Legge regionale 21 agosto 1990, n. 54 - Testo storico

Legge regionale n. 54 del 21 08 1990

Bollettino ufficiale 28 8 1990 n. 35

Rifinanziamento per gli anni 1990 e 1991 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni recante la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta.

Art. 1

(Rifinanziamento fondi di rotazione)

1. La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazione ed integrazioni recante la costituzione di fondi regionali di rotazione per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta, è rifinanziata per gli anni 1990 e 1991 con lo stanziamento complessivo di lire 81.400 milioni, da ripartire nel modo seguente:

anno 1990

a) per gli interventi di cui al capo I (provvidenze per il recupero dei centri e nuclei abitati) Lire 7.400 milioni

b) per gli interventi di cui al capo II (provvidenze per il turismo) Lire 28.000 milioni

anno 1991

a) per gli interventi di cui al capo I (provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati) Lire 5.000 milioni

b) per gli interventi di cui al capo II (provvidenze per il turismo) Lire 41.000 milioni

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, previsto in complessive lire 35.400 milioni per il 1990 e in complessive lire 46.000 milioni per il 1991, graverà sui capitoli 25350 e 37900 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1990 e sui corrispondenti capitoli del bilancio di previsione del 1991.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvederà: per il 1990

a) quanto a lire 20.400 milioni mediante riduzione del cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " del bilancio di previsione per il corrente esercizio a valere sugli appositi accantonamenti previsti all’allegato n. 8 al bilancio stesso;

b) quanto a lire 15.000 milioni mediante l’iscrizione di maggiori entrate accertate sul cap. 1300 del bilancio di previsione per il corrente esercizio derivanti dalle quote fisse di ripartizione sul gettito dell’IVA di cui all’articolo 3 - lettera A della legge 26 novembre 1981, n. 690.

per il 1991

Mediante utilizzo di lire 46.000 milioni delle risorse disponibili già iscritte al programma 3.2. (altri oneri non ripartibili) del bilancio pluriennale della Regione 1990-1992.

Art. 3

(Variazione al bilancio di previsione)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

in aumento

Cap. 1300 " Quote fisse di ripartizione sul gettito dell’IVA di cui all’articolo 3 - lettera A della legge 26 novembre 1981, n. 690 " L. 15.000.000.000

Parte spesa

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 20.400.000.000

in aumento

Cap. 25350 " Spese per il finanziamento sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo delle iniziative economiche in Valle d’Aosta (capo I - Villaggi rurali) "

LR 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni L. 7.400.000.000

Cap. 37900 " Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche (capo II - Alberghi) "

LR 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni L. 28.000.000.000

Totale in aumento L. 35.400.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31 - terzo comma - dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.