Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53 -

Legge regionale 23 dicembre 2009, n. 53

Disposizioni in materia di Consulta regionale per le pari opportunità e di consigliere/a regionale di parità.

(B.U. 2 febbraio 2010, n. 5)

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione, in armonia con i principi di pari opportunità, attua politiche volte al rispetto delle identità e alla valorizzazione delle differenze di genere, all'equità nella distribuzione dei poteri e delle responsabilità tra i generi, al superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta ancora esistente nei confronti delle donne e all'incremento della loro partecipazione in ogni ambito.

2. La presente legge riordina la Consulta regionale per la condizione femminile, istituita ai sensi della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 (Istituzione della Consulta regionale per la condizione femminile), che assume la nuova denominazione di Consulta regionale per le pari opportunità, e detta disposizioni in materia di consigliere/a regionale di parità.

Art. 2

(Comunicazione istituzionale e statistiche di genere)

1. La Regione, nell'ambito dell'attività di comunicazione istituzionale volta alla corretta informazione del cittadino sulle attività svolte o in corso di svolgimento, opera per:

a) introdurre la prospettiva di genere e favorire l'attenzione sui temi della parità tra donne e uomini;

b) valorizzare il ruolo della donna in ambito sociale, professionale e politico;

c) promuovere una rappresentazione femminile e maschile coerente con l'evoluzione dei rispettivi ruoli nel mercato del lavoro, nelle istituzioni e nella società, contrastando in modo attivo gli stereotipi di genere.

2. Le statistiche prodotte dagli uffici regionali o realizzate nell'ambito di attività finanziate dalla Regione devono adeguare la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati statistici in termini di genere.

Art. 3

(Disciplina del personale)

1. Gli enti del comparto unico regionale e l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta perseguono politiche di pari opportunità tra uomini e donne nell'organizzazione del personale e nello sviluppo della carriera e adottano piani di azioni positive per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono un pieno inserimento delle donne nell'attività lavorativa ed una loro concreta partecipazione ad occasioni di avanzamento professionale.

Art. 4

(Piani triennali di azioni positive)

1. I piani triennali di azioni positive predisposti dai comitati per le pari opportunità, ove costituiti, sono approvati con provvedimento dell'organo competente dell'ente, sentiti il/la consigliere/a regionale di parità, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e/o regionale, nell'ambito del comparto e dell'area di interesse. In particolare, i piani sono diretti a:

a) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali sono insufficientemente rappresentate e favorire il riequilibrio della presenza femminile, in particolare nelle attività e nei livelli di più elevata responsabilità;

b) valorizzare, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro, l'utilizzo di istituti finalizzati alla conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia;

c) promuovere azioni di informazione e formazione finalizzate alla diffusione di una cultura favorevole alla nascita di nuovi comportamenti organizzativi che valorizzino le differenze di cui donne e uomini sono portatori;

d) facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri a seguito del godimento dei congedi per maternità;

e) superare gli stereotipi di genere e adottare modalità organizzative che rispettino le donne e gli uomini.

CAPO II

CONSULTA REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Art. 5

(Consulta regionale per le pari opportunità)

1. Al fine di promuovere iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che limitano o impediscono il rispetto delle identità e la valorizzazione delle differenze di genere e di favorire la rimozione di ogni forma di discriminazione e disuguaglianza, il presente capo detta disposizioni concernenti la Consulta regionale per le pari opportunità, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta esercita le sue funzioni operando anche al fine di creare uno stretto raccordo tra la realtà femminile della Regione e le donne elette nelle istituzioni.

