e 113bis ed individuazione delle loro forme di gestione;

j) atti di programmazione e indirizzo;

k) dotazione organica del personale;

l) partecipazione a società di capitali;

m) criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

n) acquisti e alienazioni di beni immobili;

o) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.

4. Ai membri del Consiglio dei Sindaci si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Sindaco e il Vicesindaco dalla l.r. 4/1995, in quanto compatibili.

Art. 81ter

(Presidente della Comunità montana di cui all'articolo 75, comma 2) (65)

1. Esercita la funzione di Presidente della Comunità montanea uno dei membri del Consiglio dei Sindaci eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, entro trenta giorni dalle elezioni generali comunali.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, le modalità di elezione e di revoca del Presidente sono stabilite dallo statuto.

3. Lo statuto della Comunità montana può prevedere la rotazione della presidenza tra i componenti del Consiglio.

4. Il Presidente rappresenta la Comunità montana, convoca e presiede il Consiglio dei Sindaci.

5. Lo statuto può prevedere che un vicepresidente, eletto con le modalità stabilite per l'elezione del Presidente, sostituisca il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 81quater

(Assemblea dei consiglieri) (66)

1. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana al fine di acquisirne il parere in merito. Il parere, non vincolante, è espresso quale che sia il numero dei presenti.

2. Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana sono chiamati ad esprimere parere, definendone altresì le modalità.

Art. 81quinquies

(Diritti dei consiglieri comunali) (67)

1. I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana hanno libero accesso agli uffici della Comunità e hanno diritto di ottenere gli atti e le notizie utili all'espletamento del loro mandato, nonché di essere informati sull'attività del Consiglio dei Sindaci.

2. Essi hanno inoltre diritto di presentare al Consiglio dei Sindaci interrogazioni, interpellanze e mozioni.

3. I consiglieri che hanno presentato interrogazioni, interpellanze e mozioni hanno diritto di partecipare alle adunanze del Consiglio dei Sindaci per la discussione delle stesse, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Art. 82

(Funzioni di derivazione regionale)

1. Le funzioni conferite dalla Regione ai Comuni ai sensi della parte I, titolo III, sono, di norma, esercitate dai Comuni in forma associata attraverso le Comunità montane.

Art. 83

(Esercizio associato delle funzioni comunali)

1. Le funzioni di competenza comunale che, per le loro caratteristiche tecniche e dimensionali, non possono essere svolte in modo ottimale dai Comuni sono da questi esercitate attraverso le Comunità montane.

2. In particolare, possono essere esercitate in forma associata le seguenti funzioni:

a) gestione del personale;

b) gestione degli appalti;

c) sistema informativo territoriale;

d) polizia locale;

e) realizzazione e gestione degli acquedotti;

f) servizi scolastici;

g) servizi socio-assistenziali;

h) raccolta di rifiuti solidi urbani;

i) realizzazione e gestione di impianti di fognatura e depurazione;

l) viabilità di rilievo intercomunale;

m) servizio di sgombero della neve;

n) localizzazione, realizzazione e gestione degli impianti di telecomunicazione;

o) gestione dei sentieri e della viabilità montana;

p) gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;

q) realizzazione e gestione degli impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico e di rilevanza sovracomunale;

r) servizi di protezione civile.

3. L'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 2 comprende anche, ove necessario, la competenza della Comunità montana allo svolgimento delle relative procedure espropriative e di asservimento per pubblica utilità.

Art. 84

(Ruolo della Regione) (68)

1. Con deliberazioni della Giunta regionale, da adottarsi d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e previo parere delle commissioni consiliari competenti, sono individuate le funzioni di cui all'articolo 83, che devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane, nonché eventuali soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio delle funzioni stesse da parte delle Comunità montane.

Art. 85

(Ruolo dei Comuni) (69)

1. Entro i termini stabiliti dalle deliberazioni di cui all'articolo 84, il Consiglio comunale delibera l'esercizio, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che, sulla base di quanto stabilito dalle suddette deliberazioni, devono essere esercitate obbligatoriamente in forma associata.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione, mediante la nomina di un commissario. I provvedimenti del commissario sono adottati previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Art. 86

(Convenzioni)

1. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da apposite convenzioni tra i Comuni e le Comunità montane interessate.

2. Nelle convenzioni di cui al comma 1 sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.

Art. 87

(Delega temporanea di funzioni)

1. La Comunità montana svolge comunque, con carattere sussidiario e temporaneo, funzioni di competenza regionale o comunale quando la Regione o un Comune ne facciano richiesta e quando sia stato definito l'oggetto e siano stati stabiliti la durata e i rispettivi obblighi di carattere finanziario e organizzativo.

Art. 88

(Autonomia statutaria)

1. Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto, secondo le modalità di cui all'articolo 33 (70).

