Legge regionale 11 agosto 1981, n. 53 - Testo vigente

Legge regionale 11 agosto 1981, n. 53

Disciplina e tutela dei giochi tradizionali valdostani.

(B.U. 21 ottobre 1981, n. 14).

TITOLO I

Art. 1.

La Regione Valle d'Aosta riconosce i giochi tradizionali valdostani denominati "fiolet", "palet", "rebatta", "tsan? e, fatti salvi i divieti previsti dalla normativa vigente, "morra? quale espressione sportiva e culturale della popolazione valdostana e pertanto ne favorisce lo sviluppo, d'intesa con le rispettive associazioni, secondo le modalità di cui alla presente legge. (1)

Art. 2.

I giochi tradizionali "fiolet", "palet", "rebatta", "tsan" e "morra" sono organizzati in sezioni sportive locali facenti capo alle rispettive associazioni regionali; l'attività sportiva nel suo complesso è controllata, coordinata e diretta dalla "Federachon di sport de noutra tera" (Federazione sport popolari valdostani), organismo costituito dai dirigenti delle singole associazioni regionali. (2)

TITOLO II

Art. 3.

Le associazioni, in collaborazione con la Federazione, hanno il compito di reperire e formare istruttori in grado di trasmettere, in modo particolare ai giovani, gli elementi generali e le tecniche proprie di ogni attività sportiva popolare. Il compito di istruttore non può avere carattere di professionalità.

Art. 4.

Nelle scuole della Regione di ogni ordine e grado gli istruttori di sport popolari possono essere utilizzati, nell'ambito delle attività collaterali di tipo ludico e ricreativo - sportivo e previa richiesta degli organi scolastici competenti, come collaboratori degli insegnanti titolari.

TITOLO III

Art. 5.

La Regione programma e realizza campi per i giochi tradizionali, d'intesa con i comuni, le comunità montane e le associazioni sportive. Gli oneri per il reperimento delle aree e per la costruzione dei campi di gioco inseriti nei programmi a livello regionale fanno carico al bilancio della Regione.

Qualora detti campi vengano realizzati su iniziativa dei comuni o delle comunità montane, la Regione può concedere contributi in misura non superiore al 70 percento del costo complessivo dell'opera.

La conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti spettano alle sezioni sportive locali.

Le spese di manutenzione straordinaria, rifacimento e miglioramento degli impianti sono a totale carico della Regione per gli impianti da essa realizzati; per gli impianti realizzati su iniziativa degli enti locali le spese predette possono essere ammessa a contributo regionale nella misura massima del 70 percento.

Le spese derivanti dall'applicazione del primo comma e del secondo e quarto comma del presente articolo graveranno rispettivamente sui capitoli 47650 " Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive, LR 11 agosto 1976, n. 33 " e 47700 " Contributi per il potenziamento delle attrezzature sportive, LR 11 agosto 1976, n. 33 " del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 9 giugno 1981, n. 33.

Art. 6.

I campi di gioco sono aperti a tutti coloro che, individualmente o in gruppo, necessitano di spazio per esercitare attività sportive e ludico - motorie; la loro utilizzazione è regolata da disposizioni fissate dalle sezioni locali e approvate dalle rispettive associazioni regionali e dalla Federazione.

TITOLO IV

Art. 7.

Gli iscritti alle associazioni degli sports popolari valdostani fruiscono dei benefici derivanti dalla legge regionale del 13 maggio 1980, n. 19, sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

Art. 8.

Entro il 31 gennaio di ogni anno la Federazione sottopone al controllo dell'assessorato del turismo il rendiconto relativo all'anno solare antecedente, accompagnato da una relazione sull'attività svolta.

La Regione può, in qualsiasi momento, controllare i registri contabili delle associazioni. Qualora venga individuato un impiego dei contributi concessi non coerente alle finalità indicate nella presente legge, la Regione richiede la restituzione dei contributi medesimi ovvero ne sospende in tutto od in parte l'erogazione.

Art. 9.

(Omissis) (3).

Le spese derivanti dall'applicazione del secondo comma del presente articolo graveranno sul capitolo 37200 "Contributi e sussidi ad aziende di soggiorno, pro - loco, enti ed altri organismi pubblici e privati per attività nel settore del turismo e del tempo libero" del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1981, utilizzando l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 23 marzo 1981, n. 16, articolo 12 lettera c).

A decorrere dal 1982 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 e dal secondo comma del presente articolo saranno determinati con legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

(1) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, il primo comma dell'articolo 1 recitava:

"La Regione Valle d'Aosta riconosce i giochi tradizionali valdostani denominati "fiolet", "palet", "rebatta" e "tsan" quale espressione sportiva e culturale della popolazione valdostana e pertanto ne favorisce lo sviluppo, d'intesa con le rispettive associazioni, secondo le modalità di cui alla presente legge.".

(2) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 28 aprile 2022, n. 3.

Nella formulazione originaria, il primo comma dell'articolo 2 recitava:

"I giochi tradizionali "fiolet", "palet", "rebatta" e "tsan" sono organizzati in sezioni sportive locali facenti capo alle rispettive associazioni regionali; l'attività sportiva nel suo complesso è controllata, coordinata e diretta dalla "Federachon di sport de noutra tera" (Federazione sport popolari valdostani), organismo costituito dai dirigenti delle singole associazioni regionali.".

(3) I primi due commi sono stati abrogati dall'art. 23 della L.R. 30 ottobre 1987, n. 85.