Art. 6

(Funzioni)

1. La Consulta:

a) esprime pareri sui progetti di legge regionali di cui all'articolo 9, comma 1, e formula suggerimenti per l'adeguamento della legislazione regionale ai principi costituzionali di parità ed uguaglianza di genere;

b) segnala al Consiglio regionale l'opportunità di proporre al Parlamento provvedimenti ed iniziative in relazione al mondo femminile;

c) cura la raccolta, l'analisi e l'elaborazione di dati allo scopo di verificare lo stato di attuazione delle politiche di pari opportunità nei vari settori della vita politica, economica e sociale, segnalando le opportune iniziative e curando l'elaborazione di studi ed indagini conoscitive sulla condizione della donna in Valle d'Aosta;

d) promuove, anche in collaborazione con le strutture regionali competenti, occasioni permanenti di formazione e di aggiornamento sull'amministrazione della cosa pubblica, per favorire la preparazione e la presenza femminile nell'amministrazione e nella vita politica;

e) formula proposte e suggerimenti al Consiglio e alla Giunta regionali in ordine all'istituzione di servizi e all'avvio di iniziative che permettano alla donna di svolgere compiutamente il suo ruolo nella società e nella famiglia;

f) sensibilizza partiti, movimenti e gruppi politici, affinché adottino tutte le misure che favoriscano una rappresentanza equilibrata nei loro organismi decisionali;

g) favorisce lo scambio di informazioni fra le donne elette negli organismi istituzionali a livello comunale, regionale, nazionale ed europeo, anche attraverso l'attivazione di reti di collegamento, e l'elaborazione e attuazione delle analisi di genere nelle scelte politiche e amministrative;

h) cura la raccolta, la diffusione di materiale bibliografico e documentario, la pubblicazione di periodici e volumi, e promuove le tematiche relative alla condizione femminile ed eventi culturali destinati alle donne;

i) promuove dibattiti pubblici, convegni e incontri anche con gli organismi di pari opportunità di altre Regioni;

j) svolge attività di informazione e consulenza per le donne, in particolare promuovendo iniziative volte a migliorare il funzionamento e l'utilizzazione dei servizi sociali, e interviene presso gli organi competenti per segnalare situazioni di disuguaglianza, di discriminazione e di violenza.

Art. 7

(Composizione e durata)

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente del Consiglio regionale, entro cinque mesi dalla data di insediamento del Consiglio stesso, ed è composta:

a) da quattro componenti, designate congiuntamente:

1) dalle associazioni e dai gruppi femminili che abbiano un'effettiva rappresentatività a livello regionale, abbiano come finalità istituzionali quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, siano democraticamente strutturate e svolgano a livello regionale attività non circoscritte ad interessi di categoria professionale;

2) dalle commissioni femminili delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

3) dalle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni dei lavoratori autonomi e delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale;

4) dalle commissioni o movimenti femminili, a livello regionale, dei partiti, movimenti o gruppi politici;

5) dalle commissioni o movimenti femminili delle organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative a livello regionale;

b) dal/dalla consigliere/a regionale di parità di cui all'articolo 14;

c) da tre consigliere regionali elette dal Consiglio regionale con voto limitato a due nomi. Almeno una consigliera deve essere espressione della minoranza consiliare. La perdita della condizione di consigliera regionale comporta la decadenza dalla Consulta;

d) da dieci componenti elette dal Consiglio regionale fra le componenti degli organismi di cui alla lettera a) con voto limitato a sette nomi. Almeno tre componenti devono essere espressione della minoranza consiliare;

e) da cinque componenti designate dal Consiglio permanente degli enti locali e scelte fra le donne elette negli enti locali della Regione, rispettando la proporzione fra le elette nelle assemblee e negli organi esecutivi degli enti stessi. La perdita della condizione di eletta negli enti locali comporta la decadenza dalla Consulta.

2. L'attività della Consulta è coordinata da una Presidente eletta tra le proprie componenti e da un Comitato esecutivo secondo le modalità indicate nel regolamento interno della Consulta di cui all'articolo 8, comma 2.

3. La Consulta rimane in carica per tutta la durata della legislatura e, comunque, sino alla data di insediamento della successiva Consulta.

Art. 8

(Organi)

1. Sono organi della Consulta:

a) l'Assemblea;

b) la Presidente;

c) il Comitato esecutivo.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il regolamento interno della Consulta che disciplina le funzioni degli organi e le modalità di organizzazione e funzionamento della Consulta stessa, proposto dall'assemblea della Consulta entro due mesi dal proprio insediamento.