2. Oltre a quanto disposto dal presente capo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo III.

Art. 89

(Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità) (71)

Art. 89bis

(Regolamento per il funzionamento del Consiglio dei Sindaci) (72)

1. Il funzionamento del Consiglio dei Sindaci è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, in quanto compatibili.

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina l'esercizio dei diritti dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 81 quinquies e prevede i casi e le modalità di convocazione del Consiglio dei Sindaci allargato alle Giunte e/o ai Consigli dei Comuni membri della Comunità montana, anche su richiesta di tali organi, nonché dell'Assemblea dei consiglieri di cui all'articolo 81quater.

3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento, e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

Art. 90

(Istituti di partecipazione e di democrazia diretta)

1. Alle Comunità montane si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla parte II, titolo IV, capo I.

Art. 91

(Uffici e personale)

1. La Comunità montana dispone di propri uffici e personale. Ad essi si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui alla parte II, titolo V.

2. La Comunità montana presta assistenza tecnica ai Comuni membri che la richiedano e che non dispongano delle necessarie risorse tecniche e di personale, con servizi appositi volti all'attuazione di procedimenti amministrativi, alla realizzazione di studi e ricerche, allo svolgimento di azioni che richiedano competenze tecniche specialistiche altrimenti non disponibili.

3. La Comunità montana, per l'attuazione di programmi o progetti speciali, può richiedere alla Regione o ai Comuni l'attribuzione di personale qualificato necessario per una durata determinata. La definizione delle modalità organizzative e finanziarie relative è precisata in apposita convenzione tra la Comunità montana, la Regione o i Comuni (73).

Art. 92

(Segretario) (74)

(54c) Le Comunità montane della Valle d'Aosta sono state soppresse con effetto dalla data di costituzione delle Unités des Communes Valdôtaines istituite ai sensi della L.R. 5 agosto 2014, n. 6.

(55) Comma così modificato dall'art. 40, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 73 recitava:

"1. La Comunità montana associa i Comuni che condividono un territorio e obiettivi di sviluppo comune. Tutti i Comuni della Valle d'Aosta, ad eccezione di Aosta, appartengono ad una Comunità montana.".

(56) Denominazione così modificata con deliberazione del Consiglio della Comunità montana n. 5 del 26 febbraio 2003, ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 73. Nella formulazione originaria, la denominazione era la seguente: "Monte Rosa".

(57) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 6, della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

L'articolo 75 era stato modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31 che ha abrogato i commi 1, 3 e 4.

L'articolo 75 era già stato sostituito dall'art. 41, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8 nel modo seguente:

"(Organi)

1. Sono organi della Comunità montana: il Consiglio della Comunità, la Giunta della Comunità e il Presidente, disciplinati dagli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 89.

2. A decorrere dalle elezioni generali comunali del 2005, sono organi della Comunità montana: il Consiglio dei Sindaci, il Presidente e l'Assemblea dei Consiglieri, disciplinati dagli articoli 81bis, 81ter, 81quater, 81quinquies e 89bis.

3. Quanto previsto al comma 2 non si applica solo nel caso in cui non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni generali comunali del 2005 la maggioranza qualificata, cioè i due terzi arrotondati per eccesso, dei Consigli comunali dei Comuni membri della Comunità montana di appartenenza si esprima in senso contrario.

4. Nel caso di cui al comma 3, gli organi della Comunità montana rimangono quelli previsti al comma 1 fino a decisione diversa da parte dei Consigli comunali, da esercitarsi con le modalità di cui al comma 3 e i cui effetti avranno decorrenza dalle prime elezioni generali comunali successive.";

Nella formulazione originaria, l'articolo 75 recitava:

"(Organi)

1. Sono organi della Comunità montana:

a) il Consiglio della Comunità;

b) la Giunta della Comunità;

c) il Presidente.".

(58) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, l'articolo 76 recitava:

"(Composizione e durata in carica del Consiglio della Comunità)

1. Fanno parte del Consiglio della Comunità montana il Sindaco o il Vicesindaco di ciascun Comune, oltre a due rappresentanti di ciascun Comune, designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza del Consiglio comunale.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni.

3. Ogni Comune provvede a nominare i propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana in coincidenza con il rinnovo del Consiglio comunale.".

(59) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Il comma 2 dell'articolo 77 era stato sostituito nel modo seguente dall'art. 42, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8:

"2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

a) esame della condizione degli eletti;

b) statuto dell'ente;

c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;

d) regolamento del Consiglio;

e) bilancio preventivo, relazione previsionale e programmatica;

f) rendiconto;

g) costituzione, modificazione e soppressione delle forme di collaborazione di cui alla parte IV, titolo I;

h) atti di programmazione e di indirizzo;

i) convenzioni di cui agli articoli 86 e 87;

j) determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 77 recitava:

"(Competenze del Consiglio della Comunità)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio ha competenza rispetto ai seguenti atti fondamentali:

a) statuto dell'ente;

b) regolamento del Consiglio;

c) bilancio preventivo e relative variazioni;

d) rendiconto;

e) costituzione, modificazione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;

f) atti di programmazione e di indirizzo;

g) modalità di partecipazione finanziaria ed operativa dei Comuni membri.

