Legge regionale 20 agosto 1979, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 20 08 1979

Bollettino ufficiale 5 10 1979 n. 9

Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, sui fondi regionali di rotazione.

Art. 1

I tassi di interesse sui mutui agevolati erogati sui fondi regionali di rotazione a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sono elevati nel modo seguente:

a) di un punto rispetto all’aliquota fissata dall’articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;

b) di due punti rispetto alle aliquote fissate dall’articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33;

c) di due punti rispetto alle aliquote fissate dall’articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

Art. 2

Nel caso in cui le quote di rientro delle semestralitą di ammortamento dei mutui concessi, non siano sufficienti a coprire le nuove richieste di mutuo, sulla base di previsione effettuata alla data del 1° ottobre 1979, la Giunta regionale č autorizzata a sospendere, limitatamente alle domande ancora insolute, i termini di efficacia della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33.

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente a sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.