Legge regionale 30 novembre 1976, n. 54 - Testo storico

Legge regionale n. 54 del 30 11 1976

Bollettino ufficiale 18 12 1976 n. 13

Attribuzione di un assegno ad personam al personale docente di cui alla legge regionale 30 luglio 1970, n. 15.

Art. 1

È abrogata la legge regionale 30 luglio 1970, n. 15, concernente la classificazione e il trattamento economico degli insegnanti tecnico - pratici e degli insegnanti di dattilografia, di stenografia e di calcolo meccanico in servizio nell’Istituto Professionale Regionale " Emilio Chanoux " di Aosta.

Art. 2

A decorrere dal 1° luglio 1976 gli insegnanti tecnico - pratici e gli insegnanti di dattilografia, di stenografia e di calcolo meccanico dell’Istituto Professionale Regionale di Aosta, in servizio con incarico a tempo indeterminato, conservano, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, la differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto dalla tabella D allegata al DL 30 gennaio 1976, n. 13, da riassorbire nei successivi aumenti biennali di stipendio o per effetto di aumenti dovuti a un maggior numero di ore di insegnamento delle predette materie presso l’Istituto Professionale Regionale nei casi in cui l’insegnante non abbia diritto al trattamento di cattedra.

Nel caso di contrazione delle ore di insegnamento delle suindicate materie presso l’Istituto Professionale Regionale, l’assegno personale si riduce in proporzione alle ore di insegnamento attribuite per incarico.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.