3. Nel rispetto del principio della separazione tra funzioni di direzione politica e direzione amministrativa, lo statuto della Comunità montana può attribuire al Consiglio la competenza di ulteriori atti.".

(60) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Il comma 1 dell'articolo 78 era stato così modificato dall'art. 43, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8:

1. La Giunta della Comunità è composta dal Presidente e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri della Comunità montana, stabilito dallo statuto.

L'art. 43, comma 2, della L.R. 8/2003 aveva aggiunto il comma 3bis che così recitava:

"3bis. Lo statuto può prevedere che la Giunta sia composta da membri di diritto. In tal caso, lo statuto provvede ad individuarli o a stabilire i criteri per la loro individuazione da parte dei Comuni membri.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 78 recitava:

"(Composizione della Giunta della Comunità)

1. La Giunta della Comunità è composta dal Presidente e da un numero [ pari] di assessori, scelti tra i consiglieri della Comunità montana, stabilito dallo statuto.

2. Le modalità di nomina della Giunta sono stabilite dallo statuto della Comunità montana.

3. Per l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta della Comunità si applicano le disposizioni di cui all'art. 24.".

(61) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, l'articolo 79 recitava:

"(Competenze della Giunta della Comunità)

1. La Giunta della Comunità compie tutti gli atti che la legge e lo statuto non riservino al Consiglio o al Presidente e che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi della presente legge e della l.r. 45/1995.".

(62) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

La rubrica dell'articolo 80 era stata sostituita nel modo seguente dall'art.44, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n.8:

"(Presidente della Comunità montana di cui all'articolo 75, comma 1)".

Nella formulazione originaria, l'articolo 80 recitava:

"(Presidente)

1. Esercita la funzione di Presidente della Comunità montana uno dei membri del Consiglio eletto a maggioranza assoluta dei membri assegnati al Consiglio stesso.

2. Lo statuto della Comunità montana può prevedere la rotazione del Presidente tra i componenti del Consiglio.

3. Il Presidente firma gli atti non di competenza dei dirigenti e rappresenta legalmente la Comunità montana.

4. Un vicepresidente, eletto con la medesima procedura di cui al comma 1, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.".

(63) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Il comma 3 dell'articolo 81 era stato sostituito nel modo seguente dall'art. 45, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8:

"3. Non possono far parte della Giunta della Comunità il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Presidente.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 81 recitava:

"(Incompatibilità e ineleggibilità)

1. Ai consiglieri delle Comunità montane si applicano le norme di incompatibilità e di ineleggibilità previste per i consiglieri comunali dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e successive modificazioni.

2. Ai Presidenti e Vicepresidenti delle Comunità montane si applicano le norme di incompatibilità e di ineleggibilità previste per il Sindaco ed il Vicesindaco dalla l.r. 4/1995.

3. Ai membri della Giunta della Comunità montana si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 9, della l.r. 4/1995.".

(64) Articolo inserito dall'art. 46, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

La lettera c), del comma 3, dell'articolo 81bis è stata successivamente così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera a) della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 46, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, la lettera c), del comma 3, dell'articolo 81bis recitava:

"c) statuto delle aziende speciali e delle istituzioni;"

La lettera i), del comma 3, dell'articolo 81bis è stata successivamente così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera b) della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 46, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, la lettera c), del comma 3, dell'articolo 81bis recitava:

"i) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113;"

(65) Articolo inserito dall'art. 47, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

(66) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 7, della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 48, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, l'articolo 81quater recitava:

"(Assemblea dei Consiglieri)

1. I consiglieri dei Comuni facenti parte della Comunità montana costituiscono l'Assemblea dei consiglieri, organo consultivo della Comunità montana.

2. Il Consiglio dei Sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica, nonché del rendiconto della Comunità montana, è tenuto a convocare l'Assemblea dei consiglieri al fine di acquisirne il parere in merito. L'Assemblea è legalmente costituita quale che sia il numero dei presenti. Il parere dell'Assemblea non è vincolante.

3. Lo statuto della Comunità montana può stabilire ulteriori materie sulle quali l'Assemblea è chiamata a svolgere una funzione consultiva, definendo le modalità di esercizio di tale funzione.".

