Legge regionale 17 giugno 1988, n. 53 - Testo storico

Legge regionale n. 53 del 17 06 1988

Bollettino ufficiale 15 07 1988 n. 12, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 15 dell'11 07 1988

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di una struttura alberghiera in località Stafal di Gressoney - La - Trinité.

Art. 1

1. Al fine di contribuire ad un tempestivo riequilibrio del rapporto tra ricettività alberghiera e infrastruttura turistica in Valle di Gressoney, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare la concessione di prestiti a tasso agevolato in favore della Società " Ghiacciai del Lys Immobiliare srl " con sede in Gressoney - La - Trinité per la realizzazione del complesso alberghiero che la Società stessa ha in corso di esecuzione in località Stafal, in Comune di Gressoney - La - Trinité.

Art. 2

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1, della durata massima di anni 20, vengono concessi al tasso annuo di interesse pari al 30 percento dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale pubblicato al momento della stipula del contratto, e in misura non superiore al 70 percento della spesa ammessa.

2. Concorrono a formare la spesa ammissibile le spese già sostenute all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quelle ancora da sostenersi per la realizzazione e il completamento del complesso di cui all'articolo 1.

Art. 3

1. I finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi per tramite della Finaosta SpA con le procedure e alle condizioni di cui alla convenzione rep. n. 6454, del 4 agosto 1983, e successive modificazioni, in atto tra la medesima Finaosta SpA e la Regione per la concessione dei mutui di cui alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

1. I mutui previsti dalla presente legge non sono, in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da Enti da esso delegati o da altri Enti pubblici per le medesime iniziative entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi della presente legge.

Art. 5

1. Per l'ottenimento dei finanziamenti di cui agli articoli precedenti la srl " Ghiacciai del Lys Immobiliare " deve presentare all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali domanda in carta legale, corredata di progetto, preventivo di spesa e relazione tecnica.

2. Dopo l'istruttoria compiuta dall'Assessorato, la domanda è sottoposta all'esame della Commissione di cui all'articolo 18 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, per un parere tecnico-consultivo.

Art. 6

(Norme finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessivi 6 miliardi, graverà sul cap. 37901, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione degli stanziamenti previsti sui seguenti capitoli del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 per gli importi sottoindicati:

quanto a lire 5.000.000.000 cap. 26750

quanto a lire 1.000.000.000 cap. 36400

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 26750 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari della " Raccordi Autostradali Valle d'Aosta"

LR 28 dicembre 1984, n. 73 "

lire 5.000.000.000

Cap. 36400 " Spese per la costituzione del fondo di dotazione della FINAOSTA SpA per gli interventi della gestione speciale

LR 28 giugno 1982, n. 16 articolo 5 e 9

LR 19 giugno 1984, n. 24"

lire 1.000.000.000

Totale in diminuzione lire 6.000.000.000

In aumento

Settore 2.2.2.: Sviluppo economico

Programma 2.2.2.13.: Interventi promozionali per lo sviluppo di attività alberghiera ed extraalberghiera

Cap. 37901 (di nuova istituzione)

codificazione 2.1.2.6.4.3.10.24.09

" Spese per finanziamenti per la realizzazione di un complesso alberghiero in fraz. Stafal di Gressoney - La - Trinité "

lire 6.000.000.000

Art. 8

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.