Legge regionale 29 dicembre 1975, n. 52 - Testo storico

Legge regionale n. 52 del 29 12 1975

Bollettino ufficiale 30 12 1975 n. 11

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4, concernente norme per il finanziamento della spesa per l’assistenza ospedaliera.

Art. 1

L’articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4, è sostituito dal seguente:

" Il fondo regionale per l’assistenza ospedaliera è alimentato:

a) dalla quota annuale attribuita alla Regione del fondo nazionale per l’assistenza ospedaliera di cui agli artt. 14 e 16 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386;

b) dalle entrate per attività ambulatoriali e per attività spedalizzata prestata ai soggetti che non hanno diritto all’assistenza ospedaliera ai sensi del primo comma dell’articolo 12 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 264 e dei due commi ad esso aggiunti dalla legge 17 agosto 1974, n. 386 e ai soggetti non iscritti negli appositi ruoli di cui all’articolo 13 dello stesso decreto - legge;

c) dai proventi derivanti da azioni di rivalsa o surroga e da forme supplementari di trattamento alberghiero nonché da ogni altro provento spettante all’Ente ospedaliero regionale a qualsiasi titolo e non vincolato a destinazione specifica;

d) dall’eventuale apporto integrativo della Regione da determinarsi con appositi provvedimenti legislativi.

L’Ente ospedaliero verserà alla Regione, entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun quadrimestre, l’ammontare dei proventi riscossi per le causali di cui alle precedenti lettere a), b), c), nonché ogni altro provento spettante all’Ente a qualsiasi titolo detratte le quote di competenza del personale medico, per l’attività libero professionale nei limiti massimi stabiliti dall’articolo 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386".

Art. 2

Dopo l’articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4, è aggiunto il seguente:

" Articolo 5 bis - In sede di prima attuazione della presente legge e in attesa dell’emanazione delle norme di cui al precedente articolo 5, le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio dell’Ente ospedaliero regionale limitatamente per l’anno 1976 saranno impartite con deliberazioni della Giunta regionale ".

Art. 3

Ai fini dell’applicazione della presente legge, sul bilancio preventivo della Regione per l’esercizio 1975 sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Parte Entrate

Cap. 192 Proventi derivanti alla Regione per assistenza ospedaliera in applicazione dell'articolo 1, lettere b), c), d), della legge regionale n. 52 del 29- 12- 1975 L. 900.000.000

Cap. 193 Accantonamento fondi per assistenza ospedaliera a termine dell’articolo 3, lettera g), della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4 L. 300.000.000

Parte Spese

Cap. 155 Erogazione proventi derivanti alla Regione per assistenza ospedaliera in applicazione dell’articolo 1, lettere b), c), d), della legge regionale n. 52 del 29- 12- 1975 L. 900.000.000

Cap. 156 Erogazione disponibilità del fondo di accantonamento in applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 19 febbraio 1975, n. 4 L. 300.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente à sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.