Legge regionale 24 agosto 1982, n. 54 - Testo storico

Legge regionale n. 54 del 24 08 1982

Bollettino ufficiale 11 10 1982 n. 14

Aumento della spesa per l’applicazione delle leggi regionali 5 novembre 1976, n. 47 e 21 giugno 1977, n. 45 concernenti organi collegiali scolastici della Regione.

Art. 1

Sono autorizzate, a decorrere dall’esercizio 1982, la maggior spesa annua di lire 100.000.000 per l’applicazione della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, e la maggior spesa annua di L. 20.000.000 per l’applicazione della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45.

Il maggior onere annuo di L. 120.000.000 graverà sul capitolo 43600 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1982 e sui corrispondenti istituendi capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 2

Alla copertura del maggior onere annuo di L. 120.000.000 si provvede, per l’anno 1982, quanto a L. 100.000.000 mediante riduzione di pari importo dal " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) iscritto al capitolo 50000 della Parte Spesa del bilancio della Regione per l’anno 1982 e per L. 20.000.000 con riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 43650 " Spese per l’attività corrente delle scuole " dello stesso bilancio; per gli anni 1983-1984 mediante utilizzo per L. 240.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.04.2 " Funzionamento scuole - acquisto beni e servizi " del bilancio pluriennale 1982- 1984 della Regione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) "

L. 100.000.000

Cap. 43650 " Spese per l’attività corrente delle scuole "

L. 20.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 43600 " Spese per il funzionamento e le attività degli organi collegiali scolastici "

DPR 31 maggio 1974 n. 416

- LR 5 novembre 1976, n. 47

- LR 21 giugno 1977, n. 45

- LR 7 dicembre 1979, n. 69

- LR 29 dicembre 1980, n. 62

- LR 24 agosto 1982, n. 54

L. 120.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.