(67) Articolo inserito dall'art. 49, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

(68) Articolo così sostituito dall'art. 50, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

L'articolo 84 era già stato modificato dall'art. 15, comma 2, della L.R. 16 agosto 2001, n. 15 nel modo seguente:

"(Ruolo della Regione)

1. Entro il 31 dicembre 2001, con la medesima procedura di cui all'art. 11, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, approva i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle Comunità montane delle funzioni di cui all'art. 83, ivi compresa l'individuazione di soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni stesse, con le modalità di cui all'art. 85.".

e precedentemente modificato dall'art. 42, comma 2, della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1 nel modo seguente:

"(Ruolo della Regione)

1. Entro il 30 giugno 2001, con la medesima procedura di cui all'art. 11, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, approva i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle Comunità montane delle funzioni di cui all'art. 83, ivi compresa l'individuazione di soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni stesse, con le modalità di cui all'art. 85.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 84 recitava:

"(Ruolo della Regione)

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con la medesima procedura di cui all'art. 11, la Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, approva i criteri per l'esercizio in forma associata da parte delle Comunità montane delle funzioni di cui all'art. 83, ivi compresa l'individuazione di soglie e parametri, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni stesse, con le modalità di cui all'art. 85.".

(69) Articolo così sostituito dall'art. 51, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 85 recitava:

"(Ruolo dei Comuni)

1. Entro sei mesi dall'adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'art. 84, il Consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso le Comunità montane, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".

(70) Comma così sostituito dall'art. 52, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 88 recitava:

"1. Ogni Comunità montana adotta il proprio statuto, per la cui approvazione si applicano le procedure di cui all'art. 33, comma 2.".

(71) Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera c) della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, l'articolo 89 recitava:

"(Regolamento per il funzionamento del Consiglio della Comunità)

1. Il funzionamento del Consiglio della Comunità è disciplinato da un regolamento al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 20.".

(72) Articolo inserito dall'art.53, comma 1 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 3 dell'articolo 89bis è stato successivamente così modificato dall'art. 12, comma 3, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art.53, comma 1 della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 3 dell'articolo 89bis recitava:

"3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi stabiliti dal regolamento.".

(73) Comma così modificato dall'art. 54, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 3 dell'articolo 91 recitava:

"3. La Comunità montana, per l'attuazione di programmi o progetti speciali, può richiedere alla Regione o ai Comuni l'attribuzione di personale qualificato necessario per una durata determinata. La definizione delle modalità organizzative e finanziarie relative è precisata in apposita convenzione tra la Comunità montana, la Regione o i Comuni [, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'art. 47].".

(74) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 92 recitava:

"(Segretario)

1. Il segretario della Comunità montana svolge le funzioni di cui all'art. 9 della l.r. 46/1998.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9, commi 4 e 5, della l.r. 46/1998 si applicano anche alle Comunità montane.".".

(75) Articolo sostituito dall'art. 55, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 1 dell'articolo 93 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 10, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25:

1. Le Associazioni dei Comuni sono organismi strumentali dei Comuni che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili alla Comunità montana. Le Associazioni dei Comuni hanno personalità giuridica di diritto pubblico. Alle stesse si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per gli enti locali.".

Il comma 5 dell'articolo 93 è stato successivamente così modificato dall'art. 29, comma 2, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 55, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 5 dell'articolo 93 recitava:

"5. Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia fiscale, le Associazioni dei Comuni sono equiparate ai Consorzi di cui all'articolo 31 del d.lgs. 267/2000.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 93 recitava:

"(Definizione)

1. Le Associazioni dei Comuni sono organismi strumentali dei Comuni che si associano liberamente per lo svolgimento di compiti e servizi che per natura e dimensioni non siano affidabili alla Comunità montana.

2. Possono essere membri di una Associazione di Comuni anche comunità locali di altro Stato ad essa contermini, in conformità con gli accordi e le norme vigenti relativi alla cooperazione frontaliera.

3. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni stipulano tra loro apposito accordo nel quale sono stabiliti il fine, la decorrenza e la durata dell'Associazione, nonché le modalità di partecipazione finanziaria ed organizzativa dei Comuni membri ivi comprese le forme di utilizzo del personale.".

(76)Articolosostituito dall'art.56, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 2 dell'articolo 94 è stato successivamente così modificato dall'art. 3, comma 2, della

L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Il comma 2 dell'articolo 94 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art.56, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8:

"2. Il Consiglio è composto dai Sindaci o dai Vicesindaci dei Comuni membri. Il titolare della carica è individuato dal Sindaco con proprio atto, ferma restando la possibilità di reciproca sostituzione in caso di assenza o impedimento.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 94 recitava:

"(Organi)

1. Sono organi dell'Associazione dei Comuni:

a) il Consiglio dei Sindaci;

b) il Presidente.".

(77) Articolo sostituito dall'art. 57, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

La lettera d), del comma 2, dell'art. 95 è stata successivamente così sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a), della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art.57, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, la lettera d), del comma 2, dell'articolo 95 recitava:

"d) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;"

La lettera f), del comma 2, dell'art. 95 è stata successivamente sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera b), della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art.57, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, la lettera f), del comma 2, dell'articolo 95 recitava:

"f) statuto delle aziende e delle istituzioni.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 95 recitava:

"(Consiglio dei Sindaci)

1. Il Consiglio dei Sindaci compie tutti gli atti che non rientrino nelle competenze dei dirigenti ai sensi della l.r. 45/1995 e che lo statuto non riservi al Presidente.

