Legge regionale 20 agosto 1979, n. 53 - Testo storico

Legge regionale n. 53 del 20 08 1979

Bollettino ufficiale 5 10 1979 n. 9

Rifinanziamento, per l’anno 1979, delle leggi regionali 16 giugno 1978, nn. 22, 23, 24 e 25.

Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno 1979, contributi per l’abbattimento, fino ad un massimo di due punti, del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di Credito e i Consorzi sottoelencati, fino ad un ammontare complessivo di spesa di L. 300.000.000 così ripartito:

1) L. 50.000.000 al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d’Aosta di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 22;

2) L. 50.000.000 al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d’Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 23;

3) L. 150.000.000 al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d’Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 24;

4) L. 50.000.000 al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d’Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 25.

Art. 2

Le somme eventualmente non utilizzate dai predetti consorzi nel corso dell’anno 1979 dovranno essere riutilizzate, nell’anno o negli anni successivi, per lo stesso fine indicato al precedente articolo 1.

Art. 3

Al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori della Valle d’Aosta è concesso, per le finalità indicate alla lettera B dell’articolo 4 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 22, un contributo annuo di lire 50.000.000 fino all’anno 1983.

Art. 4

L’onere di L. 350.000.000 derivante a carico della Regione dalla applicazione della presente legge graverà sui capitoli 4892 e 4895 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979.

Alla previsione dell’onere di L. 350.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1979, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della parte spesa del bilancio stesso (punto n. 23 dell’allegato F al bilancio medesimo).

All’onere annuo di L. 50.000.000 a carico degli esercizi 1980, 1981, 1982 e 1983, per effetto del precedente articolo 3, si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F) L. 350.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 4892 - (di nuova istituzione) - Contributo al Consorzio garanzia fidi tra gli albergatori, al Consorzio confidi fra artigiani dell'Associazione Artigiani, al Consorzio fidi fra gli industriali e al Consorzio confidi tra i commercianti della Valle d’Aosta (leggi regionali 16 giugno 1978, nn. 22, 23, 24 e 25 e legge regionale 20 agosto 1979, n. 53) L. 300.000.000

Cap. 4895 - (di nuova istituzione) - Contributo al Consorzio fidi fra gli albergatori della Valle d’Aosta per affidamenti bancari quinquennali (articolo 3 legge regionale 20 agosto 1979, n. 53) L. 50.000.000

TOTALE L. 350.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.