Legge regionale 18 agosto 1986, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 18 08 1986

Bollettino ufficiale 17 10 1986 n. 13, 1° S.S. al n. 25 del 10 10 1986

Interventi straordinari a favore di gestori di impianti di trasporto a fune della Regione.

Art. 1

1. Al fine di attenuare le conseguenze economiche determinate dalle condizioni meteorologiche particolarmente avverse che hanno caratterizzato la stagione invernale 1985/1986, la Regione Valle d'Aosta è autorizzata a erogare contributi a favore di società, enti e privati gestori di impianti di trasporto a fune della regione che abbiano subito una diminuzione degli incassi del periodo 1° novembre 1985 - 30 aprile 1986 rispetto all'analogo periodo della stagione 1984/1985.

Art. 2

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono concessi secondo i seguenti parametri:

a) per coloro che durante la stagione invernale 1985/ 986 hanno avuto incassi lordi non superiori a 300 milioni di lire, il contributo è stabilito nel 40 percento dei minori incassi registrati durante la stagione 1985/1986 rispetto alla stagione 1984/1985;

b) per coloro che durante la stagione invernale 1985/1986 hanno avuto incassi lordi superiori a 300 milioni e sino a 1 miliardo di lire, il contributo è stabilito nel 30 percento dei minori incassi registrati durante la stagione 1985/1986 rispetto alla stagione 1984/1985;

c) per coloro che durante la stagione invernale 1985/1986 hanno avuto incassi lordi superiori a 1 miliardo e sino a 3 miliardi di lire, il contributo è stabilito nel 25 percento dei minori incassi registrati durante la stagione 1985/1986 rispetto alla stagione 1984/1985;

d) per coloro che durante la stagione invernale 1985/1986 hanno avuto incassi lordi superiori a 3 miliardi di lire, il contributo è stabilito nel 15 percento dei minori incassi registrati durante la stagione 1985/1986 rispetto alla stagione 1984/1985.

Art. 3

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui agli articoli precedenti gli interessati devono presentare all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda in carta legale corredata dei seguenti documenti:

a) per le società di capitali, di una dichiarazione dei rispettivi organi di controllo attestante gli ammontari degli incassi lordi registrati durante le stagioni invernali 1984/1985 e 1985/1986 con riferimento al periodo 1° novembre - 30 aprile;

b) per le altre categorie di richiedenti, di una dichiarazione degli amministratori o comunque dei responsabili della gestione, attestante l'ammontare degli incassi lordi registrati durante le stagioni invernali 1984/1985 e 1985/1986, con riferimento al periodo 1° novembre - 30 aprile, nonché di copia dei bilanci relativi agli esercizi 1984/1985 e 1985/1986; questi ultimi possono essere trasmessi anche successivamente alla concessione dei contributi, in relazione alle date di chiusura degli esercizi.

2. L'Assessorato verifica l'ammissibilità delle domande, effettua il calcolo dei contributi spettanti e sottopone quindi le domande stesse e le relative proposte di contributo all'esame della Giunta regionale, che decide in via definitiva.

Art. 4

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in complessivi 500 milioni, graverà sul cap. 37457, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) ", a valere sull'intervento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio per l'anno in corso, relativo al risanamento dei centri storici a fini abitativi. Per tale intervento resta disponibile la minor somma di L. 1.754.000.000.

Art. 5

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 500.000.000

Variazione in aumento:

Settore 2.2.2. Sviluppo economico

Programma 2.2.2.12 Interventi promozionali per il turismo

Cap. 37457 (di nuova istituzione)

Codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.24.09.

" Contributi straordinari a favore di gestori di impianti di trasporto a fune della regione

LR 18 agosto 1986, n. 52 L. 500.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.