Legge regionale 17 giugno 1988, n. 54 - Testo storico

Legge regionale n. 54 del 17 06 1988

Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 15 dell'11 07 1988

Adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli importatori e case di spedizioni operanti presso la circoscrizione doganale di Aosta.

Art. 1

1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di garantire l'attuazione dei necessari programmi di sviluppo e di riconversione delle imprese operanti nel settore degli scambi internazionali, in vista dell'entrata in vigore del mercato unico europeo, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1977, n. 675, a partecipare al consorzio garanzia fidi fra gli importatori e le Case di spedizione operanti nella circoscrizione doganale di Aosta, costituito ad Aosta in data 11 giugno 1987.

Art. 2

1. La Regione Valle d'Aosta, sempre per il raggiungimento delle finalità indicate nel precedente articolo 1, è autorizzata ad erogare, a decorrere dall'esercizio 1988 e fino all'anno 1992, al predetto consorzio di garanzia fidi, contributi da utilizzarsi per l'attuazione di interventi finanziari, nelle forme del contributo in conto interesse, atti a favorire il mantenimento dell'attuale livello occupazionale nonché il processo di riconversione, di ristrutturazione e di sviluppo delle medie e piccole imprese collegate all'attività del Centro autoportuale in Pollein.

2. Il contributo a carico della Regione è determinato per l'anno 1988 in Lire 4 miliardi; per gli anni successivi sarà determinato con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3

1. Il Consiglio regionale provvederà a stabilire le condizioni e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, individuando le tipologie dei programmi da incentivare e graduando la misura degli interventi in funzione del mantenimento dei livelli occupazionali e delle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese collegate all'attività del centro autoportuale di Pollein.

2. La Giunta regionale riscontra la sussistenza dei requisiti stabiliti a norma del comma precedente e ammette ai contributi, di cui alla presente legge, gli interventi proposti dal Consorzio Garanzia Fidi.

3. I contributi possono essere concessi fino ad una misura tele che il tasso di interesse a carico dei beneficiari non sia inferiore al 50 per cento del tasso di riferimento fissato dal Ministro del Tesoro ai sensi dell'articolo 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula.

Art. 4

1. Alla copertura dell'onere derivante dall' applicazione della presente legge previsto per l'anno 1988 in L. 4 miliardi, si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.

Art. 5

1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 vengono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento "

L. 4.000.000.000

in aumento

Settore 2.2.2. - Sviluppo economico

Programma 2.2.2.11. Interventi promozionali per il commercio

Cap. 36910 (di nuova istituzione)

Codificazione 2.1.2.4.3.5.10.25.03

" Contributi al Consorzio Garanzia Fidi fra gli importatori e le case di spedizione per attività connesse ai servizi internazionali di importazione

- LR 17 giugno 1988, n. 54 "

L. 4.000.000.000

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.