2. Spetta comunque al Consiglio dei Sindaci, composto dai Sindaci o dai Vicesindaci dei Comuni membri, l'approvazione dei seguenti atti:

a) regolamenti;

b) bilancio preventivo;

c) rendiconto;

d) costituzione, modificazione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV;

e) individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113;

f) programma annuale di attività;

g) atti di programmazione e di indirizzo;

h) modalità di partecipazione finanziaria ed operativa dei Comuni membri.".

(78) Comma abrogato dall'art. 58, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 97 recitava:

"1. Segretario dell'Associazione è, anche a rotazione, il segretario comunale di uno dei Comuni membri.".

(79) Articolo così sostituito dall'art.59, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 98 recitava:

"(Statuto)

1. Lo statuto, approvato dai Consigli dei Comuni facenti parte dell'Associazione, disciplina in particolare le modalità di nomina del Presidente, le competenze degli organi, l'organizzazione dell'Associazione e le modalità di informazione sull'attività svolta dall'Associazione.".

(80) Articolo sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.

Il comma 2 dell'art. 99 era stato modificato dal comma 10 dell'art. 9 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1, nel modo seguente:

2. A tal fine il BIM utilizza il fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni idroelettrici previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice). L'importo del fondo da destinare ai Comuni consorziati è pari a quello delle risorse del sovracanone ripartite tra i medesimi Comuni. Le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento di specifici interventi destinati al progresso economico e sociale della popolazione valdostana e a interventi di sistemazione montana, definiti annualmente nella legge di stabilità regionale.

e, precedentemente, dall'art. 1, comma 1, della L.R. 29 settembre 2015, n. 17, nel modo seguente:

"2. A tal fine il BIM utilizza il fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni idroelettrici previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice). L'importo del fondo da destinare ai Comuni consorziati è pari a quello delle risorse del sovracanone ripartite tra i medesimi Comuni. Le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento di specifici interventi, individuati d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, a favore del progresso economico e sociale della popolazione valdostana e per interventi di sistemazione montana.".

Il comma 2bis dell'articolo 99 era stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della L.R. 29 settembre 2015, n. 17, e in seguito abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 29 marzo 2021, n. 4.

Nella formulazione originaria, il comma 2bis dell'articolo 99 recitava:

"2bis. Il BIM non costituisce sede di segreteria e le funzioni di direzione amministrativa sono esercitate dagli organi di direzione politico-amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).".

Il comma 2ter dell'articolo 99 era stato aggiunto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 29 settembre 2015, n. 17, e in seguito abrogato dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 29 marzo 2021, n. 4.

Nella formulazione originaria, il comma 2ter dell'articolo 99 recitava:

"2ter. Il supporto alle attività amministrative di competenza del BIM è svolto dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) che si avvale, ove necessario, del personale dipendente presso il BIM all'uopo distaccato, secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 1bis, della l.r. 22/2010.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 99 recitava:

Art. 99

(Definizione)

1. Il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 328 in data 29 ottobre 1955, è un ente locale che esercita funzioni proprie per contribuire al progresso socio-economico della popolazione valdostana.

2. A tal fine il BIM utilizza il fondo comune consorziale costituito dai sovracanoni idroelettrici previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici) e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).".

(81) Articolo abrogato dall'art.4, comma 5, della L.R. 29 settembre 2015, n. 17.

Nella formulazione originaria, l'articolo 100 recitava:

"(Delega di funzioni)

1. La Regione ed i Comuni possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di compiti di rilevanza regionale o sovracomunale.

2. I rapporti finanziari e organizzativi connessi allo svolgimento delle funzioni delegate sono regolati da apposite convenzioni tra gli enti interessati, nelle quali sono stabilite anche le modalità di trasferimento del personale, nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione regionale vigente.".

(82) Articolo sostituito dal comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 30 maggio 2022, n. 7.

L'articolo 101 era già stato sostituito dall'art.1, comma 4, della L.R. 29 settembre 2015, n. 17, nel modo seguente:

Art. 101

(Organi)

1. Sono organi del BIM:

a) la Giunta, composta da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes valdôtaines eletto dalle rispettive Giunte tra i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unité, e da un rappresentante del Comune di Aosta, eletto tra i componenti del Consiglio comunale;

b) il Presidente, eletto tra i componenti della Giunta.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 101 recitava:

"(Organi)

1. Sono organi del BIM:

a) l'Assemblea, composta da un rappresentante di ogni Comune consorziato da eleggersi dal Consiglio comunale tra i suoi componenti;

b) la Giunta;

c) il Presidente.".

(82a) Comma inserito dal comma 1 dell'art 31 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

(82a1) Comma inserito dal comma 1 dell'articolo 73 della L.R. 1° agosto 2022, n. 18.

(82b) Articolo abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 106 recitava:

"Art. 106

(Funzioni)

1. Il Comune di Aosta esercita direttamente sul suo territorio, attraverso i propri organi, tutte le funzioni comunali che, ai sensi della presente legge, sono esercitate in forma associata attraverso le Comunità montane.".

