Legge regionale 26 maggio 1993, n. 54 - Testo storico

Legge regionale n. 54 del 26 05 1993

Bollettino ufficiale 2 6 1993 n. 25

Proroga agli anni 1993 e 1995 dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 14 giugno 1989 n. 31, per la concessione di un contributo alla fondazione "Mavi Marcoz" per l’effettuazione di un concorso internazionale biennale di pianoforte.

Art. 1

(Oggetto)

1. Al fine di contribuire all’effettuazione del concorso internazionale biennale di pianoforte " Mavi Marcoz " negli anni 1993 e 1995, č prorogata fino al 1995 l’efficacia della legge regionale 14 giugno 1989, n. 31.

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. L’onere di lire 170.000.000, derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 57280 del bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1993: " Contributo alla fondazione " Mavi Marcoz" per l’effettuazione di un concorso internazionale biennale di pianoforte " e sul corrispondente capitolo dell’esercizio finanziario 1995.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede per l’anno 1993 mediante riduzione della somma di L. 170.000.000 iscritta al Capitolo 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " del bilancio di previsione della regione per l’anno in corso a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 del bilancio stesso ( Cod. F. 2.1.) e per l’anno 1995 dallo stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1993-1995.

Art. 3

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio preventivo della Regione per l’anno 1993 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa

in diminuzione

Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 170.000.000

in aumento

Cap. 57280 (" Contributo alla fondazione Mavi Marcoz per l’effettuazione di un concorso internazionale biennale di pianoforte ")

LR 14 giugno 1989, n. 31

LR 26 maggio 1993, n. 54 L. 170.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.