Legge regionale 10 dicembre 1980, n. 54 - Testo storico

Legge regionale n. 54 del 10 12 1980

Bollettino ufficiale 15 12 1980 n. 12

Maggiori spese per la costruzione di opere stradali e altre opere a mezzo di cantieri di lavoro (legge regionale 22 giugno 1964, n. 8).

Art. 1

Il finanziamento previsto dalla legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, concernente le spese per la costruzione di opere stradali e altre opere a mezzo di cantieri di lavoro, č aumentato di Lire 200.000.000.

Art. 2

Il maggiore onere di Lire 200.000.000, derivante dall’applicazione della presente legge, graverą sul capitolo 26400 (Spese per la costruzione di opere stradali e di altre opere a mezzo di cantieri di lavoro - LR 22 giugno 1964, n. 8), della Parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1980.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1980.

Art. 3

Al bilancio preventivo della Regione per l’anno 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento) L. 200.000.000

Variazione in aumento

Cap. 26400 - Spese per costruzione di opere stradali e di altre opere a mezzo di cantieri di lavoro - LR 22 giugno 1964, n. 8 L. 200.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.