Legge regionale 19 agosto 1994, n. 51 - Testo storico

Legge regionale 19 agosto 1994, n. 51

Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative per lo sviluppo e il potenziamento delle attività artigianali.

(B.U. 30 agosto 1994, n. 37)

Art. 1

(Finalità e soggetti beneficiari)

1. La Regione concede contributi allo scopo di sostenere la realizzazione di iniziative volte a:

a) diffondere l'apprendimento delle tecniche di lavorazione per produzioni di artigianato locale e/o artistico;

b) accrescere la professionalità delle imprese artigiane.

2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono:

a) nell’organizzazione di attività di formazione professionale;

b) nell’organizzazione di mostre, congressi, seminari, convegni e dibattiti;

c) nella partecipazione a corsi di aggiornamento e di specializzazione professionale;

d) in interventi finalizzati a favorire le attività istituzionali degli Istituti professionali in relazione agli obblighi che il nuovo ordinamento degli stessi impone;

e) nell’organizzazione di stages in azienda ad integrazione e completamento della formazione scolastica.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) enti locali della regione Valle d'Aosta;

b) enti pubblici o privati con sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti;

c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio della Regione Valle d'Aosta;

d) imprese artigiane singole o associate e organizzazioni regionali dell'artigianato.

Art. 2

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per ottenere i contributi di cui all'art. 1, sottoscritte dai legali rappresentanti pro tempore dei soggetti richiedenti, devono contenere gli estremi identificativi del richiedente medesimo e l'indicazione della sede legale e del recapito e sono presentate all’Ufficio lavoro e formazione professionale del Servizio dell’industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, corredate di:

a) relazione sulle caratteristiche dell'inizia-tiva e sugli obiettivi della stessa. Per le attività di formazione professionale, la relazione è sostituita da apposita scheda-progetto;

b) previsione analitica delle spese e delle eventuali entrate;

c) dichiarazione dalla quale risulti che l'iniziativa, per la quale si chiede il contributo, non ha beneficiato di altri contributi o che per la medesima iniziativa non sono state presentate richieste per usufruire di analoghe provvidenze previste da altre leggi.

2. Gli enti privati con sede in Valle d’Aosta ed ivi operanti, le imprese artigiane singole o associate, le organizzazioni regionali dell’artigianato all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 devono produrre l’ultimo bilancio approvato.

3. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 30 novembre di ogni anno. Le domande presentate in data successiva non sono prese in considerazione.

Art. 3

(Entità dei contributi)

1. I contributi sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa complessiva comprovata, regolarmente documentata e ritenuta ammissibile.

2. Per le attività di formazione professionale, qualora le modalità di realizzazione siano state preventivamente concordate con il Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, è ammessa la copertura totale del costo dell'iniziativa.

3. E’ parimenti ammessa la copertura totale del costo delle iniziative di cui all’art. 1, comma 2, lettere d) ed e), purché ritualmente deliberate dai competenti organi collegiali scolastici.

4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 sono ammesse a finanziamento se realizzate, ad integrazione del programma annuale delle attività di formazione professionale approvato ai sensi della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 (Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta), per le finalità di cui all'art. 1, comma 1, lett. a).

5. Per l'attuazione delle iniziative di cui ai commi 2 e 3 la Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti interessati. Le convenzioni devono indicare la struttura organizzativa e didattica dell'attività formativa, le modalità di gestione, dei controlli e della verifica dei risultati.

Art. 4

(Istruttoria e concessione dei contributi)

1. Il Servizio dell'industria, artigianato ed energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato provvede all'istruttoria delle domande e predispone, tenuto conto della coerenza dell'iniziativa con le finalità di cui all'art. 1, comma 1, il programma annuale delle iniziative ammesse a finanziamento, con l'indicazione in percentuale del contributo da erogare.

2. Lo stanziamento annuale di cui all'art. 7 è destinato, nel limite del settanta per cento, a finanziare le iniziative di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), d) ed e).

3. La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio ed artigianato, entro il 28 febbraio di ogni anno, il programma annuale di cui al comma 1.

4. Non sono ammesse a finanziamento le iniziative che abbiano già ottenuto provvidenze o per le quali sia già stata presentata domanda per ottenere contributi previsti da altre leggi.

Art. 5

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi concessi a norma dell'art. 4 sono erogati, anche in più soluzioni in presenza di particolari esigenze organizzative, previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute e della relazione sui risultati conseguiti e previo accertamento che i contributi medesimi siano effettivamente destinati a iniziative per lo sviluppo e il potenziamento delle attività artigianali. Sono ritenuti idonei i giustificativi di spesa fiscalmente regolari.

2. Nel caso in cui l'importo della spesa complessiva regolarmente giustificata sia inferiore a quello della spesa prevista, il contributo è ridotto in proporzione in relazione alla percentuale ammessa; gli importi superiori a quelli preventivati non sono ammessi a contributo.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono ammesse a contributo le iniziative concernenti l'organizzazione di attività e di formazione professionale, attuate dai soggetti di cui all’art. 1, comma 3, le cui domande siano giacenti presso il Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1994 in lire 100 milioni si provvede mediante l'utilizzo, per corrispondente importo, dello stanziamento già iscritto al capitolo 47806 (Contributi per iniziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

2. A decorrere dall'anno 1995 l'onere sarà determinato annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d’Aosta), e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d’Aosta.