Legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 - Testo storico

Legge regionale n. 54 del 16 09 1986

Bollettino ufficiale 28 10 1986 n. 14, 1° S.S. al n. 26 del 27 10 1986

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione. Recepimento dell'accordo contrattuale per il triennio 1985- 1987.

(La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha notificato il 15 luglio 1986 ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il ricorso non è stato, però, depositato alla Cancelleria della Corte Costituzionale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione, come previsto dall'articolo 31 della legge 11 maggio 1953, n. 87).

Art. 1

(Contenuto)

1. La presente legge disciplina il contratto di lavoro del personale regionale valevole per il periodo 1o gennaio 1985 - 31 dicembre 1987, come definito nell'accordo sottoscritto tra i rappresentanti della Regione e quelli delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale in data 2 aprile 1986.

Art. 2

(Area di applicazione)

1. La presente legge si applica a tutto il personale dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, compreso il personale appartenente al Corpo Forestale Valdostano ed il personale non docente appartenente alle istituzioni scolastiche ed educative della Regione.

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STATO GIURIDICO

Art. 3

(Graduatorie)

1. Il disposto di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 94, della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il regolamento del personale, non opera nel caso di copertura di nuovi posti istituiti successivamente alla data di approvazione della corrispondente graduatoria.

Art. 4

(Incarichi di reggenza)

1. Gli incarichi di reggenza di cui all'articolo 2 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 12, recante norme sullo stato giuridico del personale, possono essere conferiti solo per tempo limitato e, comunque, per un periodo massimo non superiore a dodici mesi al termine del quale l'incarico non può essere rinnovato.

2. Contestualmente al conferimento dell'incarico gli Organi regionali competenti provvedono a bandire il relativo concorso che deve essere espletato entro il termine di cui all'undicesimo comma dell'articolo 9, della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, concernente norme sullo stato giuridico ed economico del personale.

3. Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano nei confronti del personale che alla data di entrata in vigore della presente legge sia già titolare di incarico di reggenza.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

Livelli funzionali

Art. 5

(Stipendi)

1. Con decorrenza dal 1o gennaio 1985 i parametri e il trattamento economico stipendiale annuo lordo del personale indicato al precedente articolo 2 sono quelli risultanti dalla tabella allegato A alla presente legge.

Art. 6

(Decorrenza dei benefici economici)

1. Lo scaglionamento dei benefici economici derivanti dall'accordo contrattuale valevole per il triennio 1985, 1986 e 1987 è quello previsto nell'allegato A alla presente legge, fatta eccezione per quanto diversamente disposto dalla presente legge per le indennità.

Art. 7

(Trattamento economico in caso di avanzamento)

1. Al personale di ruolo, nel caso di avanzamento da un livello o qualifica inferiore ad uno superiore, l'anzianità maturata dal dipendente nella classe o scatto in godimento al momento dell'avanzamento viene monetizzata. La monetizzazione si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai quindici giorni maturata nella classe o scatto per l'importo della classe o dello scatto in corso di maturazione nel livello di provenienza e dividendo tale prodotto per il numero complessivo dei mesi occorrenti per la maturazione della classe o scatto stesso riferiti sempre al livello di provenienza.

2. Al personale è attribuita, nel nuovo livello o qualifica, la classe o scatto di stipendio pari o immediatamente inferiore al trattamento economico come sopra determinato, maggiorato della differenza fra la classe di stipendio iniziale del nuovo livello o qualifica e quella del livello di provenienza.

3. L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno " ad personam " riassorbibile ed è temporizzata ai fini dell'ulteriore progressione economica.

4. La temporizzazione espressa in mesi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni superiori ai 15 giorni, si ottiene moltiplicando l'assegno " ad personam " per il numero dei mesi necessari per la maturazione della classe o scatto in corso e dividendo il prodotto per l'importo della classe o scatto in corso di maturazione del nuovo livello o qualifica. Il totale così ottenuto, arrotondato per eccesso all'unità superiore se la prima cifra decimale è superiore a 5, rappresenta l'anzianità residua corrispondente alla frazione di tempo decorso dall'ultima attribuzione dell'aumento periodico o della classe di stipendio.

Art. 8

(Casa da Gioco)

1. Al personale addetto ai servizi di controllo regionale sulla gestione appaltata della Casa da Gioco di Saint - Vincent - Vice Commissari, Ispettore per il controllo delle manifestazioni e Controllori - in aggiunta al trattamento economico di cui al precedente articolo 5 vengono riconosciute, per la particolare natura delle funzioni svolte in orario diverso da quello usuale e in sostituzione delle attuali indennità di conteggio biglietti, disagiato servizio e vestiario, una indennità di servizio attivo nella misura fissa di lire 250.000 (duecentocinquantamila) lorde mensili e una maggiore retribuzione oraria così determinata: - 20 percento per il servizio svolto dalle ore 17,30 alle ore 22; - 40 percento per il servizio svolto dalle ore 22 alle ore 5.