3. Il regolamento interno della Consulta può prevedere l'istituzione di una vicepresidente.

Art. 9

(Rapporti con il Consiglio regionale)

1. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Consulta copia di tutti i progetti di legge regionale, che investono esplicitamente e significativamente le politiche di genere all'atto della loro presentazione al Consiglio regionale. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione dei progetti di legge, si prescinde dal parere della Consulta. La Consulta, su propria richiesta, è audita dalle commissioni consiliari permanenti sugli atti all'esame delle stesse concernenti le politiche di parità e di pari opportunità.

2. Alle riunioni della Consulta hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, anche a mezzo di propri delegati, il Presidente della Regione e del Consiglio regionale, gli assessori regionali e i Presidenti delle commissioni consiliari permanenti.

3. La Consulta può chiedere che intervengano alle proprie riunioni il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio regionale, gli assessori regionali competenti nelle materie che formano oggetto di discussione, i consiglieri regionali e i dirigenti regionali, previa autorizzazione dell'amministratore competente.

Art. 10

(Rapporti di collaborazione)

1. La Consulta attiva rapporti di collaborazione:

a) con il Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di pari opportunità delle lavoratrici e con la Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115 (Regolamento per il riordino della Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248);

b) con Consulte, istituzioni e altri organismi regionali, interregionali, nazionali, europei ed internazionali svolgenti analoghe funzioni;

c) con le istituzioni e le associazioni culturali, di promozione sociale, di volontariato e professionali presenti nel territorio regionale;

d) con le Università, gli istituti di ricerca e gli osservatori in materia economica e sociale.

Art. 11

(Rapporto, relazione annuali e programma di attività della Consulta)

1. La Consulta, entro il 31 gennaio di ogni anno, trasmette al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale un rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche di parità e di pari opportunità in Valle d'Aosta ed una relazione sull'attività svolta.

2. La Consulta, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio regionale un programma di attività, da attuare nell'anno successivo, con la previsione della relativa spesa.

3. Il programma è esaminato ed approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il 31 dicembre.

4. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il rapporto e la relazione annuali ed il programma di attività alla commissione consiliare competente.

Art. 12

(Sede, dotazione organica e locali)

1. La Consulta regionale ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale ed è dotata del personale e dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica per il funzionamento della Consulta, sentita la Presidente della stessa.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegna alla Consulta locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 13

(Gestione amministrativa e contabile)

1. Nell'ambito del programma annuale di attività e della relativa previsione di spesa, la Consulta gode di autonomia funzionale.

2. Per la gestione amministrativa del personale la Consulta si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.

3. Per la gestione amministrativa e contabile funzionale alla realizzazione del programma annuale di attività la Consulta si avvale delle competenti strutture del Consiglio regionale.

4. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale tutte le spese per il funzionamento ed il programma di attività della Consulta.

CAPO III

CONSIGLIERE/A REGIONALE DI PARITA'

Art. 14

(Consigliere/a regionale di parità)

1. Il presente Capo detta disposizioni in materia di consigliere/a di parità della Regione, di seguito denominato/a consigliere/a regionale di parità, disciplinandone le attribuzioni, i requisiti e le modalità di nomina, in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e in conformità ai principi di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246).

Art. 15

(Competenze)

1. Il/La consigliere/a regionale di parità svolge le funzioni di:

a) promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro e, in particolare, tutte quelle attribuitegli ai sensi del d.lgs. 198/2006 e della presente legge;

b) referente dei comitati per le pari opportunità di cui all'art. 4.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del d.lgs. 198/2006, il/la consigliere/a regionale di parità, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

Art. 16

(Modalità di nomina)

1. Il/La consigliere/a regionale di parità è nominato/a con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione di designazione della Giunta regionale, entro cinque mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale. Il decreto di nomina è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il/La consigliere/a regionale di parità deve:

a) possedere requisiti di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di mercato del lavoro, con particolare riferimento al lavoro femminile e alle pari opportunità, comprovati da idonea documentazione;

b) dimostrare la conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 17.

3. Il procedimento per la nomina del/la consigliere/a regionale di parità è avviato con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, disposta dal Presidente della Regione, di un avviso pubblico nel quale sono indicati:

a) l'intenzione della Regione di procedere alla nomina del/la consigliere/a regionale di parità;

b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico;

c) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro.

4. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:

a) dati anagrafici e residenza;

b) titolo di studio;

c) curriculum dettagliato da cui siano desumibili gli elementi utili ai fini dell'accertamento dei requisiti richiesti ai sensi del comma 2;

cbis) programma delle attività da porre in essere durante l'incarico; (1)

d) disponibilità all'accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.

5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2 provvede una commissione di valutazione composta dal dirigente di primo livello della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, che la presiede, e da due membri indicati dal Consiglio per le politiche del lavoro di cui all'articolo 6 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione della Giunta regionale. (2)

Art. 17

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. Ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua francese, prima della nomina, tutti i candidati devono superare, o dimostrare di aver già superato, un esame svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

2. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro.

Art. 18

(Durata in carica e funzioni)

1. L'incarico di consigliere/a regionale di parità dura per tutta la legislatura del Consiglio regionale ed è rinnovabile una sola volta. Il procedimento di nomina di cui all'articolo 16 è avviato entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale o immediatamente dopo la cessazione dell'incarico stesso per dimissioni o per qualsiasi altro motivo diverso dalla scadenza regolare. Il/La consigliere/a regionale di parità continua a svolgere le sue funzioni fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina del/la nuovo/a consigliere/a di parità e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di scadenza regolare o di cessazione dell'incarico.

Art. 19

(Permessi, indennità e trasferte)

1. Il/La consigliere/a regionale di parità ha diritto per l'esercizio delle sue funzioni, ove si tratti di lavoratore dipendente, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Le ore di assenza di cui al presente comma sono retribuite.

2. La Regione, su richiesta, è tenuta a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

3. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, al/la consigliere/a regionale di parità, sia esso/a lavoratore dipendente o autonomo o libero professionista, è attribuita una indennità mensile la cui misura è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del d.lgs. 198/2006. (3)

4. Per le trasferte svolte nell'esercizio delle proprie funzioni, al/la consigliere/a regionale di parità spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nella misura prevista per il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

Art. 20

(Finanziamento) (4)

1. Al finanziamento delle attività promosse dal/la consigliere/a regionale di parità, nonché degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, si provvede con le risorse regionali determinate annualmente con la legge di bilancio, fatto salvo l'utilizzo di eventuali risorse statali assegnate alla Regione, nei limiti e nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dallo Stato.

Art. 21

(Rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente capo, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo IV del titolo II del libro I del d.lgs. 198/2006.

Art. 22

(Relazione annuale e programma di attività del/la consigliere/a regionale di parità)

1. Il/La consigliere/a regionale di parità, entro il 1° marzo di ogni anno, presenta una relazione sull'attività svolta al Presidente della Regione e alla commissione consiliare competente per materia.

2. Il/La consigliere/a regionale di parità, entro il 30 settembre di ogni anno, presenta al Presidente della Regione un programma di attività di promozione e di controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, da attuare nell'anno successivo, con la previsione della relativa spesa. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 23

(Sede, dotazione organica e locali)

1. Il/La consigliere/a regionale di parità ha sede presso la struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro ed è dotato/a del personale e dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

2. La Giunta regionale determina, nell'ambito dell'organico della Giunta regionale, la dotazione organica a supporto dell'attività del/la consigliere/a regionale di parità, sentito/a il/la consigliere/a di parità.

3. La Giunta regionale assegna al/la consigliere/a di parità locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 24

(Gestione amministrativa e contabile)

1. Nell'ambito del programma annuale di attività e della relativa previsione di spesa, il/la consigliere/a regionale di parità gode di autonomia funzionale.

2. Per la gestione amministrativa del personale e per la gestione amministrativa e contabile funzionale alla realizzazione del programma annuale di attività, il/la consigliere/a regionale di parità si avvale della struttura regionale competente in materia di politiche del lavoro.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del capo II, valutati in annui euro 150.000 a decorrere dal 2010, trovano copertura sul bilancio del Consiglio regionale e al loro finanziamento si provvede:

a) per gli anni 2010 e 2011, con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'obiettivo programmatico 1.1.1. - Consiglio regionale - al capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio Regionale) del medesimo bilancio;

b) per gli anni 2010, 2011 e 2012, con riferimento al bilancio di previsione per il triennio 2010/2012, mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.1.1.10 (Spese inerenti il Consiglio regionale) del medesimo bilancio.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del capo III posti a carico del bilancio regionale sono determinati in annui euro 20.000 a decorrere dall'anno 2010.

