Legge regionale 10 dicembre 1980, n. 53 - Testo storico

Legge regionale n. 53 del 10 12 1980

Bollettino ufficiale 15 12 1980 n. 12

Revisione dei contributi alle imprese private concessionarie di autoservizi di linea, previsti dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 46.

Art. 1

L’ammontare dei contributi disposti dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 46, in favore delle imprese private concessionarie di autoservizi di linea, č aumentato, per l’anno 1980 e seguenti, di lire 330 milioni.

L’importo del contributo annuo per ciascun dipendente in servizio sarą accertato con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 2

L’onere di lire 330 milioni, derivante a carico della Regione per l’applicazione della presente legge, graverą sul capitolo 38000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1980 e seguenti.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 50000 della parte spesa del bilancio stesso.

Per gli anni futuri gli oneri necessari saranno iscritti, nei corrispondenti capitoli di spesa, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione, per l’anno finanziario 1980, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 330.000.000

Variazione in aumento

Cap. 38000 - Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori( LR 6 agosto 1974, n. 27, LR 23 giugno 1975, n. 25, LR 5 novembre 1976, nn. 45 e 46, LR 15 giugno 1978, n. 20, LR 10 dicembre 1980, n. 53) L. 330.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.