Legge regionale 29 dicembre 1975, n. 54 - Testo storico

Legge regionale n. 54 del 29 12 1975

Bollettino ufficiale 30 12 1975 n. 11

Concessione di contributi a comuni ed a consorzi di comuni per l’acquisto di mezzi meccanici da adibire al servizio di sgombro della neve sulle strade comunali.

Art. 1

Allo scopo di promuovere l’ammodernamento del servizio di sgombro della neve sulle strade comunali, è autorizzato l’intervento finanziario della Regione nelle spese per l’acquisto di appositi mezzi meccanici sgombroneve da parte di comuni e di consorzi di comuni.

L’intervento finanziario della Regione è attuato mediante la concessione di contributi ai comuni nella misura del 50 percento ed ai consorzi di comuni nella misura del 70 percento delle spese di acquisto dei mezzi meccanici sgombroneve.

Art. 2

Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge, gli enti interessati debbono presentare domanda all’Assessorato regionale dei lavori pubblici, precisando le caratteristiche dei mezzi da acquistare ed allegando i preventivi di spesa delle ditte fornitrici, nonché una relazione dalla quale risulti come sarà finanziata la spesa non coperta dall’intervento finanziario richiesto e la disponibilità di locali idonei per il deposito dei mezzi meccanici.

L’Assessorato regionale dei lavori pubblici risponderà ai comuni richiedenti entro quaranta giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 3

I contributi regionali previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione del Consiglio regionale e della Giunta regionale, secondo la rispettiva competenza di spesa, previo parere favorevole dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici e sono erogati ad avvenuto acquisto, collaudo ed immatricolazione del mezzo meccanico.

Art. 4

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata una spesa annua massima di lire 50 milioni per la durata di anni tre, a decorrere dall’anno 1975, il cui onere graverà sul capitolo 566 della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1975, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni 1976 e 1977.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazioni in aumento:

Cap. 566 " Contributi a comuni e consorzi di comuni per l’acquisto di mezzi meccanici per lo sgombro della neve " L. 50.000.000

- Variazioni in diminuzione:

Cap. 271 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - allegato F) " L. 50.000.000

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.