2. La maggiorazione oraria di cui al precedente comma è rapportata al normale compenso per lavoro straordinario e non è cumulabile con altri compensi.

3. Dalla data del 1o gennaio 1985 e fino al mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, la maggiorazione oraria viene corrisposta in misura forfettaria fissa di lire 250.000 (duecentocinquantamila) lorde mensili per i Controllori e di lire 350.000 (trecentocinquantamila) lorde mensili per i Vice Commissari e per l'Ispettore per il controllo delle manifestazioni.

CAPO II

Personale non inquadrato nei livelli funzionali

Art. 9

(Qualifiche dirigenziali)

1. Con decorrenza dal 1o gennaio 1985, al personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali, già equiparato agli effetti economici ai dirigenti dell'Amministrazione civile dello Stato dall'articolo 28 della legge regionale 30 aprile 1980, n¿ 18, concernente norme sullo stato giuridico ed economico del personale, è attribuito il trattamento economico previsto per la qualifica di dirigente superiore dell'Amministrazione dello Stato dalla legge 17 aprile 1984, n. 79 e dal decreto legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito nella legge 8 marzo 1985, n. 72, concernenti adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato.

2. Ulteriori modificazioni del trattamento economico dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato potranno essere estese al personale dirigente della Regione con provvedimento deliberativo del Consiglio regionale, sentite le Organizzazioni sindacali.

Art. 10

(Qualifiche Vice dirigenziali)

1. Al personale appartenente alle qualifiche vice dirigenziali viene attribuito, al 1o gennaio 1985, lo stipendio iniziale corrispondente a quello previsto per il primo dirigente dell'Amministrazione civile dello Stato.

CAPO III

INDENNITÀ

Art. 11

(Lavoro notturno e festivo)

1. La maggiorazione economica oraria per i servizi ordinari svolti di notte e nei giorni riconosciuti festivi per legge è determinata come segue:

- notturno (dalle ore 22 alle ore 6) Lire 1.400;

- festivo (dalle ore 6 alle ore 22) Lire 1.600;

- notturno festivo (dalle ore 0 alle ore 6 e dalle ore 22 alle ore 24) Lire 2.400.

2. L'indennità di lavoro notturno e festivo non è cumulabile con l'indennità per lavoro straordinario né con quella di reperibilità.

Art. 12

(Trasferte)

1. Con il provvedimento della Giunta regionale che adegua le misure forfettarie dell'indennità o del rimborso di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19 e successive modificazioni, concernente il trattamento economico di missione, vengono indicate le qualifiche e i nominativi del personale cui compete l'indennità o il rimborso forfettario, sentite le Organizzazioni sindacali e il Consiglio dei delegati, e tenuto conto della effettiva necessità di ricorso abituale alla trasferta per l'espletamento del servizio.

Art. 13

(Indennità di cassa)

1. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'indennità di rischio per il maneggio di denota o di altri valori - assegni bancari, vaglia, buoni benzina, marche da bollo, valori bollati - di cui all'articolo 183 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, sentite le Organizzazioni sindacali e il Consiglio dei delegati, la Giunta regionale tiene conto dell'entità annua di denaro contante e dei valori maneggiati.

2. Gli importi dell'indennità mensile di cassa e di rischio per maneggio di denaro di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 dicembre 1980, n. 49, concernente modificazioni alla pianta organica, sono raddoppiati.

Art. 14

(Reperibilità )

1. L'indennità di reperibilità è fissata nella misura di lire 1.000/ ora lorde, da corrispondersi fino ad un massimo di sei turni mensili di 16 ore ciascuno.

2. Le qualifiche del personale che comportano ordinariamente la reperibilità sono determinate con deliberazione della Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e il Consiglio dei delegati.

3. L'Amministrazione può disporre, in via eccezionale e per tempo determinato, la reperibilità del personale che ritenga necessario per far fronte a contingenti esigenze di servizio.

Art. 15

(Compenso incentivante)

1. Dal 1o gennaio 1985 è istituito, a favore del personale regionale di cui al precedente articolo 2, un compenso incentivante la produttività.

2. Con apposito provvedimento di legge la Regione, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce i criteri di determinazione e di corresponsione del compenso incentivante la produttività da corrispondere per non più di undici mesi l'anno, al personale regionale a decorrere dal 1o gennaio 1986.