(82c) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 32 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 110 recitava:

"Art. 110

(Attività del Conseil)

1. Il Conseil formula proposte e indirizzi nell'ambito della pianificazione territoriale dell'area di interesse dello stesso e del coordinamento dei servizi:

a) modalità di gestione coordinata o comune di reti e servizi di trasporto di interesse comune;

b) coordinamento dei piani di traffico comunali;

c) coordinamento degli strumenti urbanistici nonché dei processi di sviluppo comunali che determinano influenze reciproche, con individuazione delle azioni comuni di compensazione o armonizzazione nonché delle relative modalità di attuazione;

d) coordinamento dei processi di sviluppo nell'ambito della distribuzione territoriale dei servizi commerciali, culturali, sanitari, di cura della persona e di accesso alle informazioni;

e) modalità di gestione coordinata o comune di interventi di tutela idrogeologica, di rilevamento e prevenzione dell'inquinamento, di raccolta, distribuzione e depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti, di tutela e valorizzazione dell'ambiente per la parte di interesse comune.

2. Il Conseil può svolgere compiti definiti su mandato dei suoi membri.".

(82d) Comma sostituito dal comma 11 dell'art. 9 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 111 recitava:

"2. Il Conseil nomina un proprio segretario, scelto tra il personale di cui al comma 1.".

(83) Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

L'articolo 113 era già stato sostituito dall'art. 60, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8 nel modo seguente:

"(Servizi pubblici locali)

1. Gli enti locali provvedono, anche in forma associata, alla disciplina e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge regionale.

3. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonché a mezzo di società a prevalente capitale privato, qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.

4. L'affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento dello stesso.

5. In ogni caso è disciplinato con regolamento l'esercizio da parte dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da esercitarsi anche mediante appositi uffici, nei confronti dei soggetti ai quali è affidato il servizio pubblico.

6. L'ente locale o l'Associazione dei Comuni conclude con i soggetti affidatari di servizi pubblici appositi contratti di servizio in cui sono stabiliti:

a) la durata del rapporto;

b) gli aspetti economici;

c) le caratteristiche dell'attività;

d) i criteri per lo svolgimento del servizio;

e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi da conseguire;

f) le forme di partecipazione dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni;

g) le eventuali funzioni amministrative connesse;

h) le modalità di verifica del conseguimento dei risultati;

i) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni;

j) i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato;

k) i diritti degli utenti ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

7. La Giunta regionale può autorizzare l'adozione di ulteriori forme di gestione di servizi pubblici su motivata domanda degli enti locali richiedenti e per casi specifici, in particolare relativi ad attività di cooperazione frontaliera.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 113 recitava:

"(Servizi pubblici locali)

1. I Comuni e le Comunità montane provvedono, anche in forma associata, alla disciplina e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.

2. I servizi riservati in via esclusiva ai Comuni sono stabiliti dalla legge regionale.

3. I Comuni e le Comunità montane possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, per la gestione di servizi a rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, nonché a mezzo di società a prevalente capitale privato, qualora la scelta dei soci sia stata effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica.

4. L'affidamento del servizio può essere accompagnato dalla delega di funzioni amministrative strettamente connesse con lo svolgimento dello stesso.

5. In ogni caso viene disciplinato con regolamento l'esercizio da parte dell'ente locale delle funzioni di disciplina, indirizzo e vigilanza, da esercitarsi anche mediante appositi uffici, nei confronti dei soggetti ai quali è affidato il servizio pubblico.

6. L'ente locale conclude con i soggetti affidatari di servizi pubblici appositi contratti di servizio in cui sono stabiliti:

a) la durata del rapporto;

b) gli aspetti economici;

c) le caratteristiche dell'attività;

d) i criteri per lo svolgimento del servizio;

e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi da conseguire;

f) le forme di partecipazione dell'ente locale;

g) le eventuali funzioni amministrative connesse;

h) le modalità di verifica del conseguimento dei risultati;

i) le conseguenze di inadempimenti e disfunzioni;

l) i casi, le modalità e le condizioni del recesso anticipato;

m) i diritti degli utenti ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

7. La Giunta regionale può autorizzare l'adozione di ulteriori forme di gestione di servizi pubblici su motivata domanda degli enti locali richiedenti e per casi specifici, in particolare relativi ad attività di cooperazione frontaliera.".

(84) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

La lettera a), del comma 1, dell'articolo 113bis era stata successivamente così sostituita dall'art. 4, comma 8, della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

Nella formulazione precedente, inserita dall'art. 5, comma 1, della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2, la lettera a), del comma 1, dell'articolo 113bis recitava:

"a) gestione diretta attraverso le proprie strutture organizzative;".

