Legge regionale 5 settembre 1991, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 05 09 1991

Bollettino ufficiale 17 9 1991 n. 42

Concessione di contributi straordinari annui all'"US Aosta Calcio Srl", di Aosta, per la partecipazione al campionato nazionale di calcio, serie C2.

Art. 1

(Finalitą )

1. La Giunta regionale č autorizzata a concedere all""US Aosta Calcio Srl", di Aosta, contributi straordinari di lire 500.000.000 per l’esercizio finanziario 1991, di L. 300.000.000 per l’esercizio finanziario 1992 e di lire 200.000.000 per l’esercizio finanziario 1993 a titolo di sostegno per la partecipazione al campionato nazionale di calcio serie C2.

2. La concessione dei contributi di cui al comma uno č subordinata alla permanenza nel campionato nazionale di calcio, serie C2, o nei campionati di categoria superiori.

Art. 2

(Modalitą di erogazione)

1. Per l’ottenimento dei contributi di cui all’articolo 1 l'"US Aosta Calcio Srl" deve presentare domanda all’Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

2. La domanda di cui al comma uno deve essere corredata dal bilancio preventivo riferito all’esercizio in corso e dal bilancio consuntivo relativo all’esercizio immediatamente precedente, regolarmente approvato dai competenti organi sociali.

3. L’Assessorato regionale del turismo esamina la domanda, ne verifica la regolaritą e predispone l’atto da sottoporre all’esame della Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Art. 3

(Cumulabilitą dei contributi)

1. I contributi di cui alla presente legge sono integrativi di quelli concessi ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85, concernente " Interventi a favore dello sport ".

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, come determinato dall’articolo 1, graverą sul cap. 66510, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della regione per l’anno 1991 e sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio preventivo per gli anni successivi.

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma uno si provvede, per l’anno 1991, mediante riduzione al capitolo 67030 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a valere sull’accantonamento iscritto all’allegato 8 del bilancio di previsione per l’anno in corso (Area attivitą produttive - settore turismo - D. 2.10); su detto accantonamento risulta quindi disponibile una minore somma di lire 175.000.000.

3. A decorrere dall’esercizio finanziario 1992, il finanziamento del capitolo di spesa 66510 sarą determinato con legge di approvazione dei relativi bilanci, ai sensi dell’art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente " Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione autonoma Valle d’Aosta ".

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1991 sono apportate, in termini di competenza e di cassa, le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 67030 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento L. 500.000.000

In aumento

Codifica regionale 2.2.4.10

Codificazione 1.1.1.6.2.2.8.9.9

Cap. 66510 (di nuova istituzione)

" Contributo straordinario annuo all'"US Aosta Calcio Srl" per la partecipazione al campionato nazionale di calcio, serie C2 " L. 500.000.000

Art. 6

(Dichiarazione di urgenza)

La presente legge č dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.