3. In applicazione del disposto di cui al primo comma del presente articolo, a copertura dell'anno 1985 al personale inquadrato nei livelli funzionali viene corrisposta una indennità " una tantum " nei seguenti importi lordi fissi:

primo livello L. 165.000

secondo livello L. 209.000

terzo livello L. 220.000

quarto livello L. 253.000

quinto livello L. 264.000

sesto livello L. 286.000

settimo livello L. 363.000

ottavo livello L. 385.000

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16

(Norme finali)

1. Restano in vigore le disposizioni di cui agli articoli 3 e 27 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18, e ai commi terzo e quarto, dell'articolo 4, della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32.

Art. 17

(Decorrenza)

1. L'attribuzione delle nuove indennità e l'aggiornamento di quelle già corrisposte decorrono, salvo se diversamente disposto, dal primo mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18

(Abrogazione di norme)

1. Il disposto di cui all'ottavo comma, dell'articolo 2, della legge regionale 7 maggio 1975, n. 19, nonché l'articolo 7 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 18 e l'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1983, n. 32, sono abrogati.

Art. 19

(oneri finanziari)

1. Il maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato:

- in L. 3.175.000.000 per le competenze arretrate relative all'anno 1985;

- in L. 3.888.000.000 per l'anno 1986;

- in L. 5.230.000.000 a decorrere dall'anno 1987, graverà sui capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 come indicato al successivo articolo 20 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- quanto a L. 7.063.000.000 per l'anno 1986 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti), a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio in corso; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L¿ 757.000.000;

- quanto a L. 10.460.000.000 per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo delle risorse iscritte al programma 1- 2 " personale regionale " del bilancio pluriennale 1986/ 1988.

3. A decorrere dall'anno 1987 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 20

(variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali " Spese correnti L. 7.063.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 20900 Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - Stipendi e altri assegni fissi L. 1.831.000.000

Cap. 20910 Spese per il personale addetto ai servizi della Regione - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi L. 550.000.000

Cap. 20950 Compensi al personale per lavoro straordinario L. 60.000.000

Cap. 21000 Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni L. 31.000.000

Cap. 21200 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale L. 1.600.000.000

Cap. 21201 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale L. 476.000.000

Cap. 26560 Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - stipendi e altri assegni fissi L. 56.000.000

Cap. 26561 Spese per il personale regionale addetto alla viabilità - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi L. 17.000.000

Cap. 26570 Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alla viabilità L. 2.000.000

Cap. 26580 Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni al personale regionale addetto alla viabilità L. 18.000.000

Cap. 26590 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità L. 35.000.000

Cap. 26591 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla viabilità L. 10.000.000

Cap. 29070 Spese per il Corpo Forestale regionale - stipendi e altri assegni fissi L. 242.000.000

Cap. 29071 Spese per il Corpo forestale regionale - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi L. 73.000.000

Cap. 29080 Compensi per lavoro straordinario e indennità di rischio al Corpo forestale regionale L. 7.000.000

Cap. 29090 Indennità di trasferta, rimborso spese per missioni al Corpo forestale regionale L. 22.000.000

Cap. 29100 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo forestale regionale L. 151.000.000

Cap. 29101 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il Corpo forestale regionale L. 46.000.000

Cap. 38060 Spese per il personale regionale addetto alle funivie Buisson - Chamois - Stipendi e altri assegni fissi (capitolo rilevante ai fini IVA) L. 19.000.000

Cap. 38061 Spese per il personale regionale addetto alle funivie Buisson - Chamois - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi (Capitolo rilevante ai fini IVA) L. 6.000.000

Cap. 38065 Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alle funivie Buisson - Chamois (capitolo rilevante ai fini IVA) L. 1.000.000

Cap. 38075 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle funivie Buisson - Chamois (Capitolo rilevante ai fini IVA) L. 16.000.000

Cap. 38076 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alle Funivie Buisson - Chamois (Capitolo rilevante ai fini IVA) L. 5.000.000

Cap. 43150 Personale non docente - Stipendi e altri assegni fissi L. 615.000.000

Cap. 43155 Personale non docente - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi L. 185.000.000

Cap. 43156 Spese per conguagli stipendi premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente L. 555.000.000

Cap. 43157 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente L. 167.000.000

Cap. 43200 Personale non docente - Compensi per lavoro straordinario L. 6.000.000

Cap. 43350 Personale dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico - Stipendi, indennità ed altri assegni fissi

- LR 26 giugno 1972, n. 11

- LR 7 marzo 1973, n. 8 L. 27.000.000

Cap. 43360 Personale dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità ed altri assegni fissi

