Legge regionale 8 agosto 1977, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 08 08 1977

Bollettino ufficiale 9 9 1977 n. 9

Concessione di contributi annui all’Ente ospedaliero regionale, con sede in Aosta, per gli oneri di ammortamento di mutui passivi da contrarsi per il finanziamento dei lavori di completamento dell’ampliamento dell’Ospedale generale di Aosta.

Art. 1

È approvata la concessione, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui di Lire 27.386.620, per la durata di venti anni, a decorrere dal 1977, a favore dell’Ente ospedaliero regionale, con sede in Aosta, per gli oneri annui di ammortamento di un mutuo passivo di L. 250 milioni, da estinguersi in anni venti e da contrarsi dall’Ente stesso con la Direzione generale della Cassa Depositi e Prestiti, destinato al finanziamento di spese per l’esecuzione di lavori di completamento dell’ampliamento dell’Ospedale generale di Aosta.

I contributi annui di cui al precedente comma saranno versati dalla Regione direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 2

È approvata la concessione all’Ente ospedaliero regionale, con sede in Aosta, di contributi annui fino a un massimo di L. 116.613.380, a carico del bilancio della Regione, per la durata massima di anni 20, a decorrere dal 1977, per gli oneri annui di ammortamento di uno o più mutui passivi di complessive L. 650 milioni, da contrarsi per il finanziamento delle spese per l’esecuzione dei lavori di completamento dell’ampliamento dell’Ospedale generale di Aosta.

I contributi annui di cui al precedente comma saranno determinati dalla Giunta regionale per ogni singolo mutuo e versati alla Tesoreria dell’Ente ospedaliero regionale o direttamente agli Istituti di credito o enti mutuanti.

I mutui previsti dal primo comma del presente articolo dovranno contrarsi da parte dell'Ente ospedaliero alle migliori condizioni del mercato finanziario, per la durata massima di anni venti.

Art. 3

L’erogazione dei contributi annui di cui alla presente legge avverrà anche ratealmente alle scadenze previste nei singoli piani di ammortamento dei mutui ai quali si riferiscono, in base a provvedimenti deliberativi della Giunta regionale.

Art. 4

L’onere derivante alla Regione dall’applicazione della presente legge valutata in annue lire 144 milioni, graverà sul capitolo 8791 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1977 che si istituisce con la variazione di cui all’articolo seguente.

Alla copertura dell’onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al capitolo 2745 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977.

Gli oneri relativi agli anni successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 5

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 8791 di nuova istituzione " Contributi all’Ente ospedaliero regionale, con sede in Aosta, per gli oneri di ammortamento di mutui passivi per il finanziamento dei lavori di completamento dell’ampliamento dell'Ospedale generale di Aosta (legge regionale 8 agosto 1977 n. 52) " L. 144.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745 - " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato F) " L. 144.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.