(85) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

(86) Articolo sostituito dall'art. 61, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Il comma 1 dell'articolo 114 è stato successivamente così sostituito dall'art. 7, comma 1, della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 61, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 1 dell'articolo 114 recitava:

"1. L'azienda speciale è un ente strumentale dell'ente locale o delle Associazioni dei Comuni, finalizzato alla gestione di servizi a rilevanza economico-imprenditoriale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile, in quanto compatibili.".

Il comma 2 dell'articolo 114 è stato successivamente così sostituito dall'art. 7, comma 2, della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 61, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 2 dell'articolo 114 recitava:

"2. Lo statuto disciplina, in particolare, le finalità dell'azienda, gli organi, le loro competenze, le modalità di nomina e di revoca degli amministratori, l'organo di revisione, l'organizzazione dell'azienda, le modalità di informazione sull'attività svolta.".

La lettera a), del comma 4, dell'articolo 114 è stata successivamente così sostituita dall'art. 7, comma 2, della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 61, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, la lettera a) del comma 4 dell'articolo 114 recitava:

"a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda;".

Il comma 5 dell'articolo 114 è stato successivamente così sostituito dall'art. 7, comma 4, della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2.

Nella formulazione precedente, sostituita dall'art. 61, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8, il comma 5 dell'articolo 114 recitava:

"5. Lo statuto può prevedere che l'azienda partecipi alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali che si convenzionino con l'ente di riferimento.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 114 recitava:

"(Aziende speciali)

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale. Salvo quanto previsto dalla presente legge, la sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile.

2. Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e di revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto.

3. L'azienda speciale informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. L'ente locale:

a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda;

b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;

c) conferisce il capitale di dotazione;

d) determina le finalità e gli indirizzi;

e) nomina e revoca gli amministratori;

f) verifica i risultati della gestione;

g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.

5. Lo statuto può prevedere che l'azienda partecipi alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi pubblici da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

6. I contratti del personale delle aziende speciali sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'art. 46 della l.r. 45/1995.".

(86a) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 33 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 114 recitava:

"3. L'azienda speciale informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.".

(86b) Lettera sostituita dal comma 2 dell'art. 33 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera b) del comma 4 dell'art. 114 recitava:

"b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;".

(87) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, della L.R. 3 gennaio 2006, n. 2

L'articolo 115 era già stato sostituito dall'art. 62, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8 nel modo seguente:

"(Istituzioni)

1. L'istituzione è un ente strumentale dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni finalizzato all'esercizio di servizi sociali e culturali, senza rilevanza imprenditoriale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale o dell'Associazione dei Comuni. Nel rispetto della presente legge, l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dalle norme del codice civile in quanto compatibili.

2. Lo statuto disciplina, in particolare, le finalità dell'istituzione, gli organi e le loro attribuzioni, le modalità di nomina e di revoca degli amministratori, l'organo di revisione, l'organizzazione dell'istituzione, nonché le modalità di informazione sull'attività svolta.

3. L'istituzione uniforma la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

4. L'ente locale o l'Associazione dei Comuni:

a) approva la relazione previsionale e programmatica, intesa come strumento programmatorio generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi perseguiti dall'istituzione;

b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;

c) conferisce il capitale di dotazione;

d) determina le finalità e gli indirizzi;

e) nomina e revoca gli amministratori;

f) verifica i risultati della gestione;

g) provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati.

5. Lo statuto può prevedere che l'istituzione eroghi i propri servizi anche a favore di altri enti locali che si convenzionano con l'ente di riferimento.

6. L'istituzione può avere personale proprio. In tal caso, i relativi contratti sono stipulati dall'Agenzia regionale per le relazioni sindacali di cui all'articolo 46 della l.r. 45/1995.".

Nella formulazione originaria, l'articolo 115 recitava:

"(Istituzioni)

1. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali e culturali, dotato di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dall'organo rappresentativo dell'ente locale.

2. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto.

3. Ai fini della gestione, lo statuto può prevedere che l'istituzione abbia un proprio bilancio di previsione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio dell'ente locale, ed un proprio rendiconto.".

(87a) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 34 della L.R. 15 maggio 2017, n. 6.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 115 recitava:

"3. L'istituzione informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.".

(88) Comma così modificato dall'art.42, comma 3, della L.R. 8 gennaio 2001, n.1.

Il comma 1 dell'articolo 117 era stato modificato nel modo seguente dall'art. 9, comma 2, della L.R.3 gennaio 2000, n.1:

"1. I Consigli comunali deliberano il nuovo statuto entro il 31 dicembre 2000".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 117 recitava:

"1. I Consigli comunali deliberano il nuovo statuto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.".

(89) Comma così modificato dall'art. 19, comma 1, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 118 recitava:

"1. I Comuni adottano i regolamenti previsti dalla presente legge entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo statuto comunale adottato ai sensi della presente legge.".

(90) Articolo così sostituito dall'art. 63, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 119 recitava:

"(Potere sostitutivo)

1. Qualora i Comuni non adottino lo statuto ed i regolamenti nei termini previsti dal presente capo, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di un commissario ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".

