Legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 - Testo storico

Legge regionale n. 54 del 11 08 1981

Bollettino ufficiale 21 10 1981 n. 14

Interventi per favorire l’inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps.

Art. 1

La Regione promuove iniziative volte a favorire l’inserimento lavorativo dei portatori di handicaps residenti in Valle di Aosta. Gli interventi previsti dalla presente legge hanno carattere integrativo nei riguardi di ogni altro intervento contemplato da altre leggi regionali e statali.

Art. 2

Per il raggiungimento dei fini indicati al precedente articolo 1, la Regione assegna contributi finanziari:

a) ai comuni, singoli o consorziati, e alle comunità montane che promuovono, facilitano e sostengono finanziariamente l’istituzione, il funzionamento e lo sviluppo, sul loro territorio, di aziende, singole o associate, che accolgano fra il personale dipendente lavoratori portatori di handicaps;

b) alle aziende artigiane, commerciali, turistiche, agricole ed industriali con soci o lavoratori dipendenti aventi una diminuzione permanente delle capacità lavorative superiore ai due terzi e non occupati in attività lavorative ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 3

I comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane che intendono beneficiare delle sovvenzioni previste per le iniziative indicate all’articolo 2, lettera a), devono farne richiesta alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno.

Nella suddetta richiesta debbono essere indicati:

- il tipo dell’intervento predisposto;

- l’ammontare dell’intervento finanziario stabilito a favore dell’azienda;

- l’ubicazione dell’azienda;

- l’attività produttiva realizzata dall’azienda;

- il numero delle persone occupate nell’azienda;

- il numero, le caratteristiche e le condizioni socio-economiche dei portatori di handicaps da occupare nell’azienda;

- il sostegno di cui i portatori di handicaps occupati usufruiscono o abbisognano dentro e fuori dell’azienda.

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, accertata la rispondenza dell’iniziativa per la quale viene richiesto il contributo, provvede entro il 31 maggio di ciascun anno alla ripartizione e liquidazione dei contributi agli enti richiedenti sino alla concorrenza massima dell’80 percento della somma ritenuta ammissibile.

Art. 4

Le sovvenzioni alle aziende di cui alla lettera b) del sopracitato articolo 2, volte a sopperire sia alle conseguenze della minore capacità produttiva del soggetto portatore di handicap sia a integrare gli oneri per l’assistenza alla stesso sul posto di lavoro, sono determinati, prima dell’assunzione del portatore di handicap, da apposita commissione, nominata dalla Giunta regionale, composta da un rappresentante della Regione, da un rappresentante dell’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, da un rappresentante designato dalle associazioni degli invalidi civili, da un rappresentante delle organizzazioni sindacali, da un rappresentante dell’azienda e, quando se ne ravvisi la necessità, da un familiare del portatore di handicap interessato. L’entità del contributo non può comunque essere superiore al 60 percento della retribuzione lorda e degli afferenti oneri riflessi previsti per uguali prestazioni di lavoro di lavoratore non portatore di handicap.

Art. 5

Le aziende che intendono assumere portatori di handicaps e quindi beneficiare dei contributi previsti dall’articolo 2 della presente legge, devono inoltrare specifica richiesta alla Regione indicando:

- il tipo dell’azienda e la sua ubicazione;

- l’attività produttiva realizzata;

- il numero delle persone occupate nella azienda;

- il numero, le caratteristiche e le condizioni socio-economiche dei portatori di handicaps che si intende occupare;

- la data presunta di assunzione e l’ammontare della retribuzione che sarà assegnata ad ogni singolo portatore di handicap;

- il livello di professionalità dei portatori di handicaps e il posto di lavoro da assegnare;

- il sostegno di cui i portatori di handicaps abbisognano e di cui potranno usufruire nell’azienda.

La domanda di contributo, da rinnovarsi annualmente, deve essere vistata dall’ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 6

La Giunta regionale accerta la rispondenza della richiesta alle condizioni previste dagli articoli 4 e 5 della presente legge e, tenuto conto di quanto indicato dalla commissione di cui al precedente articolo 4, provvede alla liquidazione delle relative sovvenzioni alle singole aziende richiedenti.

Art. 7

I servizi socio-sanitari presenti sul territorio promuovono ed attuano interventi idonei ad assicurare ogni assistenza utile per l’inserimento all’attività lavorativa del portatore di handicap, per il suo adattamento all’ambiente di lavoro e per l’adeguamento di quest’ultimo alle sue esigenze psico-fisiche e sociali.

Art. 8

Nei cantieri di lavoro istituiti e gestiti dalla Regione, da singoli comuni o consorzi di comuni e dalle comunità montane per ricerche archeologiche, per il rimboschimento o per altre attività agricole, per la costruzione e manutenzione di strade forestali e turistiche, un terzo dei posti disponibili è riservato a persone portatrici di handicaps che non possono essere occupate in attività lavorative ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482. Nelle assunzioni di cui sopra, hanno a loro volta la precedenza assoluta i portatori di handicaps residenti nelle località sede dei cantieri sopracitati.

Art. 9

I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane che istituiscono i cantieri di cui all’articolo 8, possono usufruire di contributi finanziari della Regione nella misura uguale a quella indicata nell’articolo 4 per le aziende private.

Art. 10

Per la richiesta dei contributi di cui al precedente articolo 9, i comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane adottano le stesse procedure indicate per le aziende all’articolo 5.

Per la ripartizione e liquidazione ai comuni, ai consorzi di comuni e alle comunità montane dei contributi di cui sopra, la Regione segue i criteri e le procedure fissati all’articolo 6 della presente legge.

Art. 11

L’assessorato regionale alla pubblica istruzione, in collaborazione con l’assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, effettua annualmente una indagine quantitativa, qualitativa e attitudinale dei soggetti portatori di handicaps che vengono dimessi dalla scuola dell’obbligo.

Tale indagine dovrà fornire gli elementi necessari per la scelta dei corsi di formazione professionale di cui all’articolo seguente.

Art. 12

Per agevolare e sostenere gli inserimenti lavorativi di cui ai precedenti articoli, la Regione autonoma della Valle d’Aosta, tenuto conto degli elementi forniti dall’indagine conoscitiva di cui all’articolo precedente, sentiti i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane e le aziende interessate, predispone e gestisce appositi corsi di formazione professionale per portatori di handicaps.

La Regione si avvale per il finanziamento di detti corsi anche di contributi statali e di organizzazioni internazionali.

Art. 13

I comuni singoli o associati e le comunità montane conformano i loro piani dei servizi socio-sanitari, previsti dalla legge regionale 20 giugno 1978, n. 47 e successive modificazioni, per assicurare ogni forma di supporto all’inserimento lavorativo dei cittadini handicappati e l’adattamento all’ambiente di lavoro.

Art. 14

Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Valle d’Aosta.