Legge regionale 8 agosto 1989, n. 53 - Testo storico

Legge regionale n. 53 del 08 08 1989

Bollettino ufficiale 16 8 1989 n. 36

Finanziamento e norme per il recupero ambientale di aree naturali degradate.

Art. 1

1. Sono interessate al recupero ambientale quelle aree che hanno subito un’alterazione negativa del loro stato originario e che, con opere conservative e di recupero ambientale possono essere migliorate attraverso la loro sistemazione più idonea, per essere rese più fruibili turisticamente e più valorizzate paesaggisticamente.

Art. 2

1. I lavori di ripristino ambientale di cui all’articolo 1 sono affidati ai Servizi competenti dell’Assessorato dell’Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale che vi provvederanno mediante licitazione o trattative private ovvero in economia diretta avvalendosi, in quest’ultimo caso, anche di personale precario o stagionale.

2. Per la redazione di progetti o perizie ai fini del recupero ambientale è altresì ammesso l’affidamento di incarichi a liberi professionisti o a ditte specializzate.

Art. 3

1. Per l’anno 1989 è autorizzato un intervento finanziario per il recupero ambientale di aree naturali degradate per un complesso di spesa di L. 1.000.000.000.

2. L’onere di cui al comma precedente, graverà sul capitolo di nuova istituzione n. 28220 " Spese per il recupero ambientale di aree naturali degradate " del bilancio di previsione per l’esercizio in corso.

3. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione per L. 1 miliardo dello stanziamento previsto al cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio per l’anno corrente, a valere sull’apposito accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso.

4. A decorrere dall’anno 1990 gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge saranno determinati con la legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 4

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" L. 1.000.000.000

in aumento

Programma regionale 2.2.1.06: difesa del suolo

Codificazione 2.1.2.1.0.3.10.15.04 capitolo n. 28220 (di nuova istituzione) " Spese per il recupero ambientale di aree naturali degradate" LR 8 agosto 1989, n. 53 L. 1.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.