- LR 26 giugno 1972, n. 11

- LR 7 marzo 1973, n. 8 L. 8.000.000

Cap. 43361 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico

- LR 26 giugno 1972, n. 11

- LR 7 marzo 1973, n. 8 L. 23.000.000

Cap. 43362 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale dei convitti regionali istituiti per gli alunni soggetti all'obbligo scolastico

- LR 26 giugno 1972, n. 11

- LR 7 marzo 1973, n. 8 L. 7.000.000

Cap. 43400 Stipendi, indennità e competenze fisse al personale non docente del convitto regionale " Federico Chabod " - L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31 - LR 27 dicembre 1979, n. 81 L. 63.000.000

Cap. 43410 Personale non docente del convitto regionale " F. Chabod " - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi, indennità e competenze fisse

- L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31

- LR 27 dicembre 1979, n. 81 L. 19.000.000

Cap. 43411 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del convitto regionale " F. Chabod "

- L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31

- LR 27 dicembre 1979, n. 81 L. 48.000.000

Cap. 43412 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale non docente del convitto regionale " F. Chabod "

- L. 16 maggio 1978, n. 196 articolo 31

- LR 27 dicembre 1979, N. 81 L. 14.000.000

Cap. 46500 Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - stipendi e altri assegni fissi (Capitolo rilevante ai fini IVA) L. 10.000.000

Cap. 46501 Spese per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi (Capitolo rilevante ai fini IVA) L. 3.000.000

Cap. 46505 Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Capitolo rilevante ai fini IVA) L. 500.000

Cap. 46510 Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Capitolo rilevante ai fini IVA) L. 500.000

Cap. 46515 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli (capitolo rilevante ai fini IVA) L. 7.000.000

Cap. 46516 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto alla custodia dei castelli (Capitolo rilevante ai fini IVA) L. 2.000.000

Cap. 48800 Spese per il personale regionale addetto al servizio di formazione e orientamento professionale - stipendi e altri assegni fissi

- LR 5 maggio 1983, n. 28 L. 11.000.000

Cap. 48801 Spese per il personale regionale addetto al servizio di formazione e orientamento professionale - contributi diversi a carico dell'Ente su stipendi e altri assegni fissi

- LR 5 maggio 1983, n. 28 L. 4.000.000

Cap. 48805 Compensi per lavoro straordinario al personale regionale addetto al servizio di formazione e orientamento professionale

- LR 5 maggio 1983, n. 28 L. 500.000

Cap. 48810 Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni al personale regionale addetto al servizio di formazione e orientamento professionale

- LR 5 maggio 1983, n. 28 L. 500.000

Cap. 48815 Spese per conguagli stipendi, premi in deroga e competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale addetto al servizio di formazione e orientamento professionale

- LR 5 maggio 1983, n. 28 L. 10.000.000

Cap. 48816 Contributi diversi a carico dell'Ente su conguagli stipendi, premi in deroga, competenze fisse dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale addetto al servizio di formazione e orientamento professionale

- LR 5 maggio 1983, n. 28 L. 3.000.000

Totale variazioni in aumento L. 7.063.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 16 settembre 1986, n. 54 8

Livelli funzionali, parametri e retribuzioni iniziali annue lorde del personale regionale.

ATTO ALLEGATO

LIVELLO 1o, PARAMETRO 100, dal 1o gennaio 1985 3.638.000,

dal 1o gennaio 1986 3.820.000, dal 1o gennaio 1987 4.011.000; //

LIVELLO secondo, PARAMETRO 120, dal 1o gennaio 1985 4.365.600,

dal 1o gennaio 1986 4.584.000, dal 1o gennaio 1987 4.813.200; //

LIVELLO terzo, PARAMETRO 127, dal 1o gennaio 1985 4.620.260,

dal 1o gennaio 1986 4.851.400, dal 1o gennaio 1987 5.093.970; //

LIVELLO quarta, PARAMETRO 147 dal 1o gennaio 1985 5.347.860,

dal 1o gennaio 1986 5.615.400, dal 1o gennaio 1987 5.896.170; //

LIVELLO quinto, PARAMETRO 155, dal 1o gennaio 1985 5.638.900,

dal 1o gennaio 1986 5.921.000, dal 1o gennaio 1987 6.217.050; //

LIVELLO 6o, PARAMETRO 165, dal 1 gennaio 1985 6.002.700,

dal 1o gennaio 1986 6.303.000, dal 1o gennaio 1987 6.618.150; //

LIVELLO 7o, PARAMETRO 207, dal 1o gennaio 1985 7.530.660,

dal 1o gennaio 1986 7.907.400, dal 1o gennaio 1987 8.302.770; //

LIVELLO 8o, PARAMETRO 240, dal 1o gennaio 1985 8.731.200,

dal 1o gennaio 1986 9.168.000, dal 1i gennaio 1987 9.626.400.