Legge regionale 8 agosto 1989, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 08 08 1989

Bollettino ufficiale 16 8 1989 n. 36

Rifinanziamento di spesa, per l’anno 1989, in diversi settori regionali di intervento.

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, lettera b) e c) della LR 7 agosto 1986, n. 45, concernente interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive, è autorizzata, limitatamente all’anno 1989, l’ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.

2. L’onere di cui al comma precedente graverà sul cap¿ 22845 del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

Art. 2

1. Per le finalità di cui alla LR 10 gennaio 1961, n. 2 e successive modificazioni concernente la concessione di provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico, è autorizzato, per l’anno 1989, il rifinanziamento della spesa di lire 1.000 milioni.

2. L’onere di cui al comma precedente graverà sul cap. 37350 del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

Art. 3

1. Per l’applicazione dell’articolo 29 comma 8o della LR 1o dicembre 1986, n. 59 recante disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta, è autorizzata per l’anno 1989, la maggior spesa di lire 200 milioni.

2. L’onere di cui al comma precedente graverà sul cap. 37455 del bilancio preventivo per il corrente esercizio.

Art. 4

1. È autorizzata, limitatamente all’anno 1989, l’ulteriore spesa di lire 4.000 milioni per gli interventi di cui alla LR 7 agosto 1986, n. 42 concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale.

2. L’onere di cui al comma precedente graverà sul cap. 37504 del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

Art. 5

1. Per le finalità di cui alla LR 28 dicembre 1983, n. 94 concernente la concessione di contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è autorizzata, limitatamente all’anno 1989, l’ulteriore spesa di lire 850 milioni.

2. L’onere di cui al comma precedente graverà sul cap. 46900 del bilancio di previsione per il corrente esercizio.

Art. 6

1. È, inoltre, approvato il rifinanziamento dei seguenti capitoli del bilancio di previsione per l’anno 1989 per gli importi a fianco di ognuno indicati:

Cap. 37100 " Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche " Lire 1.270 milioni

Cap. 37160 " Spese per manifestazioni culturali d’interesse turistico " Lire 100 milioni

Cap. 37170 " Spese per manifestazioni culturali di interesse turistico (servizio rilevante ai fini IVA " Lire 300 milioni

Cap. 37220 " Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero " Lire 200 milioni

Cap. 46750 " Spese per restauri e manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico " Lire 570 milioni

Cap. 47050 " Contributi per la salvaguardia, manutenzione e pubblica fruizione del patrimonio storico ed artistico " Lire 150 milioni

Cap. 47165 " Spese per documentazioni e attività di informazione nel settore della valorizzazione dei beni culturali " Lire 50 milioni

Cap. 47170 " Spese per incarichi, consulenze e studi per la valorizzazione dei beni culturali " Lire 230 milioni

Cap. 47190 " Spese di ufficio e di gestione dei laboratori e servizi generali " Lire 50 milioni

Cap. 47195 " Spese per acquisto di mobili, macchine ed attrezzature per i laboratori addetti alla manutenzione del patrimonio artistico e storico " Lire 30 milioni

Art. 7

1. Alla copertura dell’onere complessivo di lire 10.000 milioni derivante per l’anno 1989 dall’applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento previsto al cap. 50150 " fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) del bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 1989 utilizzando all’uopo l’intero accantonamento previsto all’allegato n. 8 al bilancio stesso concernente " finanziamenti speciali per la realizzazione di complessi alberghieri di grandi dimensioni ".

Art. 8

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 10.000 milioni

In aumento

Cap. 22845 " Contributi a enti locali per il potenziamento delle infrastrutture ricreativo - sportive " Lire 1.000 milioni

Cap. 37100 " Spese per pubblicità ed azioni promozionali turistiche " Lire 1.270 milioni

Cap. 37160 " Spese per manifestazioni culturali d’interesse turistico " Lire 100 milioni

Cap. 37170 " Spese per manifestazioni culturali di interesse turistico (servizio rilevante ai fini IVA) " Lire 300 milioni

Cap. 37220 " Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero " Lire 200 milioni

Cap. 37350 " Contributi e sussidi ad imprese per l’incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico " Lire 1.000 milioni

Cap. 37455 " Contributi per l’acquisto, costruzione e arredamento di immobili da destinare a sedi di scuole di sci " Lire 200 milioni

Cap. 37504 " Contributi a società funiviarie per la realizzazione di impianti di innevamento artificiale " Lire 4.000 milioni

Cap. 46750 " Spese per restauri e manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico " Lire 570 milioni

Cap. 46900 " Contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 " Lire 850 milioni

Cap. 47050 " Contributi per la salvaguardia, manutenzione e pubblica fruizione del patrimonio storico ed artistico " Lire 150 milioni

Cap. 47165 " Spese per documentazioni e attività di informazione nel settore della valorizzazione dei beni culturali " Lire 50 milioni

Cap. 47170 " Spese per incarichi, consulenze e studi per la valorizzazione dei beni culturali " Lire 230 milioni

Cap. 47190 " Spese di ufficio e di gestione dei laboratori e servizi generali " Lire 50 milioni

Cap. 47195 " Spese per acquisto di mobili, macchine ed attrezzature per i laboratori addetti alla manutenzione del patrimonio artistico e storico " Lire 30 milioni

Totale in aumento Lire 10.000 milioni

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.