3. Con riferimento al bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011, l'onere di cui al comma 2 trova copertura nello stato di previsione della spesa dei medesimi bilanci nell'obiettivo programmatico 2.1.2 (Istituzioni diverse) e al finanziamento si provvede mediante utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.2 dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Con riferimento al bilancio di previsione per il triennio 2010/2012 l'onere di cui al comma 2 trova copertura nello stato di previsione della spesa nell'unità previsionale di base 1.1.1.12 (Spese per istituzioni diverse) e al finanziamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.1. dell'allegato 2/A al medesimo bilancio.

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 23 giugno 1983, n. 65;

b) 19 aprile 1985, n. 15;

c) 2 gennaio 1989, n. 4;

d) 26 maggio 1993, n. 38.

2. Sono, inoltre, abrogati:

a) l'articolo 24 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7;

b) il comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31.

Art. 27

(Disposizioni transitorie)

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale nomina la Consulta per le pari opportunità con le modalità di cui all'articolo 7.

2. La Consulta regionale per la condizione femminile in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le sue funzioni fino alla data di insediamento della Consulta regionale per le pari opportunità. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Consulta regionale per la condizione femminile trasmette al Presidente del Consiglio la relazione sull'attività svolta nel 2009 e predispone e sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un programma di attività per il 2010 provvisorio, valido fino all'approvazione del programma di attività per il 2010 della Consulta regionale per le pari opportunità da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. All'atto dell'insediamento, la Consulta regionale per le pari opportunità, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, procede all'elezione della Presidente, la quale cura e coordina tutte le attività finalizzate all'approvazione della proposta del nuovo regolamento interno della Consulta da parte dell'Assemblea della stessa. Fino all'approvazione del nuovo regolamento interno da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, si applica, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento della Consulta regionale per la condizione femminile.

4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approva il regolamento della Consulta, di cui all'articolo 8, comma 2, entro due mesi dalla data di trasmissione da parte della Consulta stessa.

5. In deroga alle scadenze stabilite dall'articolo 11, la Consulta regionale per le pari opportunità trasmette al Presidente del Consiglio il programma di attività per il 2010 entro un mese dall'approvazione del nuovo regolamento interno da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

6. Il/La consigliere/a regionale di parità è nominato/a, con le modalità di cui all'articolo 16, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il/La consigliere/a regionale di parità in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le sue funzioni fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di nomina del/la nuovo/a consigliere/a regionale di parità ai sensi dell'articolo 16.

(1) Lettera inserita dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 23.

(2) Comma modificato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 23.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 16 recitava:

"5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 2 provvede una commissione di valutazione composta dal Segretario generale della Regione e dai dirigenti di primo livello delle strutture regionali competenti in materia di politiche del lavoro ed in materia di personale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione della Giunta regionale.".

(3) Comma sostituito dal comma 1 dell'art. 9 della L.R. 2 agosto 2016, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'art. 19 recitava:

"3. Nei limiti della disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18 del d.lgs. 198/2006, al/la consigliere/a regionale di parità, sia esso/a lavoratore dipendente o autonomo o libero professionista, è attribuita una indennità mensile la cui misura è fissata con il decreto di cui al medesimo articolo 18, comma 2, del d.lgs. 198/2006.".

(4) Articolo sostituito dal comma 2 dell'art. 9 della L.R. 2 agosto 2016, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 20 recitava:

"Art. 20

(Risorse per il funzionamento dell'Ufficio del/la consigliere/a regionale di parità)

1. Al finanziamento delle attività e dell'Ufficio del/la consigliere/a regionale di parità si provvede con le risorse derivanti dalla quota di riparto annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera b), del d.lgs. 198/2006 e con le risorse regionali determinate annualmente con la legge di bilancio.".