(91) Parole così sostituite dall'art. 3, comma 3, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Tali parole erano già state precedentemente modificate dalle leggi regionali seguenti:

la L.R. 8 gennaio 2001, n. 1, all'art. 4, comma 4, prevedeva che all'articolo 120, comma 1, l'espressione "Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge" fosse sostituita dall'espressione "Entro il 31 dicembre 2001";

la L.R. 11 dicembre 2001, n. 38, all'art. 11, comma 1, ha così ulteriormente modificato le parole in questione prevedendo che, all'articolo 120, comma 1, l'espressione "Entro il 31 dicembre 2001" fosse sostituita dall'espressione "Entro il 31 dicembre 2002";

la L.R. 11 dicembre 2002, n. 25, all'art. 10, comma 2, ha così ulteriormente modificato le parole in questione prevedendo che, all'articolo 120, comma 1, le parole "Entro il 31 dicembre 2002" fossero sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2003";

la L.R. 15 dicembre 2003, n. 21, all'art. 29, comma 3, ha così ulteriormente modificato le parole in questione prevedendo che, all'articolo 120, comma 1, le parole "Entro il 31 dicembre 2003" fossero sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2004";

la L.R. 20 gennaio 2005, n. 1, all'art. 19, comma 2, ha così ulteriormente modificato le parole in questione prevedendo che, all'articolo 120, comma 1, le parole "Entro il 31 dicembre 2004" fossero sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2005".

Si veda inoltre l'art. 10, comma 5, della L.R. 18 aprile 2008, n. 13 che dispone:

"5. Il termine di cui all'articolo 120, comma 1, della l.r. 54/1998, per i soli Consorzi interessati alla riorganizzazione del servizio idrico integrato, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2008.".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 120 recitava:

"1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono, anche in deroga ai limiti di durata previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto:".

(92) Comma aggiunto dall'art. 64, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

(93) Parole così modificate dall'art. 19, comma 3, della L.R. 20 gennaio 2005, n. 1.

Tali parole erano già state precedentemente modificate dalle leggi regionali seguenti:

la L.R. 8 gennaio 2001, n. 1, all'art. 42, comma 5, prevedeva che, all'articolo 121, comma 1, l'espressione "Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge" fosse sostituita dall'espressione "Entro il 30 giugno 2001";

la L.R. 11 dicembre 2001, n. 38, all'art. 11, comma 2, ha così ulteriormente modificato le parole in questione prevedendo che, all'articolo 121, comma 1, l'espressione "Entro il 30 giugno 2001" fosse sostituita dall'espressione "Entro il 31 dicembre 2002".

la L.R. 31 marzo 2003, n. 8, all'art. 65, comma 1, ha così ulteriormente modificato le parole in questione prevedendo che, all'articolo 121, comma 1, le parole "Entro il 31 dicembre 2002" fossero sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2003";

la L.R. 15 dicembre 2003, n. 21, all'art. 29, comma 4, ha così ulteriormente modificato le parole in questione prevedendo che, all'articolo 121, comma 1, le parole "Entro il 31 dicembre 2003" fossero sostituite dalle parole "Entro il 31 dicembre 2004".

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 121 recitava:

"1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono all'adeguamento delle aziende speciali e delle istituzioni esistenti alle disposizioni di cui alla presente legge.".

(94) Comma così modificato dall'art. 42, comma 6, della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 122 recitava:

"1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il BIM provvede all'adeguamento del proprio statuto ai principi di cui alla presente legge.".

(95) Comma così sostituito dall'art. 42, comma 7, della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1

Il comma 1 dell'articolo 125 era già stato modificato dall'art. 9, comma 3, della L.R. 3 gennaio 2000, n. 1 nel modo seguente:

"1. Gli organi della Comunità montana adottano il nuovo statuto ed i regolamenti previsti dalla presente legge entro il 31 dicembre 2000."

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 125 recitava:

"1. Gli organi della Comunità montana adottano il nuovo statuto ed i regolamenti previsti dalla presente legge entro i termini di cui agli art. 123 e 124.".

(96) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4, della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1.

(97) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 4, della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1.

(98) Articolo così sostituito dall'art. 66, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 127 recitava:

"(Intervento sostitutivo)

1. Trascorsi inutilmente i termini di cui agli art. 120, comma 1, 121, 122 e 123, provvede in via sostitutiva la Giunta regionale, mediante la nomina di commissari ad acta, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".

(99) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 1, della L.R. 31 marzo 2003, n. 8.

Nella formulazione originaria, l'articolo 128 recitava:

"(Controllo sugli atti)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'art. 69, comma 2, il controllo sugli atti degli enti locali continua ad essere esercitato dalla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali, con le modalità di cui alla legge regionale 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), come modificata dalle leggi regionali 9 agosto 1994, n. 41 e 16 dicembre 1997, n. 40.".